Ordinanza della Cassazione: Guida all’Iter di un Ricorso Penale
L’analisi di una ordinanza della Cassazione offre uno spaccato fondamentale sul funzionamento del nostro sistema giudiziario. Sebbene spesso brevi e di natura apparentemente formale, questi documenti rappresentano il culmine di un complesso percorso legale. In questo articolo, esaminiamo un’ordinanza emessa dalla settima sezione penale della Corte Suprema, per comprendere meglio il suo ruolo e il processo che conduce alla sua emissione.
I Fatti Processuali del Caso
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia in data 13 maggio 2024. Il ricorrente, nato nel 2004, ha impugnato tale decisione portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, il massimo organo giurisdizionale italiano.
La Corte Suprema, ricevuti gli atti, ha fissato un’udienza per la discussione del caso. Durante l’udienza, dopo aver dato avviso alle parti coinvolte, il Consigliere Relatore designato ha esposto i fatti e le questioni giuridiche pertinenti al collegio giudicante. Questo passaggio è cruciale per garantire che tutti i membri del collegio abbiano una piena e chiara comprensione del ricorso prima di deliberare.
La Decisione della Corte Suprema
L’atto che analizziamo è l’ordinanza conclusiva di questo procedimento. È importante sottolineare che il documento in questione è di natura prettamente procedurale. Esso attesta formalmente che il processo dinanzi alla Corte si è concluso in una determinata data, a seguito dell’udienza e della relazione del Consigliere.
Tuttavia, il testo fornito non entra nel merito della decisione, ovvero non specifica se il ricorso sia stato dichiarato inammissibile, rigettato o accolto. L’ordinanza si limita a formalizzare l’avvenuta trattazione del caso, un passaggio indispensabile per la chiusura del fascicolo processuale a livello di legittimità.
Le Motivazioni dell’Ordinanza della Cassazione
Sebbene le motivazioni non siano esplicitate nel breve testo a nostra disposizione, in un’ordinanza di questo tipo la Corte di Cassazione avrebbe dettagliato le ragioni giuridiche alla base della sua decisione. Ad esempio, in un caso di inammissibilità – un esito frequente per i ricorsi trattati dalla settima sezione – la Corte avrebbe potuto evidenziare la carenza dei requisiti formali del ricorso, la manifesta infondatezza dei motivi proposti o la loro genericità. Al contrario, in caso di accoglimento con rinvio, avrebbe indicato i principi di diritto ai quali il giudice del rinvio avrebbe dovuto attenersi.
Le Conclusioni
In conclusione, anche un’ordinanza apparentemente semplice come quella esaminata riveste un ruolo essenziale nell’architettura del processo penale. Essa segna la conclusione del giudizio di legittimità e cristallizza l’esito del ricorso, che diviene definitivo. Questo caso ci ricorda l’importanza del rigore formale e della precisione nell’articolazione dei motivi di ricorso, elementi che spesso determinano il successo o l’insuccesso dell’impugnazione dinanzi alla Suprema Corte.
Chi sono le parti del procedimento dinanzi alla Cassazione?
Le parti sono il ricorrente, ovvero un individuo che ha impugnato una sentenza penale, e, implicitamente, lo Stato, rappresentato dall’organo giudiziario che ha emesso la decisione.
Qual è l’oggetto della decisione della Corte?
L’oggetto della decisione è il ricorso presentato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia del 13 maggio 2024.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione in questo caso?
Il documento fornito è un’ordinanza formale che attesta la conclusione del procedimento di legittimità. Tuttavia, non esplicita l’esito del ricorso (se sia stato accolto, rigettato o dichiarato inammissibile).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16569 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16569 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME CUI 06HIY4H ) nato il 30/08/2004
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato per il reato di cui agli ar
e 624-bis cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che l’unico motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntua enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il
ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente