Ordinanza di Cassazione: Guida all’Iter Processuale
L’ordinanza di Cassazione rappresenta un atto fondamentale nel panorama della giustizia penale, spesso decisivo per le sorti di un ricorso. A differenza della sentenza, che definisce il merito della controversia, l’ordinanza risolve tipicamente questioni di natura procedurale. Analizziamo un caso pratico per comprendere meglio il suo funzionamento e la sua struttura.
Il Caso in Analisi: un Ricorso alla Suprema Corte
Il provvedimento in esame riguarda un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli nel maggio 2024. Il caso è stato portato all’attenzione della settima sezione penale della Corte di Cassazione. L’udienza si è tenuta nel febbraio 2025, durante la quale il Consigliere relatore ha esposto i termini della questione al collegio giudicante. Questo è l’iter standard per tutti i ricorsi che giungono al massimo organo della giurisdizione.
La Struttura dell’Ordinanza di Cassazione
Gli atti della Corte di Cassazione, e in particolare un’ordinanza come quella analizzata, possono apparire estremamente sintetici. Essi si concentrano sugli elementi essenziali: l’indicazione delle parti, il provvedimento impugnato e la decisione finale. La loro brevità è spesso dovuta alla natura della decisione, che può riguardare, ad esempio, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per motivi procedurali (come la tardività della presentazione o la manifesta infondatezza dei motivi).
Le Motivazioni
Nel documento fornito non sono esplicitate le motivazioni che hanno condotto alla decisione. Questo non è insolito per le ordinanze che definiscono il ricorso con un rito camerale o che si limitano a statuire su aspetti procedurali. La motivazione, sebbene sempre presente, può essere succinta e focalizzata esclusivamente sulla violazione di norme processuali o sulla carenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso. Senza il testo completo delle motivazioni, non è possibile entrare nel dettaglio del ragionamento giuridico seguito dalla Corte.
Le Conclusioni
In conclusione, l’analisi di un’ordinanza di Cassazione, anche se priva del dettaglio motivazionale, offre spunti importanti sul funzionamento della giustizia di legittimità. Evidenzia come il percorso di un processo non sia fatto solo di sentenze che stabiliscono colpevolezza o innocenza, ma anche di atti procedurali che ne garantiscono il corretto svolgimento. La decisione della Suprema Corte, che conclude l’iter giudiziario, sottolinea l’importanza del rispetto delle regole formali per poter accedere a un giudizio di merito.
Che tipo di provvedimento è stato emesso?
La Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza, un provvedimento che, in questo contesto, decide sul ricorso proposto avverso una precedente sentenza.
Qual era l’oggetto del ricorso?
Il ricorso era stato presentato contro una sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 27/05/2024.
Qual è il ruolo del Relatore nell’udienza di Cassazione?
Il Relatore è il giudice incaricato di studiare il caso e di esporre al collegio giudicante i fatti, i motivi del ricorso e le questioni di diritto da risolvere, prima della decisione finale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18202 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18202 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 29/11/1991
avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di NOME COGNOME deduce il
vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena ai sensi dell’art.
133 cod. pen.;
Considerato che il motivo è inammissibile in quanto esula da quelli che
possono essere proposti in cassazione, ai sensi dell’art. 448, comma
2-bis, cod.
proc. pen., avverso le sentenze di patteggiamento;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025.