Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5206 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5206 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata a Catanzaro il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 04/08/2025, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro rigettava l’incidente di esecuzione proposto da NOME volto ad ottenere la revoca dell’ordine di demolizione di opera edilizia abusiva statuito con decreto penale di condanna emesso dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro il 05/12/2005 (irrevocabile il 20/02/2006) nei confronti di COGNOME NOME e posto in esecuzione dalla locale Procura della Repubblica con provvedimento n. 8/2006 R.G. Esec..
Avverso tale ordinanza la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione in cui lamenta l’assenza di titolarità del bene, mai ad essa pervenuto iure ereditario .
In data 7 gennaio 2026 l’AVV_NOTAIO, per la ricorrente, depositava memoria difensiva in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso, ribadendo che la NOME COGNOME non ha mai accettato l’eredità del padre NOME COGNOME e che il manufatto abusivo Ł stato acquisito gratuitamente al patrimonio comunale e l’acquisizione, quale misura sanzionatoria, comporta il trasferimento della proprietà al Comune.
Il ricorso Ł inammissibile con le seguenti precisazioni.
L’ordinanza impugnata si avventura in questioni relative alla natura della sanzione ingiunta e alla comunione ereditaria, senza tuttavia considerare che, come correttamente dedotto dalla ricorrente, l’immobile de quo era stato acquisito al patrimonio immobiliare del Comune di Catanzaro.
Ma se così Ł, sussiste un evidente difetto di legittimazione attiva, in quanto la giurisprudenza della Corte (v., ex multis , Sez. 3, n. 7399 del 13/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278090 – 01, in motivazione; Sez. 3, n. 35203 del 18/06/2019, Centioni, Rv. 277500 01; Sez. 3, n. 49416 del 12/09/2019, COGNOME, Rv. 278260 – 01; Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016, COGNOME, Rv. 268133 – 01) Ł ferma nel precisare che, in tema di reati edilizi, dopo l’acquisizione dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, il condannato può chiedere la revoca dell’ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all’esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste
Ord. n. sez. 1629/2026
CC – 30/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell’abuso.
Tale interesse viene meno solo ove l’ordine di demolizione risulti «assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente, che abbiano conferito all’immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria» (Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, COGNOME; Sez. 3, 16 aprile 2002, Cassarino, Rv. 221974).
Nel caso di specie, all’atto della proposizione dell’incidente di esecuzione, l’istante, in quanto ormai terza estranea alle vicende giuridiche dell’immobile, non era piø legittimata a chiedere la revoca dell’ordine di demolizione se non per procedere alla demolizione a propria cura e spese.
Entro tali ristrettissimi confini si attesta pertanto l’interesse della odierna ricorrente, la quale, ove non abbia dedotto (come, in effetti, non ha) l’intenzione di demolire a propria cura e spese l’immobile, non ha interesse nØ legittimazione attiva a proporre ricorso per cassazione in quanto terza estranea alle vicende dell’immobile.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Collegio ritiene che, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, non trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente (fuorviata della erronea motivazione dell’ordinanza impugnata), la ricorrente non debba essere condannata al versamento di alcuna somma a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 30/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME