Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8127 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 8127 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME nato il 18/02/1973 a Palermo
avverso l’ordinanza di archiviazione emessa in data 11/11/2024 dal Giudice per le indagin preliminari del Tribunale di Larino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribuna Larino disponeva, su richiesta del pubblico ministero, l’archiviazione del procedimento 787/2024 RG notizia di reato iscritto a carico di COGNOME NOME rispetto alla quale la pe offesa COGNOME NOME aveva presentato opposizione.
Rilevava il Giudice che dalla vicenda oggetto del procedimento di cui sopra era gi originato quello n. 1026/20 RGNR, definitotton ordinanza di archiviazione emessa in data
13 marzo 2023 e che, in assenza di decreto di riapertura delle indagini, le investigazi compiute successivamente al provvedimento in questione erano inutilizzabili.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore fiduciario della persona offesa proponendo un unico motivo con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 414 cod. proc. pen. e la illogicità e contraddittoriet motivazione.
Rileva il ricorrente che il procedimento n. 1026/2020 RGNR già archiviato era stato iscritto per il reato di truffa, mentre quello n. 787/2024, definito con l’ordinanza impu pur riguardando il medesimo fatto storico, era stato iscritto per il diverso delitto di sicchè le indagini svolte dal pubblico ministero nell’ambito del nuovo fascicolo necessitavano di alcun decreto di riapertura delle indagini.
Il ricorso è inammissibile essendo stato proposto avverso un provvedimento non impugnabile in sede di legittimità.
Come noto, il vigente art. 410-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma della legge n. 103 del 23/06/ 2017, prevede che l’ordinanza di archiviazione emessa all’udienza celebrata ai sensi dell’art. 409 del codice di rito, è reclamabile al trib composizione monocratica per i soli motivi di nullità di cui all’art. 127, comma 5, cod. pen. e cioè per violazioni delle regole del contraddittorio stabilite nei commi 3 e 4 d disposizione.
La novella legislativa ha riguardato soltanto l’individuazione del giudice competen per l’impugnazione ( ora il Tribunale monocratico, anziché la Corte di cassazione) e non profilo relativo ai motivi deducibili che, già nella previgente disciplina, tassativamente limitati ai soli casi di mancato rispetto delle regole dell’intervento dell in camera di consiglio poste a garanzia del contraddittorio formale, con conseguente impossibilità di censurare le valutazioni poste a fondamento dell’ordinanza di archiviazion
Ebbene, nel caso di specie si è proprio al cospetto di una ordinanza di archiviazion emessa a seguito di udienza celebrata si sensi dell’art. 409 cod. proc. pen. che è sta impugnata dalla persona offesa opponente avanti la Corte di cassazione (che non è più il giudice dell’impugnazione di siffatto provvedimento) e per motivi del tutto diversi d mera violazione del contradditorio camerale, unici consentiti e da proporre comunque a diversa autorità giudiziaria e cioè al Tribunale in composizione monocratica.
L’inammissibilità del proposto ricorso, che neppure attiene a profili di abnorm strutturale ovvero funzionale del provvedimento, va dichiarata ai sensi dell’art. comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con procedura “de plano” prevista dall’art. 610, comm 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024′NOME COGNOME, Rv· 286726).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i pr colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che l’impugnazione è stata esperita avverso provvedimento non ricorribile in questa sede.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro ,1322) in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/02/2025 GLYPH ·