Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39893 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39893 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli V/ COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/09/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 12 settembre 2022 ha revocato l’ordine di demolizione di cui alla sentenza del Pretore di Napoli del 26 ottobre 1993 accogliendo l’istanza di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME eredi di COGNOME NOME.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli propone ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
1. Violazione di legge e vizio della motivazione.
Il Tribunale pur enunciando preliminarmente il principio della imprescrittibilità dell’ordine di demolizione, data alla sua natura di sanzione amministrativa ritiene superata la necessità della demolizione sulla scorta di un generico principio di affidamento che sarebbe intervenuto, per il decorso del tempo. Il tribunale rileva, anche, una finalità punitiva dell’ordine di demolizione; la Corte di Cassazione, invece, esclude qualsiasi finalità punitiva nell’ordine di demolizione (cassazione n. 3979 del 2018).
Ha quindi concluso per l’annullamento dell’ordinanza.
la Procura Generale della Corte di Cassazione ha chiesto di annullare con rinvio l’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e l’ordinanza deve annullarsi con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
In materia di reati concernenti le violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall’art. 28 legge n. 689 del 1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. (Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015 – dep. 09/09/2015, Formisano, Rv. 264736; Sez. 3, n. 19742 < del 14/04/2011 – dep. 19/05/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336).
La questione della natura sanzionatoria dell'ordine di demolizione relativamente alle sentenze Cedu sulla confisca è mal posta nel provvedimento impugnato.
Nessuna equiparazione può, infatti, logicamente farsi tra la demolizione e la confisca, trattandosi di due istituti diversi che operano su piani completamente diversi: sanzionatoria la confisca e solo di riduzione in pristino (riporta il territorio alla condizione iniziale, prima dell'abuso) d bene leso, la demolizione (vedi Cass. Sez. 3, 22/10/2009, n. 48925, COGNOME; Cass. Sez. 3, 11/02/2016, n. 5708, COGNOME).
Inoltre, la demolizione dell'immobile, attualmente prevista dall'art. 31, comma 9, del T. U. n. 380/2001 e già dall'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non è esclusa anche dalla eventuale alienazione a terzi della proprietà dell'immobile abusivamente edificato. L'eventuale acquirente (reale o simulato) dell'immobile abusivo subirà le conseguenze della demolizione e potrà rivalersi, nelle sedi competenti, nei confronti del venditore. (Sez. 3, 28/3/2007, n. 22853, COGNOME).
1. GLYPH La questione dell’affidamento per il decorso del tempo potrebbe essere rilevante (vedi Sez. 3 – , Sentenza n. 48021 del 11/09/2019 Cc. (dep. 26/11/2019 ) Rv. 277994 e Corte europea dei diritti dell’uomo del 21 aprile 2016, COGNOME e COGNOME V/Bulgaria, ricorso 46577/15) solo nelle ipotesi di abuso di necessità. Le questioni personali e familiari dei destinatari della demolizione non sono state rappresentate al giudice di merito, che pertanto non avrebbe potuto verificare (in linea del tutto teorica) l’incidenza sul caso della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo citata. La violazione o no, nella fattispecie concreta, dell’ar
8 della convenzione europea, sotto il profilo della proporzionalità, tra l’abuso – se di dimensioni tali da farlo ritenere di necessità – e gli interessi general della comunità al rispetto delle norme. I ricorrenti al giudice dell’esecuzione, nel loro ricorso, non avevano prospettato nessun abuso di necessità o di utilizzazione dell’immobile da demolire alla loro abitazione, nell’assenza di altre soluzioni abitative.
Conseguentemente del tutto anomalo e generico risulta il riferimento all’affidamento dei destinatari dell’ordine di demolizione per il decorso del tempo, contenuto nell’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione fisica.
Così deciso il 1/03/2023