Ordinanza di archiviazione: i limiti del ricorso in Cassazione
L’ordinanza di archiviazione costituisce il provvedimento con cui il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) decide di non dare seguito all’azione penale. Per la parte offesa, questo atto può apparire come una negazione di giustizia, spingendola a tentare l’impugnazione davanti alla Suprema Corte. Tuttavia, il sistema processuale italiano pone dei paletti molto rigidi alla ricorribilità di tali decisioni.
Il caso in esame
Una parte offesa ha presentato ricorso contro la decisione del GIP di archiviare il procedimento a carico di due indagati. La difesa della ricorrente sosteneva che il provvedimento fosse viziato, cercando di ricondurre la decisione nell’alveo degli atti impugnabili. La Corte di Cassazione è stata dunque chiamata a verificare se esistessero i presupposti per annullare tale archiviazione.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno ribadito un principio consolidato: l’ordinanza di archiviazione non è soggetta a ricorso per cassazione. L’unica eccezione ammessa riguarda l’ipotesi in cui l’atto sia affetto da “abnormità”. Questo concetto non coincide con la semplice illegittimità o con un errore di valutazione del giudice, ma si riferisce a provvedimenti che risultano totalmente estranei all’ordinamento o che determinano un blocco insuperabile del processo.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che il GIP ha agito nell’ambito delle sue competenze normative. Non è stata riscontrata alcuna paralisi del procedimento, né l’adozione di schemi decisionali estranei al codice di procedura. Per tali ragioni, il ricorso è stato giudicato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla natura tassativa dei mezzi di impugnazione. L’ordinanza di archiviazione è un atto che conclude una fase del procedimento e il legislatore ha scelto di limitarne la contestazione per garantire la celerità processuale. L’abnormità evocata dalla ricorrente è stata esclusa poiché il GIP ha esercitato la funzione tipica demandatagli dalla legge. Qualsiasi eventuale vizio di motivazione o di interpretazione delle prove non può essere trasformato in abnormità al solo fine di scavalcare il divieto di ricorso. Inoltre, non è stata ravvisata alcuna stasi processuale, ovvero quel blocco del meccanismo giudiziario che giustificherebbe l’intervento della Cassazione per ripristinare il corretto corso della giustizia.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso contro un’ordinanza di archiviazione è destinato al rigetto se non si dimostra che il provvedimento sia radicalmente estraneo al sistema legale. La semplice divergenza di opinioni sulla valutazione degli elementi investigativi non abilita la parte offesa all’accesso al terzo grado di giudizio. Questa sentenza sottolinea l’importanza di una valutazione tecnica preventiva prima di intraprendere la via della Cassazione, onde evitare condanne pecuniarie per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili. La stabilità delle decisioni di archiviazione resta dunque la regola, salvo casi eccezionali di deviazione macroscopica dalle norme procedurali.
Si può impugnare un’ordinanza di archiviazione in Cassazione?
No, l’ordinanza di archiviazione non è normalmente ricorribile per cassazione, salvo il caso eccezionale in cui l’atto sia considerato abnorme.
Cosa si intende per atto abnorme nel processo penale?
Si tratta di un provvedimento che, per la sua stranezza o per il modo in cui è stato adottato, risulta totalmente al di fuori del sistema legale o blocca il processo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5343 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5343 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
NOME nato, a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA parte offesa nel sul ricorso proposto da: procedimento c/
LUPPINO DOMENICO
MICHELETTA NOME
avverso l’ordinanza del 02/07/2025 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso l’ordinanza di archiviazione, nonché la memoria depositata dall’AVV_NOTAIO;
(AL ritenuto che avverso l’ordinanza di archiviazione non è ammesso ricorso per cassazione e, nel caso di specie, non emerge alcuno dei profili di abnormità evocati dahcorrente, avendo il g.i.p. esercitato la funzione normativamente demandatagli e non potendo integrare il vizio dell’abnormità qualsivoglia illegittimità eventuale riscontrata dal ricorrente, né essendo ravvisabile un’ipotesi di stasi processuale (Sez.3, n.32508 del 5/04/2018, Rv. 273371);
Ju |
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna der ia ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannhricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente