Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 48820 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 48820 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
ha pronunciato la seguente
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sul ricorso proposto da
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avverso l’ordinanza del 27/4/2023 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOMECOGNOME GLYPH Latina lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso zusaw
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27/4/2023, la Corte di appello di Napoli rigetta l’incidente di esecuzione con il quale] GLYPH F.V. GLYPH I aveva chiesto la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione emesso con la sentenza pronunciata dal stesso Ufficio il 6/6/1998, irrevocabile il 6/11/1998, con riguardo al reat all’art. 20, I. 28 febbraio 1985, n. 47.
Propone ricorso per cassazione ilj F.V. deducendo i seguenti motivi:
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inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., 3, CEDU. Premessa la descrizione delle gravissime condizioni di salute del fig
minorenne del ricorrente, si lamenta che la Corte d’appello non avrebbe fatto un corretto uso del principio di proporzionalità, né avrebbe correttamente bilanciato i valori costituzionali coinvolti. In particolare, l’ordinanza non avrebbe apprezzato i fondamentale diritto alla salute del minore, che non potrebbe risultare cedevole rispetto al ripristino dei luoghi, pena un gravissimo pericolo di vita o, comunque, un grave ed insostenibile turbamento a seguito del mutamento dell’ambiente di vita quotidiana. Sotto altro profilo, e sempre nell’ambito RAGIONE_SOCIALE necessità di valutare in concreto gli interessi, la Corte non avrebbe considerato che l’immobile da abbattere si troverebbe all’interno di un quartiere completamente urbanizzato e circondato da altri fabbricati, così che la demolizione non potrebbe arrecare alcun beneficio al territorio comunale;
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione. Ribadito l’argomento appena richiamato, si lamenta ancora che l’ordinanza si sarebbe concentrata sul diritto all’abitazione, senza però valutare quello alla salute del minore. In particolare, non sarebbe stata esaminata la documentazione prodotta dalla difesa, dalla quale emergerebbe che le condizioni dello stesso si aggraverebbero qualora questi venisse tolto dal proprio ambiente di vita; se è vero, infatti, che il contesto familiare sarebbe riproducibile in ogni altro luog sarebbe, tuttavia, dimostrato anche che una differente abitazione necessariamente diversa per spazi e struttura – verrebbe di certo percepita dal giovane, con ogni conseguenza negativa. Non sospendere l’ordine di demolizione, dunque, sarebbe “irragionevole, illogico ed inumano”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
La Corte di appello ha rigettato l’incidente di esecuzione con una motivazione del tutto solida, priva di qualunque vizio, ispirata all’ampia documentazione prodotta e a logica rigorosa; una motivazione, dunque, non censurabile con gli argomenti contenuti nel ricorso, che, oltre a svilupparsi su molteplici elementi di puro merito che questa Corte non è ammessa a verificare, trascura l’indubbia forza argomentativa del provvedimento impugnato, non riuscendo ad opporvi alcuna doglianza adeguata.
Al riguardo, il Collegio rileva innanzitutto che l’impugnazione si sviluppa su due soli argomenti, l’uno – di carattere generale – riferito all’intero immobile, l’a – di carattere particolare – concernente il solo appartamento occupato dal COGNOME e dal suo nucleo familiare; entrambi non possono essere accolti.
Quanto al primo, il ricorrente afferma a più riprese che l’immobile si troverebbe in un’area ormai completamente urbanizzata, circondato da numerose
altre costruzioni, cosicché la sua demolizione non potrebbe arrecare alcun rea concreto beneficio al territorio del Comune di Napoli.
6.1. Ebbene, in senso contrario appare agevole osservare, per un verso carattere evidentemente fattuale di questa considerazione, come t inammissibile nel giudizio di legittimità, e, per altro verso, il suo c palesemente congetturale, nei termini di un’illazione priva di ogni sos istruttorio. Senza tacere, peraltro, del fatto che quest’ullteriore, pr urbanizzazione dell’area non potrebbe comunque avere alcuna incidenza sull’ordine di demolizione, dato che – come affermato dalla Corte di appell lungo tempo trascorso dall’irrevocabilità RAGIONE_SOCIALE sentenza che lo contiene (nel del quale tale “saturazione” si sarebbe compiuta) è addebitabile esclusivament ricorrente, che non aveva adempiuto ad un dovere impostogli con una pronunci divenuta definitiva il 6/11/1998. L’eventuale valutazione del contesto urbanis dunque, avrebbe dovuto esser prospettata e documentata con riferimento quell’epoca, non certo a quella odierna.
Con riguardo, poi, all’appartamento occupato dal ricorrente, dalla mogli dai figli minori, il ricorso contesta all’ordinanza violazioni di legge motivazione che dal testo del provvedimento non emergono affatto.
7.1. In primo luogo, il Collegio rileva che la Corte di appello ha anali numerosi indici di proporzionalità dell’ordine di demolizione – tra costantemente richiamati dalla giurisprudenza nazionale e convenzionale – e questi ha speso considerazioni che il ricorso neppure COGNOME, tantomeno contesta. Ci si riferisce, in particolare, alla consapevolezza, in c:apo all’ist violazione di legge compiuta, che l’ordinanza ha riconosciuto sul presupposto questi – proprietario e committente delle opere abusive – aveva edificato un i edificio, con plurime violazioni di sigilli, modifiche ed integrazioni, oltre a destinazione d’uso, anche successivamente al passaggio in giudicato de sentenza di condanna. In ordine, poi, ai tempi RAGIONE_SOCIALE vicenda, sono stati già ri gli oltre 17 anni trascorsi tra lo stesso giudicato e l’attivazione del proc di esecuzione, ai quali poi se ne sono aggiunti altri 7, sempre senza che l’ avesse mai adottato una qualunque iniziativa per trovare una differente soluzi abitativa per sé o per la propria famiglia.
In ordine, poi, alle gravi condizioni di salute del figlio minore del rico con lui convivente, la Corte di appello – contrariamente a quarto viene denunc – ha sviluppato una motivazione ancora del tutto solida e logica, con la qual solo il diritto all’abitazione, ma anche il fondamentale diritto alla salut compiutamente esaminato e posto in relazione agli altri interessi coinvolti vicenda.
8.1. In particolare, con una valutazione di merito che questa Corte n ammessa a sindacare in fatto, l’ordinanza ha sottolineato che la patologi minore – indubbiamente di notevole gravità non appare di per sé incompatib con il possibile spostamento del nucleo familiare in un’altra abitazione idon accoglierlo. E’ stato sottolineato, infatti, che dal complesso RAGIONE_SOCIALE document prodotta emerge che il giovane versa in uno stato patologico (compiutamen descritto a pag. 7) tale che, se per un verso impone di preservare l’amb domestico e familiare (dunque, la vicinanza dei genitori), così, per altro rende difficile far comprendere la conformazione e l’ubicazione RAGIONE_SOCIALE casa famili così che – afferma la Corte di appello – “l’ambiente domestico necessar garantire la tranquillità del minore ben potrebbe essere riprodotto in una d abitazione.”
8.2. Sotto altro profilo, peraltro, l’ordinanza – con argoment manifestamente illogico – ha sottolineato che sono ormai trascorsi molti anni ( dieci) da quando la malattia del minore si è manifestata in tutta la sua gra che durante un così lungo periodo il ricorrente – come già riportato – non h intrapreso alcuna iniziativa per trovare una differente soluzione abitativa. peraltro, sarebbe stata certamente consentita dalle condizioni economiche COGNOME (altro indice di proporzionalità da valutare), tutt’altro che di considerando che lo stesso aveva tratto “lauti guadagni” dalla locazione appartamenti che compongono il fabbricato in esame, quasi interamente occupat da terze persone estranee al nucleo familiare; questa circostanza ri ampiamente trattata dalla Corte di appello (pag. 5), con esame d documentazione prodotta e considerazioni ancora estranee al contenuto d ricorso.
8.3. Queste conclusioni – si ribadisce – sono contestate nell’ultimo moti ricorso, che tuttavia si sviluppa in argomenti di puro fatto palese inammissibili, come il richiamo a stralci RAGIONE_SOCIALE relazione RAGIONE_SOCIALE dottoressa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che questa Corte non può valutare. Negli stessi te ancora, deve essere valutata anche la censura per la quale le conclusioni Corte di appello circa una possibile, differente soluzione abitativa sar “irragionevoli” e “irrealistiche”, dato che il minore percepirebbe un nuovo ambi con evidente disagio e perdendo quel “minimo di orientamento” di cui dispone; tratta, evidentemente, di considerazioni – generiche – ammissibili solo in s merito.
Sotto un differente profilo, peraltro, si osserva che il ricorso non alcuna valutazione circa l’effettiva compatibilità, con la grave patologia ambiente di vita sorto in totale violazione di ogni previsione edilizia e sa comprese le norme a presidio proprio RAGIONE_SOCIALE salubrità degli ambienti (ad esemp
dimensioni minime dei locali, altezze, rapporto di aeroilluminazione, regol degli impianti); deve rilevarsi, infatti, che il diritto alla salute, specie patologie gravi ed invalidanti, trova attuazione in primo luogo ponendo il ma in un ambiente – non necessariamente ospedaliero – del tutto salubre, edifi ed attrezzato nel pieno rispetto RAGIONE_SOCIALE disciplina di legge, proprio perché qu volta a garantire anche il benessere di chi abita in quei luoghi, specie se malat In altri termini, il rispetto RAGIONE_SOCIALE normativa in materia edilizia risponde all’ovvia esigenza di tutelare un bene collettivo, come tale sottratto alla l indiscriminata disponibilità dei singoli, ma anche alla necessità che questi possano usufruire del bene in sicurezza, proprio perché regolarmente edifica tutelando la propria salute e la propria incolumità – in sintesi, il proprio b – anche (e soprattutto) per l’ipotesi di eventi superiori come le calamità (si pensi alla normativa antisismica o a tutela dal rischio iclrogeologico) l’appunto, le malattie o situazioni invalidanti che costringano un soggetto a v magari costantemente, all’interno di uno spazio chiuso.
Ebbene, su questi decisivi profili l’impugnazione non contiene alc argomento.
9. Lo stesso ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla RAGIONE_SOCIALE sentenza 13 giugno 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale e rilevato nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia pr il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cau inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento no quello del versamento RAGIONE_SOCIALE somma, in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q. èl.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2023
Il CT . – 2 s ) iigliere estensore