Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2618 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2618 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Chieti il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Chieti il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 19-04-2022 del Tribunale di Chieti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiara inammissibile i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 aprile 2022, il Tribunale di Chieti, quale giudi dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, finalizzata all’annullamento e/o alla sospensione dell’ordine di demolizione e di ripristino emesso il 30 marzo 20 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, in esecuzione d sentenza emessa dal Giudice monocratico di Chieti il 31 maggio 2017, irrevocabile il 2 gennaio 2019, sentenza con la quale i richiedenti erano condannati alla pena di 1 mese di arresto e 12.000 euro di ammenda ciascuno, con contestale ordine di demolizione degli immobili abusivi, consistenti in appartamento di 116 mq. munito di pareti perimetrali e porta blindata, in parete finestrata in elevazione a un terrazzo e nel riempimento di un terreno.
Avverso l’ordinanza del Tribunale abruzzese, NOME e NOME COGNOME, tramite il loro comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo motivo, è stata eccepita la violazione degli art. 666 cod. pr pen. e 41 del d.P.R. n. 380 del 2001, rilevandosi che sarebbe stato opport attendere la decisione sul ricorso amministrativo proposto dai richiedent relazione al rigetto delle istanze di condono da parte del Comune di Chie potendosi applicare, all’esito del relativo giudizio, l’eventuale fiscaliz dell’abuso, ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001. A ciò si aggiung per dissipare tutti i dubbi circa l’eseguibilità di un abbattimento di una p struttura edilizia incidente sulla stabilità della parte superstite regolare, stato necessario disporre una consulenza tecnica circa le opere da esegui dovendosi evitare ricadute per le parti di immobili non interessate dagli abusi
Con il secondo motivo di ricorso, è stata dedotta la violazione dell’ar della C.E.D.U., osservandosi che il Tribunale non ha preso in considerazione conseguenze dannose per il diritto all’abitazione e per le attività lavorative nel fabbricato, costituendo l’immobile de quo l’unica abitazione e al contempo l’unica sede dell’azienda dei ricorrenti, operante nella produzione degli infis
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.
Iniziando dal primo profilo oggetto di censura, deve osservarsi che provvedimento impugnato non presenta vizi di legittimità, avendo il giudi dell’esecuzione rilevato che, rispetto all’abuso edilizio indicato nella sent condanna, è stata presentata in data 16 novembre 2016 al Comune di Chieti istanza di permesso in sanatoria, che ha ricevuto un provvedimento di diniego.
2 GLYPH
Ora, sia il provvedimento di diniego dell’istanza di sanatoria, sia i provvedim successivi emessi dal Comune (ordine di demolizione e ordine di pagamento della sanzione dell’ordine rimasto ineseguito) sono stati oggetto di ric straordinario al Capo dello Stato, ma i tempi di definizione del relativo giud sono rimasti ignoti, non fornendo il ricorso al riguardo alcuna indicazi specifica, per cui legittimamente non è stata ritenuta dirimente la m pendenza delle impugnazioni proposte, risultando l’impostazione seguita da giudice dell’esecuzione coerente con il consolidato orientamento di questa Cor (cfr. Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016, Rv. 268032 e Sez. 3, n. 42978 d 17/10/2007, Rv. 238145), secondo cui l’ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo s sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un br lasso di tempo sia adottato dall’Autorità amministrativa o giurisdizionale provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l’ordine di demolizione.
Di qui la manifesta infondatezza, per genericità, delle deduzioni difensi rispetto alle quali va solo aggiunto che resta fermo che l’esecuzione dell’o demolitorio dovrà riguardare le sole opere qualificate come abusive, senz incidere anche sulle parti regolari degli immobili coinvolti, a meno che non vi una stretta e insuperabile interdipendenza materiale tra le opere abusive e qu regolari, tema questo che dovrà essere affrontato nella sola fase esecutiva.
2. Anche il secondo motivo risulta manifestamente privo di fondamento. La difesa, infatti, evoca la possibilità di “danni gravi e irreversibili” rico alla esecuzione della demolizione, anche nella sfera personale e professionale ricorrenti, ma tale affermazione risulta formulata in termini assertivi e gen non essendo stata fornita alcuna adeguata e specifica allegazione al riguardo, rispetto alla descrizione delle opere, sia in ordine alle attività lavorative sv
Ne consegue che anche in tal caso non vi è spazio per l’accoglimento dell censura difensiva, dovendosi richiamare il principio elaborato da questa Cor (cfr. Sez. 3, n. 24882 del 26/04/2018, Rv. 273368 e Sez. 3, n. 18949 d 10/03/2016, Rv. 267024), secondo cui, in tema di reati edilizi, l’esecuzi dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all’art. 8 C posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diri “assoluto” a occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimu la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a riprist l’equilibrio urbanistico-edilizio violato. Più di recente, è stato altresì a (cfr. Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, Rv. 282950 e Sez. 3, n. 423 14/12/2020, dep. 2021, Rv. 280270) che il giudice, nel dare attuazione all’ord
3 GLYPH
Fg
di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di un persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità enunciato
giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU Ivanova e
COGNOME c. Bulgaria del 21/04/2016 e COGNOME c. Lituania del 04/08/2020, valutando la disponibilità, da parte dell’interessato, di un tempo sufficient
conseguire, se possibile, la sanatoria dell’immobile o per risolvere, con dilig le proprie esigenze abitative, la possibilità di far valere le proprie ragioni
a un tribunale indipendente, l’esigenza di evitare l’esecuzione in momenti in sarebbero compromessi altri diritti fondamentali, come ad esempio quello dei
minori a frequentare la scuola, nonché l’eventuale consapevolezza della natu abusiva dell’attività edificatoria; ciò posto, deve osservarsi che, nel c
specie, al di là del mancato perfezionamento della procedura di sanatoria, n possono ritenersi adempiuti gli oneri di allegazione incombenti sui ricorrenti,
risultando comprovato il loro eventuale tentativo di cercare una sistemazio alternativa per soddisfare le proprie esigenze abitative o professionali.
3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze propost i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME devono essere dichiarati
Attiaa inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sen dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ric siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della caus inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determina in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
GLYPH
Così deciso il 27/10/2022