Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20106 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20106 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SULLA il 29/07/1970
avverso l’ordinanza del 26/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
gatti avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha
rigettato l’istanza proposte di differimento dell’esecuzione anche nelle forme della detenzione domiciliare proposta da NOME COGNOME
Rilevato che il ricorso, peraltro formulato in termini generici, è stato proposto personalmente
dal condannato;
Rilevato che l’art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano
essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell GLYPH mende.
Così deciso il 17/4/2025