Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20106 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20106 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SULLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
gatti avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha
rigettato l’istanza proposte di differimento dell’esecuzione anche nelle forme della detenzione domiciliare proposta da NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso, peraltro formulato in termini generici, è stato proposto personalmente
dal condannato;
Rilevato che l’art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano
essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE dell GLYPH mende.
Così deciso il 17/4/2025