Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12015 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12015 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a COGNOME il 26/12/1937 parte offesa nel procedimento COGNOME nato a TRANI il 18/06/1969 parte offesa nel procedimento c/
NOME (liquidatore RAGIONE_SOCIALE nato a TRANI il 14/03/1946 NOME (socio della RAGIONE_SOCIALE nato a BISCEGLIE il 06/11/1934 COGNOME NOME (socia della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE nato a BISCEGLIE il
18/08/1963
RAGIONE_SOCIALE NOME (socia della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE) nato a BISCEGLIE il 31/01/1966
RAGIONE_SOCIALE COGNOME (socio della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE) nato a TRANI il 08/05/1968
COGNOME COGNOME (socio ed amm.re RAGIONE_SOCIALE nato a BISCEGLIE il 04/01/1974
avverso l’ordinanza del 18/09/2024 del GIP TRIBUNALE di TRANI Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni dei Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria a firma dell’avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME cl. 68, NOME COGNOME, NOME COGNOME cl 74, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; lette le memorie dell’avv. NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME cl. 74 e NOME COGNOME con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricors letta la memoria dell’avv. NOME COGNOME difensore del ricorrente NOME COGNOME nonché la memoria dell’avv. NOME COGNOME difensore della ricorrente NOME COGNOME i quali hanno insistito nell’accoglimento dei ricors
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 18 settembre 2024, il GIP presso il Tribunale di Trani, all’esito dell’udienza camerale fissata ai sensi dell’art. 409 cod. proc. pen. a se di opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero proposta dalle persone offese NOME COGNOME e NOME COGNOME ha disposto l’archiviazione del procedimento nei confronti di NOME COGNOME, liquidatore del società “RAGIONE_SOCIALE” e dei soci della stessa, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME cl. 68, NOME COGNOME cl. 74, in relazione al reato di infedelt patrimoniale di cui all’art. 2634 cod. civ.
Premesso che il procedimento aveva preso avvio dalla querela proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali avevano denunciato il danno derivato alla società “RAGIONE_SOCIALE” dalle condotte poste in essere dal liquidatore NOME COGNOME deducendo che il medesimo aveva agito in collusione con agli altri soci coindagati, il GIP ha ritenuto il difetto di legittimazione dei querelanti a presenta querela, in quanto proposta nella loro qualità di eredi del socio NOME COGNOME nonch la tardività della stessa. Nel merito ha escluso che le indagini svolte consentisser ravvisare alcuna condotta agevolativa tenuta dal COGNOME a vantaggio di alcun soci e a discapito di altri, essendo piuttosto emerso che egli aveva agito preminente interesse della società.
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione.
2.1. Il ricorso di NOME COGNOME difeso dall’avv. NOME COGNOME, articola un unico motivo di censura, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. disp. att. cod. proc. pen. Con tale motivo si deduce l’abnormità funzionale d provvedimento impugnato perché «connotato da evenienze patologiche di macroscopica evidenza», nonché da sviamento e/o eccesso di potere giurisdizionale. Il provvedimento impugnato sarebbe arbitrario e recherebbe una motivazione apparente e in contrasto con le emergenze processuali, laddove ha ritenuto il difett
di legittimazione dei querelanti, senza tenere in alcun conto le doglianze dai medesim svolte e la documentazione depositata, dalla quale emergeva che il ricorrente era socio della “RAGIONE_SOCIALE“. L’ordinanza, inoltre, sarebbe afflitta da vizio di eccesso e sviamento di potere nella parte in cui ha ritenuto tardiva la querela present dall’opponente, dando rilievo ai fini della decorrenza del termine per la s proposizione, alla conoscenza solo formale degli elementi del fatto-reato, avvenuta con la notifica per compiuta giacenza della comunicazione del bilancio finale di liquidazione della società, mentre ai fini dell’art. 124 cod. pen. rilever unicamente la conoscenza effettiva del fatto, che nella specie sarebbe successiva.
Infine, con motivazione meramente apparente l’ordinanza censurata avrebbe aggirato le critiche con cui l’opponente aveva sostenuto che le indagini svol attenevano a fatti diversi rispetto a quelli dal medesimo denunciati.
2.2. Il ricorso proposto dal NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME articola un unico motivo di censura sostanzialmente analogo a quello formulato dal ricorso di NOME COGNOME al quale pertanto si rinvia.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiest dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
L’avv. NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME cl. 68, NOME COGNOME, NOME COGNOME cl 74, ha depositato note d’udienza datate 27.12.2024, nelle quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricors quanto non sussisterebbero i presupposti della abnormità dell’ordinanza impugnata, avendo le censure ad oggetto unicamente il contenuto della medesima, e risolvendosi esse nella mera riproposizione delle doglianze già formulate con l’atto di opposizion alla richiesta di archiviazione del PM.
NOME COGNOME cl. 74 e NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME hanno depositato ciascuno una memoria difensiva in data 31 dicembre 2024, con cui sostengono l’inammissibilità dei ricorsi in quanto proposti avverso un’ordinanza non ricorribile per cassazione, non potendosi essa considerare abnorme.
L’avv. COGNOME ha depositato note scritte in data 7 gennaio 2025, con le quali insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Con successiva memoria in data 14 febbraio 2025 ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale auspicando una rivalutazione delle posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità in ord alla ricorribilità dell’ordinanza di archiviazione.
Di analogo tenore anche la memoria in data 14 febbraio 2025 depositata dall’avv. COGNOME ,..
Considerato in diritto
I ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti avverso un provvedimento non impugnabile in sede di legittimità.
Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, l’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma 6 dell’a 409 cod. proc. pen., il quale fa espresso e tassativo richiamo alle ipotesi di nul previste dall’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., e cioè ai casi di mancato rispe delle regole del contraddittorio formale (Sez. U, n. 24 del 09/06/1995, Bianchi, Rv 201381 – 01). In forza delle richiamate disposizioni, prima della novella del 2017, i tali limitate ipotesi si riconosceva la ricorribilità per cassazione dell’ordina archiviazione, escludendosi invece che potessero essere oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento di detta ordinanza, essendo al riguardo il giudice de tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo sia dalle valutazioni dell’organo titolare dell’accusa, sia da quelle esposte dalla persona off in sede di opposizione (ex plurimis Sez. 6, n. 23048 del 04/04/2017, P.O., Rv. 270488 – 01; Sez. 4, n. 51557 del 16/11/2016, COGNOME, Rv. 268343, e Sez. 4, n. 52119 de 14/11/2014, COGNOME, Rv. 261681).
La legge 23 giugno 2017, n. 103, nell’introdurre il nuovo art. 410-bis cod. proc pen., ha modificato la previgente disciplina unicamente con riguardo al giudice competente a decidere sull’impugnazione avverso l’ordinanza di archiviazione, individuandolo nel tribunale in composizione monocratica, e mantenendo inalterato il novero dei vizi denunciabili, limitati a quelli di cui all’art. 127, comma 5, rest perciò esclusi comunque i vizi di mancanza o apparenza di motivazione, nonché manifesta illogicità o contraddittorietà della stessa (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/201 P.O., Rv. 273371 – 01).
Tale ultima tipologia di censure neppure può essere dedotta come ipotesi di abnormità dell’ordinanza di archiviazione, come invece prospettato dai ricorrenti.
È noto che la categoria di origine giurisprudenziale dell’abnormità è stat elaborata al fine di consentire di porre rimedio, con il ricorso per cassazione provvedimenti giudiziari non altrimenti impugnabili e ritenuti tuttavia profondamente sbagliati ed ingiusti, di regola per la violazione di norme processuali.
In assenza di definizione normativa del concetto di atto abnorme suscettibile d’autonoma impugnazione, questa Corte, con plurime decisioni assunte a Sezioni Unite (v. in particolare: Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, COGNOME, Rv. 209603; Se U, n. 26 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 215094; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, COGNOME; Sez. U, Sentenza n. 5307/2008 del 20/12/2007, COGNOME; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni) ne ha individuato i caratteri, per un verso, in negativ
laddove il provvedimento, per singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avul dall’intero ordinamento processuale, ovvero quando, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, esso si esplichi al di fuori dei casi consentiti e ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite (cd. abnormità strutturale). S altro profilo, si è evidenziato come sussista abnormità (cd. funzionale) quando l’att pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (così, in motivazione, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 Toni e a., Rv. 243590), potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della cd. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore (così, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 5307/2008 del 20/12/2007, COGNOME; v. anche Sez. 2, n. 7320/2014 del 10/12/2013, COGNOME, Rv. 259158; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, COGNOME, Rv. 259830; Sez. 2, n. 2484/2015 del 21/10/2014, COGNOME e a., Rv. 262275).
Nel caso di specie i ricorrenti censurano l’ordinanza di archiviazione in quanto affetta da motivazione apparente, contraddittoria e manifestamente illogica.
È evidente come tali vizi non integrino alcuna delle cause di abnormità enucleate dalla giurisprudenza. Sotto il profilo strutturale, l’ordinanza impugnata costituisce provvedimento espressamente previsto dal codice di procedura penale; risulta adottata in un caso disciplinato dal codice di rito e il GIP, nel ritenere che gli ele di prova raccolti non fossero idonei a formulare una ragionevole previsione di condanna né suscettibili di positivi sviluppi in sede dibattimentale, non ha eccedu dai poteri conferitigli, essendosi limitato ad operare la valutazione impostagli da legge.
Neppure la denunciata abnormità sussiste sotto il profilo funzionale, atteso che l’ordinanza del GIP non determina alcuna indebita regressione del procedimento, né alcuna stasi irrevocabile dello stesso, sia in quanto l’impossibilità di prosegui procedimento che deriva dal provvedimento di archiviazione costituisce la conseguenza ordinaria dell’atto processuale in parola, e non già un effetto anomalo derivante da un atto processuale abnorme; sia in quanto l’ordinanza di archiviazione costituisce un provvedimento “a stabilità limitata”, potendo sempre essere disposta la riapertura delle indagini, ai sensi dell’art. 414 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 325 05/04/2018, P.O., cit.; Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso si determina equitativamente in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 21/02/2025
Il Consigliere estensore
A
NOME Meli
v
Il Presidente
Ai
ngelo CaplAo
)/1-
1° (
–
-j
V
(
CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE