Ordinanza Non Impugnabile in Udienza Predibattimentale: L’Analisi della Cassazione
L’ordinamento processuale penale è costellato di principi volti a garantire l’efficienza e la celerità del giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto fondamentale relativo alla fase predibattimentale, stabilendo che un’ordinanza non impugnabile emessa in tale sede non può essere oggetto di ricorso immediato. Analizziamo questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso un’ordinanza del Tribunale. Durante l’udienza predibattimentale, disciplinata dall’art. 554-bis del codice di procedura penale, la difesa aveva sollevato un’eccezione relativa a una presunta duplicazione delle contestazioni (reati ex artt. 474 e 648 c.p.), sostenendo che l’accusa avrebbe dovuto contemplare un solo reato.
Il Tribunale, con ordinanza, rigettava l’eccezione, disponendo il proseguimento del giudizio. L’imputato, ritenendo errata tale decisione, proponeva ricorso per Cassazione, cercando di ottenere una riforma del provvedimento.
L’Ordinanza non Impugnabile e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il punto centrale della decisione risiede nella natura del provvedimento emesso dal Tribunale. La Corte ha ribadito un principio cardine del sistema processuale: i provvedimenti del giudice sono impugnabili solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
L’ordinanza con cui il Tribunale ha rigettato l’eccezione della difesa in sede predibattimentale è, per sua natura, un’ordinanza non impugnabile in via autonoma. Questo significa che non è possibile presentare un ricorso specifico e immediato contro di essa. La questione sollevata dall’imputato non viene cancellata, ma semplicemente differita: potrà essere riproposta e discussa nel corso del dibattimento, la fase centrale del processo.
Le Riforme e i Limiti all’Impugnazione
La Corte ha inoltre sottolineato come le recenti norme introdotte dal d.l.vo n. 150 del 10 ottobre 2022 (la cosiddetta Riforma Cartabia) non abbiano modificato questo principio. Anzi, lo hanno rafforzato. La nuova disciplina prevede, infatti, che l’unico provvedimento emesso in udienza predibattimentale ad essere autonomamente impugnabile sia la sentenza di non luogo a procedere (artt. 554-ter e quater c.p.p.), ovvero la decisione che chiude il processo prima del dibattimento.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il provvedimento impugnato non rientra nel novero di quelli per cui la legge consente un’impugnazione separata. Permettere ricorsi su ogni singola decisione interlocutoria paralizzerebbe il corso della giustizia, frammentando il processo in una serie di sub-procedimenti e ritardando la decisione finale sul merito della causa.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come conseguenza diretta, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Tale condanna è commisurata al grado di colpa del ricorrente nell’aver intrapreso un’azione giudiziaria priva dei presupposti di legge, causando un inutile dispendio di risorse per il sistema giudiziario.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame rafforza il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e l’efficienza processuale. Le parti devono essere consapevoli che le questioni procedurali sollevate e respinte in udienza predibattimentale non possono essere portate immediatamente all’attenzione della Corte di Cassazione. Tali questioni dovranno essere coltivate nel corso del dibattimento e, solo in caso di sentenza di condanna, potranno essere fatte valere come motivi di appello.
Questa decisione serve da monito: l’udienza predibattimentale è una fase filtro, ma non apre le porte a un contenzioso parallelo sulle decisioni interlocutorie del giudice. L’unica via d’uscita anticipata e impugnabile da questa fase è la sentenza di non luogo a procedere.
È possibile impugnare un’ordinanza che rigetta un’eccezione durante l’udienza predibattimentale?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale provvedimento è un’ordinanza non impugnabile in via autonoma. La questione potrà essere riproposta e decisa durante il dibattimento.
Quale tipo di provvedimento emesso in udienza predibattimentale è direttamente impugnabile?
Secondo le norme introdotte dal d.lgs. 150/2022, l’unico provvedimento emesso in questa fase che può essere impugnato è la sentenza di non luogo a procedere.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, da versare alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11801 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 11801 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 04/01/2024 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto il provvedimento non è impugnabile.
All’udienza predibattimentale del 4 gennaio 2024, fissata ai sensi dell’art. 554-bis cod. proc. pen., il Tribunale ha rigettato l’eccezione con la quale l’imputato si doleva di una “duplicazione” della contestazione, la quale, a suo modo di vedere,
avrebbe dovuto contemplare un solo reato e non due (risultano contestati nel decreto di citazione a giudizio i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.).
Tale provvedimento, emesso con la forma dell’ordinanza, non è autonomamente impugnabile, la questione – che non aveva trovato il favore del Pubblico Ministero (il quale non aveva apportato alcuna modifica dell’imputazione) – potendo formare oggetto di accertamento e di censura nel dibattimento disposto, così come correttamente precisato dal Tribunale.
Le nuove norme introdotte con il d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150 non prevedono, infatti, se non l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere emessa nella udienza predibattimentale (artt. 554-ter e quater cod. proc. pen.).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 22.02.2024. Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente
NOME COGNOME
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NOME COGNOME