Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20831 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20831 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ASTI nei confronti di:
COGNOME NOME NOME NOME BRA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/01/2024 del GIP TRIBUNALE di ASTI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti propone ricorso per cassazione articolato in un motivo avverso l’ordinanza con cui il Gup del Tribunale di Asti in data 24.1.2024 ha ammesso COGNOME NOME imputato di cui all’art. 589 bis cod.pen. alla messa alla prova.
Con l’unica censura lamenta l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale atteso che il reato per cui si procede non rientra tra quelli previsti dall’art 550 comma 2, né é punito con una pena non superiore nel massimo a quattro anni di pena detentiva in evidente violazione dell’art. 168 bis cod.pen.
Rileva che oltre a doversi considerare a tale fine la pena riferita al reato non circostanziato, in ogni caso anche l’eventuale applicazione dell’attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod.pen. non consentirebbe l’applicazione della messa alla prova.
La Procura generale presso la Corte di Cassazione ha rassegNOME conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti per l’ulteriore corso al tribunale di Asti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso é inammissibile.
Ai sensi dell’art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., il Pubblico Ministero può ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’istanza di messa alla prova.
Ed inoltre l’art. 464-quater cod. proc. pen. presuppone che un programma di trattamento sia già stato stilato, là dove subordina la concessione della messa alla prova (in base ai consueti parametri di cui all’art. 133 cod. pen.) alla valutazione della sua idoneità (comma 3) e prevede, inoltre, la possibilità che sia integrato o modificato con il consenso dell’imputato (comma 4).
Ebbene, nella specie il provvedimento impugNOME non è l’ordinanza ammissiva alla messa alla prova bensì un provvedimento con cui si esprime un giudizio prognostico positivo circa la futura ammissione dell’imputato (“rilevato che… possa essere formulata allo stato una prognosi positiva circa l’ammissione dell’imputato alla messa alla prova..”) rinviando ad altra udienza per consentire all’UEPE la formulazione di un programma di trattamento ai sensi dell’art. 464 bis comma 4 cod.pen.
Deve desumersi, quindi, che, nel caso di specie difetta il provvedimento impugnabile, non potendo peraltro neppure configurarsi detto provvedimento
come atto abnorme stante la sua valenza di atto meramente interlocutorio e privo di carattere decisorio.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso 1’11.4.2024