Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43833 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43833 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a AFRAGOLA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a SANT’ANASTASIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il PG chiede di dichiarare inammissibili i ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 14 aprile 2023 la Corte di appello di Napoli, adita da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione con riduzione in pristino e sgombero dell’immobile emesso in esecuzione della sentenza della Corte di appello di Napoli del 29 ottobre 2009, irrevocabile il 30 settembre 2011, in accoglimento dell’eccezione del Procuratore Generale, ha dichiarato nella motivazione l’inammissibilità dell’incidente di esecuzione rilevando che il Comune di Somma Vesuviana era già divenuto proprietario dell’immobile ex art. 31, comma 3, d.P.R. n.380 del 2001 e, in applicazione della giurisprudenza richiamata nell’ordinanza, ha ritenuto la carenza di interesse degli istanti.
La Corte territoriale ha analizzato anche nel merito l’istanza ritenendola infondata e nel dispositivo dell’ordinanza ha concluso per il rigetto dell’istanza.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli interessati.
2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di contraddittorietà della motivazione con riferimento alla declaratoria di improcedibilità per carenza di interesse.
L’interesse deriverebbe dalla rivendicazione dei diritti fondamentali alla tutela della vita privata, familiare e del domicilio dei ricorrenti, anche in relazione a giurisprudenza della Corte Edu sull’art.8 della Convenzione. La motivazione sarebbe anche contraddittoria perché richiama le massime della giurisprudenza della Corte Edu dimostrando, così, la sussistenza dell’interesse ad impugnare; inoltre, il dispositivo dell’ordinanza è di rigetto.
La motivazione, fondata sul tempo decorso, violerebbe la giurisprudenza della Corte Edu e non analizzerebbe le questioni dedotte con la memoria difensiva depositata il 8 marzo 2023. Il tempo decorso dai fatti e dalla irrevocabilità della sentenza costituirebbe un elemento favorevole ai ricorrenti secondo la giurisprudenza della Corte Edu. L’insanabilità dell’abuso sarebbe un elemento neutro.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità dell’ordinanza del 14 aprile 2023 con la quale si rigettò la richiesta di acquisizione di documenti con conseguente nullità degli atti successivi per la mancata acquisizione di una prova decisiva costituita dalla delibera del consiglio RAGIONE_SOCIALE di Somma Vesuviana del nuovo Puc, che prevederebbe che la zona in cui insiste l’immobile sia oggi edificabile. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto di dover decidere
in base allo stato di fatto esistente al momento della sentenza div irrevocabile.
2.3. Con il terzo motivo si deduce l’assenza della motivazione sulle condizi di vita e di salute dei ricorrenti e sul perché la tutela di tali beni sia rispetto alla demolizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
1.1. Per quanto la Corte di appello abbia anche analizzato nel mer l’incidente di esecuzione – tanto che nel dispositivo la formula è quella del dell’incidente di esecuzione – la dichiarazione di inammissibilità di tale i operata nella prima parte della motivazione dell’ordinanza impugnata, è st correttamente dichiarata dalla Corte territoriale ed incide sull’ammissibili ricorso per cassazione.
1.2. I ricorrenti non contestano che l’immobile oggetto dell’ordin demolizione sia stato acquisito al patrimonio del Comune di Somma Vesuviana; l’acquisizione dell’immobile, oggetto della condanna definitiva, al patrimonio comune di Somma Vesuviana risulta, per altro, dagli atti allegati alla memoria Procuratore generale nell’incidente di esecuzione. Il provvedimento di acquisiz risale al 5 maggio 2015.
1.3. I ricorrenti non si sono confrontati con la ratio della declaratoria di inammissibilità che si fonda sull’orientamento della giurisprudenza, che essere ribadito, secondo cui in tema di reati edilizi, dopo l’acquisizione del abusiva al patrimonio disponibile del Comune, qualora il consiglio RAGIONE_SOCIALE no abbia deliberato il mantenimento del manufatto, ravvisando l’esistenza prevalenti interessi pubblici, il condanNOME può chiedere la revoca dell’ord demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all’esecuzione di ta provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in qua il procedimento amministrativo sanzioNOMErio ha ormai come unico esito obbligat la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell’abuso (Sez. 7399 del 13/11/2019, dep. 2020, Calise, Rv. 278090 – 01, ribadito di recente Sez. 3, n. 32976 del 06/07/2023, COGNOME, non massimata).
Come affermato nelle citate sentenze, si ha incompatibilità tra l’acquisiz gratuita e l’ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di conda soltanto se con delibera consiliare l’ente locale stabilisce, ai sensi del comma 5, d.P.R. n. 380 del 2001, di non demolire l’opera acquisita (il comma recita: «L’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsa del competente ufficio RAGIONE_SOCIALE a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che
deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pu sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambienta rispetto dell’assetto idrogeologico.»); cfr. in tal senso Sez. 3, n. 3 11/05/2005, COGNOME, Rv. 232174 – 01.
Si veda anche Sez. 3, n. 42698 del 07/07/2015, COGNOME, Rv. 265495 – 01, che ha affermato che l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrim disponibile del Comune non è incompatibile con l’ordine di demolizione emesso da giudice con la sentenza di condanna e con la sua successiva esecuzione da pa del pubblico ministero, a spese del condanNOME, sussistendo incompatibilità nel caso in cui l’ente locale stabilisca, con propria delibera, l’esistenza di pubblici al mantenimento delle opere abusive, prevalenti rispetto a quello ripristino dell’assetto urbanistico violato.
In motivazione la sentenza COGNOME ha rilevato che l’ordine di demolizio impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi dell’art.31, c nono, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, costituisce esplicitazione di un po sanzioNOMErio autonomo e non residuale o sostitutivo rispetto a quello dell’aut amministrativa, atteso che assolve ad una autonoma funzione ripristiNOMEria bene giuridico leso (Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005, COGNOME, Rv. 232172) e ha carattere reale, ricadendo direttamente sul soggetto che è in rapporto bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’aut dell’abuso, né la sua operatività può essere esclusa dalla alienazione a terz proprietà dell’immobile, con la sola conseguenza che l’acquirente potrà riva nei confronti del venditore a seguito dell’avvenuta demolizione.
Ne consegue che ove il RAGIONE_SOCIALE non abbia deliberato il mantenimento dell’opera, il procedimento sanzioNOMErio amministrativo (per opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità variazioni essenziali) ha come sbocco unico ed obbligato la demolizione a spe del responsabile dell’abuso.
Nell’incidente di esecuzione, pertanto, ove si accerti che sia avve l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non abbia deliberato il mantenimento dell’opera, l’un possibilità per il condanNOME è chiedere la revoca dell’ordine di demoli dell’autorità giudiziaria al fine di procedere spontaneamente alla demolizione
Ogni altra richiesta è pertanto priva di interesse (cfr. in tal senso Se 45432 del 25/05/2016, NOME, Rv. 268133).
1.4. In punto di fatto, i ricorrenti occupano abusivamente l’immobile Comune di Somma Vesuviana da almeno 8 anni, ed il comune si è attivato in un tempo ragionevole rispetto al passaggio in giudicato della sentenza.
Essendo stato correttamente dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione è di conseguenza inammissibile anche il proposto ricorso per cassazione.
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 12/10/2023.