Ordinanza di Incompetenza: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Impugnazione
Quando un giudice emette un’ordinanza di incompetenza, trasferendo un caso a un altro tribunale, quali sono i rimedi a disposizione della parte che ritiene tale decisione errata? Con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: tale ordinanza non è direttamente impugnabile. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per capire le ragioni giuridiche e le conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso: La Decisione del Tribunale dell’Esecuzione
Il caso ha origine da una richiesta di applicazione dell’istituto del reato continuato, presentata in fase di esecuzione della pena. Il Tribunale di Bologna, investito della questione, ha concluso di non essere l’organo giurisdizionale competente a decidere, dichiarando la propria incompetenza e disponendo la trasmissione di tutti gli atti al Tribunale di Milano.
Ritenendo errata questa decisione, il condannato, attraverso il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il Tribunale di Bologna avesse sbagliato nel declinare la propria competenza.
Il Ricorso Contro l’Ordinanza di Incompetenza e la Decisione della Cassazione
La questione centrale portata all’attenzione della Suprema Corte era se fosse ammissibile un ricorso diretto contro un’ordinanza di incompetenza. La Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa decisione non è entrata nel merito della competenza (ovvero, se spettasse a Bologna o a Milano decidere), ma si è fermata a un vaglio preliminare di ammissibilità. La Corte ha stabilito che lo strumento del ricorso per cassazione non è quello corretto per contestare questo tipo di provvedimento. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché l’Ordinanza di Incompetenza non è Appellabile?
La Corte ha basato la sua decisione su un solido orientamento giurisprudenziale, fondato sugli articoli 568 e 591 del codice di procedura penale. Il principio, già consolidato dalle Sezioni Unite, è che i provvedimenti con cui un giudice dichiara la propria incompetenza non sono, di regola, impugnabili, salvo il caso in cui siano ‘abnormi’.
La ragione di questa regola risiede nella logica del sistema processuale. L’ordinanza che dichiara l’incompetenza non è un atto che decide definitivamente sulla competenza, ma si limita a ‘spostare’ il procedimento presso un altro giudice. Il sistema prevede un meccanismo specifico per risolvere eventuali dissidi tra giudici: il conflitto di competenza (art. 28 cod. proc. pen.).
In pratica, se il secondo giudice (in questo caso, il Tribunale di Milano) dovesse anch’esso ritenersi incompetente, si verificherebbe un conflitto. A quel punto, sarebbe la stessa Corte di Cassazione a essere chiamata a risolverlo, stabilendo in via definitiva quale sia il giudice competente. Permettere un’impugnazione immediata creerebbe una duplicazione di rimedi e andrebbe contro i principi di economia processuale. Pertanto, l’ordinanza non essendo un atto attributivo di competenza, ma meramente declinatorio, non è soggetta a ricorso.
Le Conclusioni: Quali sono i Rimedi Pratici?
La sentenza chiarisce in modo inequivocabile che la strategia processuale corretta contro un’ordinanza di incompetenza non è l’impugnazione diretta. La parte che si ritiene lesa deve attendere la decisione del secondo giudice, quello a cui sono stati trasmessi gli atti.
Se il secondo giudice accetta la competenza e procede, il processo continua. Se, invece, anche quest’ultimo si dichiara incompetente, solleverà un conflitto di competenza. Solo in quella sede la questione verrà risolta in modo definitivo dalla Corte di Cassazione. Questa pronuncia, quindi, funge da monito sull’importanza di scegliere i corretti strumenti processuali, la cui inosservanza può portare a una dichiarazione di inammissibilità e a sanzioni economiche.
È possibile impugnare con ricorso per cassazione un’ordinanza con cui un giudice dichiara la propria incompetenza?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che, salvo il caso di provvedimento abnorme, un’ordinanza che dichiara la mera incompetenza non è impugnabile, in base agli artt. 568 e 591 del codice di procedura penale.
Qual è il rimedio corretto se si ritiene errata una dichiarazione di incompetenza da parte di un giudice?
Il rimedio corretto non è l’impugnazione diretta, ma l’attesa della decisione del giudice al quale gli atti sono stati trasmessi. Se anche quest’ultimo si dichiara incompetente, si genera un conflitto di competenza che sarà risolto dalla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 28 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze se si propone un ricorso inammissibile contro un’ordinanza di incompetenza?
La proposizione di un ricorso inammissibile comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31222 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31222 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COPERTINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/04/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA
–
dato avviso
1
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 04 aprile 2024 il Tribunale di Bologna, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato la propria incompetenza a decidere su un’istanza di applicazione di reato continuato, e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, ritenuto competente.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, sostenendo l’erroneità della dichiarazione di incompetenza.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento non impugnabile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., stante il disposto dell’art. 568, comma 2, cod.proc.pen., e la sua interpretazione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «È inoppugnabile, salvo che sia abnorme, l’ordinanza con ia quale, nel corso delle indagini preliminari, il giudice, ai sensi dell’art. 22, comma primo, cod. proc. pen., riconosce la propria incompetenza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero» (Sez. U, n. 42030 del 17/07/2014 , Rv. 260242; vedi anche Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019, Rv. 275773: «I provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano – qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente – l’elevazione del conflitto ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen.»; analogamente Sez. 5, n. 7401 del 14/12/2023, dep. 2024, Rv. 285981)
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 01 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il RAGIONE_SOCIALE‘r sident