Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25100 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25100 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASSANO COGNOME il 25/01/1941
avverso la sentenza del 27/11/2024 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
ttel+to . il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica ha affermato la responsabilità penale di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 650 cod. pen., per non avere lo stesso ottemperato all’ordinanza sindacale n. 3796 del 28 settembre 2021, emessa dal Sindaco del Comune di Cassano allo Jonio, e lo ha condannato alla pena di euro 170,00 di ammenda.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, COGNOME
2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce vizio di motivazione in relazione all’accertamento di un elemento costitutivo del reato e in particolare dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 650 cod. pen.
Rileva la difesa che è la stessa sentenza impugnata ad evidenziare che l’ordinanza che si assume non osservata nulla specifica circa il concreto e attuale pericolo per le persone derivante dallo stato del balcone; pericolo che la stessa istruttoria dibattimentale sembra escludere, pur documentando un’attivazione ad eliminarlo da parte dell’imputato e comunque nelle more a transennare la zona sottostante al balcone.
2.2. Col secondo motivo di ricorso il difensore lamenta violazione dell’art. 650 cod. pen. in relazione all’art. 677, comma primo, stesso codice.
Rileva che, in ragione dell’accertata mancanza di motivazione dell’ordinanza sindacale in punto di specificazione del pericolo concreto ed attuale per le persone, erroneamente la sentenza impugnata ritiene che trovi applicazione l’art. 650 cod. pen., senza considerare il recente arresto di legittimità secondo cui, nell’ipotesi di mancanza di un concreto pericolo per le persone, è invece configurabile il solo illecito amministrativo di cui all’art. 677, comma primo, cod. pen., che per il principio di specialità non concorre con la contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen.
Il difensore chiede, per tali motivi, l’annullamento della sentenza impugnata.
Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. NOME COGNOME chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge
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come reato, e il difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME conclude per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRMO
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Fondato è, invero, il secondo motivo di ricorso pregiudiziale e assorbente.
Il Tribunale, ricostruiti i fatti con richiamo, in particolare alle dichiarazioni rese dai testi di polizia giudiziaria ha evidenziato come: – a seguito della segnalazione della presenza di un balcone pericolante, di proprietà dell’imputato, la Polizia locale avesse verificato la presenza di un deterioramento ed uno sfondellamento, con caduta di intonaco, del balcone e del parapetto del quinto piano del palazzo denominato “Panebianco”, pur non rilevando a terra tracce di calcinacci; – sulla base di tale rilievo il Sindaco avesse emesso ordinanza contingibile e urgente, con cui aveva ordinato di provvedere ad horas alla eliminazione dello stato di pericolo per la pubblica incolumità e al relativo ripristino; – l’imputato non aveva ottemperato, come accertato in sede di sopralluogo in data 10 ottobre 2021.
Nel caso in esame il Tribunale ha, quindi, ritenuto che ricorresse l’ipotesi di cui all’art. 650 cod. pen., in ragione dell’assenza di un pericolo concreto e attuale per le persone.
Ma non si è confrontato con la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio, proprio perché condivisibile, intende seguire, secondo cui l’inosservanza dell’ordinanza sindacale che ingiunge l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza di un edificio integra la contravvenzione di cui all’art. 677, comma terzo, cod. pen. nel solo caso in cui da tale condotta derivi un concreto pericolo per le persone, configurandosi, in difetto, l’illecito amministrativo di cui all’art. 677, comma primo, cod. pen., che, per il principio di specialità, non concorre con la contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen. (Sez. 1, n. 48093 del 06/10/2023, COGNOME, Rv. 285456).
Ne discende, dunque, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato.
15 aprile 2025.
Così deciso in Roma, il