Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50484 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50484 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Cattolica Eraclea il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa in data 19/12/2022 dalla Corte d’Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19/11/2022, la Corte d’Appello di Palermo ha rigettato l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione (ovvero, in subordine, di individuazione della procedura di rimessione in pristino, tenuto conto della disponibilità della ricorrente alla diretta esecuzione).
Propone ricorso per cassazione la COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura l’ordinanza, da un lato, per avere la Corte d’Appello ritenuto che la piattaforma in cemento fosse stata ricompresa nelle opere abusive dalla sentenza di condanna del Tribunale di
Agrigento, laddove invece, in quella sede, si era fatto riferimento solo al manufatto e al muro di recinzione. Si censura poi la definizione di “presunto fabbricato rurale preesistente”, alla luce della documentazione prodotta, così come si contesta il carattere dilatorio ed ambiguo attribuito, dalla Corte d’Appello, all’istanza subordinata.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita il rigetto del ricorso, richiamando il contenuto RAGIONE_SOCIALE precedenti ordinanze reiettive e osservando che il giudicato di condanna non poteva essere rimesso in discussione da una notazione del comune di data anteriore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Risulta invero incensurabile il percorso argomentativo tracciato dalla Corte d’Appello, che per un verso ha espressamente ed integralmente richiamato le precedenti decisioni assunte nel 2017 e nel 2021 su istanze analoghe, le quali avevano chiarito che l’intero immobile era insuscettibile di sanatoria, ivi compresa la piattaforma cementizia su cui insiste la difesa (cfr. in particolare pag. 2 dell’ordinanza in data 11/01/2021, in cui si evidenzia che la non sanabilità RAGIONE_SOCIALE opere in cemento doveva ricondursi al fatto che si trattava di opere realizzate in fascia di inedificabilità assoluta e soggetta a vincoli paesaggistici).
Per altro verso, la Corte territoriale ha condivisibilmente escluso che un elemento di novità potesse essere costituita dall’attestato sindacale del DATA_NASCITA, relativo ad un preesistente fabbricato rurale, trattandosi di atto ampiamente anteriore alla decisione irrevocabile di condanna, escludendo infine la possibilità di accogliere la domanda subordinata, volta ad individuare nella stessa COGNOME il soggetto da incaricare del ripristino, avendo ella comunicato la propria disponibilità.
Si tratta di un percorso argomentativo immune da criticità qui deducibili, alla luce, in primo luogo, RAGIONE_SOCIALE due precedenti ordinanze che hanno inequivocabilmente affermato che anche la piattaforma cementizia dovesse essere compresa tra le opere da demolire, nonché dell’assenza di elementi di novità concretamente apprezzabili.
Altrettanto è a dirsi per la reiezione della domanda subordinata. La difesa si è doluta dell’aggettivazione utilizzata nel provvedimento (che aveva definito “dilatoria” la disponibilità della FOCALE al ripristino), senza adeguatamente confutare le ragioni alla base del diniego, ovvero il collegamento e la sostanziale subordinazione di tale disponibilità alla simultanea ricostruzione del fabbricato rurale cui faceva riferimento l’attestazione sindacale del 1992: condizione – a tacer
d’altro – evidentemente improponibile nella fase di demolizione del manufatt abusivo.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria d inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE sp processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE del Ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Consigli re éstensore