Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29302 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29302 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECUI 05TAIMH) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/10/2023 del TRIB. LIBIERTA’ di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG COGNOME
udito il difensore
FATTO E DIRITTO
1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Venezia, adito ex art. 309, c.p.p., confermava l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Verona, in data 25.9.2023, aveva applicato a COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA, in Georgia, la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di cui all’art. 584, c.p., oggetto dell’imputazione provvisoria. 2. Avverso il suddetto provvedimento, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando, con un solo motivo di ricorso, violazione di legge processuale, in quanto il tribunale del riesame non ha dichiarato la nullità dell’ordinanza di custodia cautelare per non essere stata tradotta in lingua georgiana. 2.2 Con requisitoria scritta del 1.3.2024, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, AVV_NOTAIO, chiede che il ricorso venga rigettato. 3. Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni.
Come affermato in un recente arresto dalla Corte di Cassazione nella sua espressione più autorevole l’ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292, c.p.p., Ove, invece, non sia già emerso che l’indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l’ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l’obbligo di traduzione del provvedimento in un c:ongruo termine; la mancata traduzione determina la nullità dell’intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l’ordinanza di custodia cautelare (cfr. Sez. U. n. 15069 del 26/10/2023). Orbene nel caso in esame va rilevato che non vi è certezza in ordine all’effettiva mancata conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, come si evince dalla sequenza degli atti, che hanno condotto all’impugnazione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi
confronti innanzi al tribunale del riesame, consultabili in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto, in definitiva, un error in procedendo.
Invero già in sede di esecuzione in Favaro Veneto del decreto di fermo emesso dal pubblico ministero presso il tribunale di Verona, come si evince dal relativo verbale del 14.9.2023, viene dato atto che l’indagato comprende e parla la lingua italiana.
In sede di udienza di convalida del fermo del 18.9.2023, innanzi al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Venezila, che applicava al COGNOME la misura cautelare dellia custodia in carcere, dichiarandosi contestualmente incompetente, con trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale di Verona, ai sensi dell’art. 27, c.p.p., si evidenziava, tuttavia, che l’indagato comprende solo parzialmente la lingua italiana, sollecitando la presenza per il futuro di un interprete di lingua georgiana.
Anche nella richiesta di conferma dell’ordinanza di custodia cautelare proposta dal pubblico ministero presso il tribunale di Verona il 21.9.2023 e nei successivi atti con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Verona, dopo avere accolto la suddetta richiesta, differiva lo svolgimento dell’interrogatorio dell’indagato, stante il mancato reperimento di un interprete di lingua georgiana, la cui nomina riteneva necessaria, si dava atto che il COGNOME non comprende la lingua italiana.
Nel corso dell’udienza innanzi al tribunale del riesame del 20.10.2023, svoltasi in presenza di un interprete, il COGNOME aveva preso la parola esprimendosi in lingua italiana, affermando che preferiva utilizzare tale lingua, in quanto, pur non leggendola, capiva “abbastanza bene il parlato”.
Va, infine, sottolineato che l’ordinanza di custodia cautelare in c:arcere, tradotta in lingua georgiana, è stata notificata all’indagato in carcere in data 9.10.2023, quindi prima dello svolgimento dell’udienza innanzi al tribunale del riesame, e che l’interrogatorio di garanzia si è svolto con l’assistenza di un interprete di lingua georgiana 111.10.2023.
Orbene, ad avviso del Collegio il dubbio sulla effettiva conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, non può risolversi in suo danno, in quanto l’esatta e completa comprensione, senza incertezze, da parte dell’indagato del contenuto dell’accusa formulata nei suoi confronti, per quanto provvisoria, rappresenta una condizione imprescindibile per garantire effettività alle prerogative difensive’ anche alla luce del disposto dell’art. 292, co. 2, c.p.p., che, come rilevato dalle Sezioni Unite Penali nella richiamata decisione, mira ad assicurare le condizioni necessarie per l’esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare, che possono essere garantite, sottolinea il Supremo Collegio, anche con un’esposizione sintetica delle accuse, purché queste presentino un minimo di specificità quanto alle concrete modalità di realizzazione della condotta rispetto alla norma violata e al suo tempo di commissione, così da porre l’interessato in condizione di difendersi (cfr. anche Sez. 3, n. 23978 del 15/05/2014, Rv. 259671).
E, come si è visto, già prima dell’adozione della misura cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Verona erano sorti forti dubbi sulla mancanza da parte dell’indagato di una sufficiente e adeguata conoscenza della lingua italiana, tanto da indurre il pubblico ministero presso il tribunale di Verona nella menzionata richiesta di conferma dell’ordinanza di custodia cautelare, a sottolineare come l’indagato non comprendesse la lingua italiana, parlando e comprendendo la lingua georgiana.
Ciò non significa tuttavia che il ricorso debba essere accolto.
Invero va rilevato che le stesse Sezioni Unite Penali hanno evidenziato che ove la mancata conoscenza della lingua italiana emerga prima dell’adozione del titolo cautelare, si è in presenza di una nullità, generale a regime intermedio, solo se la traduzione dell’ordinanza nella lingua nota all’indagato non intervenga, ai sensi dell’art. 143, co. 2, c.p.p., in termini congrui, precisando che l’indagine sul punto debba tenere conto di una serie variegata di elementi, posto che i tempi tecnici della traduzione di un atto processuale possono dipendere da una molteplicità
di fattori, tra loro eterogenei, quali, ad esempio, la complessità del provvedimento che deve essere tradotto; l’elevato numero dei soggetti coinvolti nelle operazioni di traduzione; la difficoltà di reperire un traduttore che comprenda la lingua del soggetto alloglotta, per la rarità dell’idioma parlato dallo straniero.
Nel caso in esame non può non rilevarsi che l’oggettiva difficoltà di rinvenire un traduttore di lingua georgiana, che aveva indotto il giudice procedente a differire l’interrogatorio dell’indagato, ha sicuramente inciso suoi tempi della traduzione, intervenuta a distanza di 14 giorni dall’adozione del provvedimento cautelare, senza che il ricorrente affrontasse nel dedotto motivo il tema della congruità del termine entro il quale è stata effettuata la traduzione dell’ordinanza cautelare.
Sotto altro profilo, non può non rilevarsi che, come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di impugnazione ritualmente proposta dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all’attivazione personale dell’impugnazione da parte dell’imputato, solo qualora quest’ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso relativo all’omessa traduzione del provvedimento di fermo del ricorrente, rilevando l’aspecificità della censura’ valutata alla luce sia delle modalità di svolgimento dell’udienza di convalida in cui il ricorrente, assistito da un interprete, era stato reso edotto dei fatti contestati e degli elementi di accusa suo carico, sia della successiva traduzione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal G.i.p.: cfr. Sez. 6, n. 25276 del 06/04/2017, Rv. 270491).
Principio ribadito nella più volte citata sentenza delle Sezioni Unite Penali, in cui si è sottolineato come il soggetto alloglotta che lamenta la mancata traduzione di un atto processuale, abbia l’onere di indicare l’esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la semplice allegazione di un pregiudizio
astratto o potenziale (cfr. in questo senso, Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, Rv. 285186).
Nel caso in esame il COGNOME, che ha avuto contezza del contenuto dell’ordinanza cautelare, una volta che il provvedimento gli è stato notificato tradotto in lingua georgiana mentre era in carcere; che è stato sottoposto al relativo interrogatorio di garanzia, con l’ausilio di un interprete; che ha partecipato di persona all’udienza innanzi al giudice dell’impugnazione cautelare, con l’assistenza di un interprete, prendendo la parola in italiano e difendendosi nel merito dalle accuse mossegli, con l’ausilio del suo difensore, non è stato in grado di indicare il concreto e reale pregiudizio patito dal suo diritto di difesa, limitandosi a dedurre del tutto genericamente di non avere avuto modo di interloquire con i giudici in relazione all’accusa mossagli e al contenuto dell’ordinanza di custodia cautelare.
Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 21.3.2024.