Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19156 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19156 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME n. a Roma il DATA_NASCITA
COGNOME NOME n. in Brasile il DATA_NASCITA
COGNOME NOME n. a Bologna il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Bologna in data 22/11/2023
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento co rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Gip del Tribunale di Bologna disponeva l’archiviazione de procedimento a carico di ignoti iscritto a seguito di denunzia-querela degli odierni ricor ritenendo che le ulteriori indagini richieste in sede di opposizione alla richiesta di archiv non fossero utili all’individuazione dei responsabili in considerazione delle modalità esecu dei reati.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile in sede di legittimità e in assenza di profili di abnormità.
3.1 Invero l’ordinanza di archiviazione emessa successivamente all’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, cod. prod. pen. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/20 Rv. 273371 – 01; Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723 – 01).
I limiti all’impugnabilità dell’ordinanza di archiviazione non possono essere elusi attraver richiamo alla categoria di elaborazione giurisprudenziale dell’abnormità dell’atto.
La giurisprudenza di legittimità (per tutte, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 24359
01), dopo aver chiarito che l’atto abnorme non si identifica nell’atto nullo, ha precisat
tale deve definirsi quello che sotto il profilo strutturale risulti avulso dall’ord processuale in ragione della singolarità e stranezza dei suoi contenuti ovvero l’atto che, apparendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si ponga al di fuori dei consentiti mentre sotto l’aspetto funzionale la qualifica di abnormità spetta agli atti ch non essendo estranei al sistema normativo, sono suscettibili di determinare la stasi d processo e l’impossibilità di proseguirlo.
3.2 Nella specie pacificamente non ricorre alcuna delle cause di abnormità enucleate dalla giurisprudenza giacché l’ordinanza impugnata è stata adottata in conformità alla previsione di cui all’art. 409, comma 4, cod.proc.pen., sulla base di valutazioni rientranti competenza del AVV_NOTAIO. Né sotto l’aspetto funzionale viene in rilievo alcuna illegittima stasi procedimento in quanto l’impossibilità di proseguire ulteriormente le indagini costitui l’effetto tipico dell’ordinanza di archiviazione la quale, nondimeno, trattando provvedimento a stabilità limitata, non preclude la possibilità di riapertura delle inda sensi dell’art. 414 cod.proc.pen.
La difesa, lungi dal segnalare vizi sintomatici di abnormità, censura le modalità d’eserc della funzione inquirente e le valutazioni di merito espresse dal giudice, profili non sinda in questa sede.
4.Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibi con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024
Sentenza a motivazione semplificata