Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20781 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20781 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 03/06/1990
avverso la sentenza del 16/12/2024 del TRIBUNALE di ASTI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Asti che ha applicato ex 444 cod. proc. pen., la pena determinata in ordine ai reati di cui
agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2) e 5), 61, n. 5) cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione della sentenza in ordine all’applicazione delle circostanze
aggravanti – è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato
proposto avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.) nei casi non espressamene previsti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14 maggio 2025
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Il Preside