Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10429 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10429 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
Sul ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, nell’incide di esecuzione a carico di NOME COGNOME nato a Casal di Principe il 01/01/1978, in cui è p non ricorrente il Comune di Casal di Principe, in persona del sindaco pro tempore, avverso l’ordinanza della Corte di appello di Napoli del 27/09/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
PREMESSO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli revocava l’ordine di demolizi dell’immobile sito in Casal di Principe, INDIRIZZO angolo INDIRIZZO disposto sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 07/10/2005, irr. 24/09/2010, nei confronti di NOME COGNOME
Deposi.uta in Cancelleria
Oggi, GLYPH 1 7 MR. 2025
FUNZIONA
NOME
Avverso tale ordinanza il Procuratore generale della Corte di appello di Napoli propone ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli articoli 9 e 31 d.P.R. 380/2001, in quant la delibera di nuova dichiarazione di interesse pubblico del 2024 ha un valore meramente programmatico e non è stata seguita, contrariamente a quanto assunto dell’ordinanza impugnata, dalla verifica tecnica della compatibilità dell’immobile alla adibizione a sede d uffici comunali, per cui, al più si sarebbe potuto procedere a sospensione, e non già a revoc dell’ordine di demolizione, in attesa del compimento delle necessarie verifiche.
2.2. con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione.
L’ordinanza sarebbe illogica e contraddittoria laddove equipara il pubblico interes dichiarato con delibera C.C. n. 9/2020 e quello a dichiararsi con delibera di G.C. n. 67/2024. contrario, le esigenze di interesse pubblico sono, nei due casi, radicalmente diverse, avendo prima delibera ad oggetto le «esigenze alloggiative», mentre, la seconda, l’adibizio dell’immobile a «ufficio manutenzione» e «ufficio archivio» del comune.
Il provvedimento manca inoltre di motivazione, laddove non contiene alcuna valutazione in ordine alla verifica della sussistenza di un interesse pubblico alla conservazione del be superiore all’interesse al ripristino della legalità violata (su cui la delibera di Giun limitandosi a valutare in via meramente formale la futura e incerta volontà di una delibe dichiarativa di interesse pubblico.
Evidenzia inoltre il ricorrente che tale valutazione avrebbe dovuto precedere, e non seguire la dichiarazione di interesse pubblico, non essendo chiaro come un edificio, abusivo e privo agibilità per essere adibito a residenza, possa essere adibito a sede di un ufficio comunale.
Trattandosi di immobile completamente abusivo, realizzato in totale assenza di un progetto statico, andava precedentemente valutata l’esistenza delle condizioni per procedere a collaudo statico, risultando a tal uopo inconferenti le «schede tecniche» allegate alla precedente delib 9/2020, in cui si esplicita che tutte le verifiche sismiche, statiche e ulteriori adeguament ancora a farsi.
In data 3 febbraio 2025, l’Avv. NOME COGNOME per il comune di Casal di Princip depositava memoria con cui chiedeva rigettarsi il ricorso, ritenendo che la sussistenza di interesse pubblico confliggente con quello alla demolizione emergesse chiaramente dalla delibera consiliare del 31 gennaio 2025, allegata alla memoria.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
2. L’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, recante «Testo unico delle disposizioni legislativ regolamentari in materia edilizia (Testo A)», dopo avere definito, al comma 1, gli «interve eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire», dispone che l’amministrazione comunale accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, «ingiunge al proprietari responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto» (comma 2); se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizion e al ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dall’ingiunzione, «il bene e l sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune» (comma 3 l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire «costituisce titolo per l’immissi nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari» (comma 4); per gli interv abusivamente eseguiti su terreni sottoposti a vincolo di inedificabilità, «l’acquisizione gr nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore amministrazioni cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo. Tali amministrazion provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spe dei responsabili dell’abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l’acquisizione si verifica a del patrimonio del comune» (comma 6).
Ai sensi del comma 5, l’opera acquisita «è demolita con ordinanza del dirigente o de responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempr l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’ idrogeologico previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti».
3. Tanto premesso, la giurisprudenza di questa Corte (v., ex multis, Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254426 – 01; Sez. 3, n. 38997 del 26/09/2007, COGNOME, Rv. 237815 – 01) è ferma nel ritenere che «in tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione opere abusive è sottratto alla regola del giudicato, sicché ne è sempre possibile la revoca presenza di atti amministrativi incompatibili con la sua esecuzione) ovvero la sospension (quando sia ragionevolmente prospettabile che, nell’arco di tempi brevissimi, la P.A. adotterà u provvedimento incompatibile con la demolizione)», ferma restando – tuttavia – la natura «eccezionale» della delibera comunale che dichiari l’esistenza di un interesse pubblico prevalente sul ripristino dell’assetto urbanistico violato (cfr. Sez. 3, n. 30170 del 24/05/2017, Rv. 270
Tale «eccezionalità» impone che tale delibera comunale non possa fondarsi su valutazioni di carattere generale o riguardanti genericamente più edifici, ma debba dare conto delle specifich esigenze che giustificano la scelta di conservazione del singolo manufatto, precisamente individuato, non potendo sopperire all’esigenza di una specifica determinazione meri richiami disposizioni normative, ad altri provvedimenti o a valutazioni di ordine economico, inerenti
costo delle spese di demolizione, in quanto la natura eccezionale della deliberazione richiede ch il mantenimento dell’opera abusiva sia giustificato dalla «sussistenza di esigenze specific individuate sulla base di dati obiettivi riferiti al singolo caso all’esito di adeguata istrutto 3, n. 13746 del 29/01/2013, COGNOME, Rv. 254752 – 01; Sez. 3, n. 11419 del 29/01/2013 Rv. 254421).
Pertanto, a fronte di una delibera comunale che dichiari la sussistenza di prevalenti intere pubblici all’acquisizione dell’opera abusiva al patrimonio del comune e alla destinazione ad allo per edilizia residenziale, ostativi all’esecuzione dell’ordine giurisdizionale di demolizio sindacato del giudice dell’esecuzione sull’atto amministrativo, concernendo il carattere attual non meramente eventuale di detto interesse, può avere ad oggetto l’esistenza di approfondimenti tecnico-amministrativi inerenti l’immobile che siano indice del fondamento e della specificità della decisione dell’organo comunale, in linea con il necessario coordinamen tra funzioni dell’organo comunale collegiale e valutazioni tecnico amministrative» (Sez. 3, 35013 del 03/07/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, h. 12529 del 14/01/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 9098 del 15/01/2021, COGNOME, Rv. 281478 – 01).
Rientra pertanto pacificamente nei poteri del giudice ordinario, anche in funzione di giud dell’esecuzione, accertare la sussistenza e la necessità di eventuali approfondimenti istrut prodromici all’emanazione della delibera comunale.
Ciò posto, l’articolo 1, comma 65, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)», stabilisce che gli immobili acquisit al patrimonio dei comuni possono:
essere destinati prioritariamente ad alloggi di «edilizia residenziale pubblica»;
essere destinati prioritariamente ad alloggi di «edilizia residenziale sociale», in base legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 ago 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata)
essere destinati a programmi di «valorizzazione immobiliare», anche con l’assegnazione in locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo;
essere destinati a programmi di «dismissione immobiliare».
In tal caso, prosegue la norma, il prezzo di vendita di detti immobili, stimato in euro metro quadrato, non può essere inferiore al doppio del prezzo fissato per gli alloggi di edi residenziale pubblica.
I comuni stabiliscono, entro il 31 dicembre 2021 e nel rispetto delle norme vigenti in mate di housing sociale di edilizia pubblica riguardanti i criteri di assegnazione degli alloggi, i c assegnazione degli immobili in questione, riconoscendo precedenza a coloro che, al tempo
dell’acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongono di a idonea soluzione abitativa, nonché procedure di un piano di dismissione degli stessi.
Nel caso di specie, la deliberazione di consiglio comunale n. 9/2020 aveva dichiarato i preminente interesse pubblico dell’immobile abusivo per essere destinato ad alloggio di ediliz residenziale.
Successivamente, il responsabile dell’Area tecnica del comune di Casal di Principe, con provvedimento n. 18204/2021, aveva attivato la procedura di sgombero dell’immobile.
Allegate al provvedimento, si trovano delle «schede tecniche descrittive», le quali dann atto della assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici (il cui contenuto è ripro pag. 3 dell’ordinanza).
Il Procuratore generale ricorrente contesta che, dalle stesse schede tecniche allegate all delibera, emerge che l’opera abbisogna di certificato di collaudo statico, tuttora mancante, cui non è possibile procedere alla adibizione del manufatto a ufficio pubblico senza avere prim verificato la compatibilità dello stesso con la normativa antisismica e munito lo stesso di coll statico.
La doglianza, alla luce delle considerazioni svolte al par. 3, è fondata, in qua effettivamente – dette schede tecniche danno atto della perdurante mancanza del certificato d collaudo statico dell’immobile.
Nell’esercizio del proprio potere di valutazione incidentale, pertanto, il gi dell’esecuzione avrebbe potuto rigettare l’istanza ovvero – in attesa del completamento dell verifiche tecniche necessarie, tra cui l’acquisizione, ove tecnicamente possibile, del certif collaudo statico dell’immobile – sospendere l’ordine di demolizione, ma ha certamente errato nel revocare lo stesso senza che prima fosse accertata la compiuta verifica della insussistenz di preminenti motivi di interesse pubblico che giustificassero attualmente la demolizione, qua la perdurante incompatibilità del manufatto con la vigente disciplina antisismica, in tal m violando l’articolo 31, comma 5, d.P.R. 380/2001.
Né, del resto, argomenti di segno contrario possono ritrarsi dalla memoria depositata dal Comune di Casal di Principe e dalla delibera di Consiglio comunale allegata, posto che, per consolidato orientamento di questa Corte, il sindacato di legittimità (nel caso di specie si tra dell’ordinanza del tribunale del riesame, ma il principio ha natura generale) non può avvaler della sopravvenienza intervenuta successivamente alla decisione che costituisce oggetto del ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 13691 del 11/01/2011, COGNOME, Rv. 249927 – 01; Sez. 3, n 23151 del 24/01/2019, COGNOME, Rv. 275982 – 01; Sez. 2, n. 24328 del 27/04/2022, COGNOME, n.m.), fermo restando che la produzione, come evidenziato nelle premesse della delibera, da parte del condannato (ossia un soggetto spossessato del bene confiscato in quanto totalmente
abusivo), di un certificato di idoneità statica, non può certo surrogare il certificato c statico.
Quanto al rapporto tra i due atti, si segnala come questa Corte abbia affermato che, salvo che la legge altrimenti disponga (come nel caso dell’articolo 17 della L.R. Marche 20 aprile 2015 n. 17, che espressamente equipara i due atti) una certificazione/dichiarazione di idoneità stat non equivale al certificato di collaudo e non ne costituisce equipollente.
Nella succitata pronuncia si è evidenziato che un «certificato di collaudo statico» è il prod di un insieme di obblighi e regole normativamente ben determinati, relativi alla qualificazi dei tecnici, e della loro anzianità professionale, dei costruttori, dei materiali, della tipol esami e delle ispezioni, ecc.; la certificazione di idoneità statica, no (Sez. 3, n. 102 15/02/2024, Paolini, Rv. 286035 – 02).
Dal canto suo, la «dichiarazione di idoneità statica» contiene le stesse considerazioni termini di valutazione della sicurezza strutturale, vale a dire, gli stessi elementi che port tecnico estensore, su sua responsabilità, al proprio convincimento sulla sicurezza delle oper strutturali della costruzione, di quelli contenute nel certificato di collaudo statico, e cond medesime conclusioni sostanziali.
Non a caso, l’art. 24, comma 5, lettera c), del d.P.R. n. 380/2001 (come modificato dal d.lg 25/11/2016, n. 222) espressamente prevede che la «segnalazione certificata di agibilità» (che ha sostituito il certificato di agibilità) sia accompagnata dal certificato di collaudo stat all’articolo 67 del decreto (ovvero, per i solo interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, ossia gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni dalla «dichiarazione di regolare esecuzione» resa dal direttore dei lavori) e non da dichiarazione di idoneità statica.
L’immobile, pertanto, è tuttora sprovvisto di agibilità.
L’ordinanza impugnata va quindi annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 06/02/2025.