Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45013 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45013 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. 26301/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME nato in Albania il 08/12/1993
avverso l’ordinanza del 30/04/2024 del Tribunale di Trieste udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e del successivo art. 8 D. L. n. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 30/04/2024 confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine del 20/11/2023, che aveva applicato ad NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere.
L’indagato, attualmente agli arresti domiciliari, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’omessa traduzione dell’ordinanza custodiale nella lingua conosciuta dall’indagato, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare. Rileva che, sin dal primo momento in cui il COGNOME Ł stato fermato e tratto in arresto, Ł risultata palese la circostanza che lo stesso non conoscesse la lingua italiana, tanto che in sede di interrogatorio di garanzia gli Ł stato nominato un interprete di lingua albanese; che, dunque, la mancata traduzione dell’ordinanza cautelare risulta lesiva del diritto di difesa, atteso che il ricorrente si Ł visto trattenuto in carcere senza comprenderne esattamente i motivi.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al profilo della gravità indiziaria. Osserva che gli elementi raccolti dalla pubblica accusa – costituiti dal fatto
che una autovettura di modello e colore simili a quella vista da una delle persone offese si trovava nelle zone limitrofe ai fatti – non sono sufficienti ad integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall’art. 273 cod. proc. pen. per la legittima emissione del titolo cautelare. Rileva, invero, che detto veicolo non Ł stato individuato con certezza, per cui nulla vieta che piø auto dello stesso modello potessero circolare in aree geografiche relativamente ristrette; che non vi sono elementi per sostenere che a bordo vi fosse l’indagato, non potendo considerarsi tale l’impronta papillare rilevata su un biglietto di pedaggio autostradale; che, peraltro, l’autovettura ben potrebbe essere stata prestata dal ricorrente a terzi.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al profilo delle esigenze cautelari. Evidenzia, sotto un primo profilo, che l’unico precedente penale da cui il COGNOME risulta gravato risale al lontano 2018 e che sarebbe da considerarsi estinto ai sensi degli artt. 445, comma 5, cod. proc. pen. e 167 cod. pen.; sotto diverso profilo, che i fatti risalgono al luglio del 2023, mentre la misura cautelare Ł stata eseguita ad aprile 2024, dunque, quando le esigenze cautelari non potevano piø ritenersi attuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
1.1. Manifestamente infondato Ł il primo motivo.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che, in materia di misure cautelari personali, l’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, Ł affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen.; che, ove, invece, non sia già emerso che l’indagato alloglotta non conosca la lingua italiana, l’ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti Ł valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l’obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullità dell’intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l’ordinanza di custodia cautelare (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286356 – 01). Nel caso di specie, risulta che il giudice per le indagini preliminari Ł venuto a conoscenza della circostanza che l’odierno ricorrente non conosceva la lingua italiana solo a seguito dell’esecuzione della misura cautelare, avvenuta in data 05/04/2024 (l’ordinanza custodiale, invece, risulta emessa il 20/11/2023); la traduzione del provvedimento restrittivo Ł stata disposta già in data 08/04/2024 ed Ł stata depositata in data 11/04/2024. Dunque, come correttamente ha evidenziato il Tribunale del riesame, l’incombente Ł stato evaso nel giro di pochi giorni dal momento in cui Ł emersa l’ignoranza della lingua italiana da parte dell’indagato, termine che certamente può ritenersi congruo. Del resto, in tema di diritto alla traduzione degli atti, l’accertamento relativo alla conoscenza da parte dell’imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi, come appunto Ł avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Dong Xiao Hong, Rv. 280992 – 01), così come la verifica della congruità del termine per la traduzione (Sez. U, n. 15069/2024, cit.).
Nel caso che si sta scrutinando, ritiene il Collegio che non si rientrerebbe in nessuna delle due ipotesi di nullità del titolo cautelare esaminate dalla sentenza delle Sezioni Unite COGNOME: non nella prima, perchØ all’atto della emissione del provvedimento cautelare non era conosciuta l’ignoranza della lingua italiana da parte del Gjetani; nØ nella seconda, atteso che – venuto a conoscenza in sede di esecuzione della misura cautelare dell’ignoranza della lingua italiana da parte dell’indagato – il giudice per le indagini preliminari ha disposto la traduzione del provvedimento coercitivo in un
termine congruo. Si sarebbe al piø trattato di una ipotesi di nullità dell’interrogatorio, che – pur incidendo sull’esercizio del diritto di difesa – non determina la nullità dell’ordinanza cautelare, ma solo la sua perdita di efficacia.
Va, altresì, evidenziato che, le Sezioni Unite COGNOME hanno avuto cura di precisare che «il soggetto alloglotta che lamenta la violazione delle sue prerogative difensive, per effetto della mancata traduzione del provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti, non può semplicemente limitarsi a dolersi dell’omissione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio delle nullità, che, nella specie, vengono in rilievo, ha l’onere di indicare l’esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale (tra le altre, Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, COGNOME, Rv. 285186 – 01; Sez. 4, n. 4789 del 19/02/1992, Sità, Rv. 189947 – 01). L’interesse a dedurre una tale patologia processuale, infatti, sussiste soltanto se ed in quanto il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subìto, in conseguenza dell’ordinanza non tradotta, un pregiudizio illegittimo. Sul punto, Ł opportuno richiamare Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870 – 01, secondo cui non si può prefigurare alcuna nullità dell’atto, laddove ‘sia solo l’imputato a dolersene, senza indicare un suo concreto e attuale interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto’» (Sez. U, n. 15069/2024, cit.).
Orbene, rileva il Collegio che, nel caso di specie, la difesa non specifica quale sia il vulnus subìto, sol che si consideri che il ricorrente nel corso dell’interrogatorio di garanzia Ł stato assistito da un interprete, che ha provveduto alla traduzione, almeno nei termini essenziali, del titolo cautelare ai sensi dell’art. 51bis disp. att. cod. proc. pen. nonchØ delle domande e delle contestazioni da parte del giudice, come risulta dal relativo verbale, proprio al fine di metterlo nelle condizioni di comprendere quanto gli veniva contestato; di talchØ l’essersi avvalso della facoltà di non rispondere nel caso di specie costituisce una precisa scelta difensiva e non una necessità dovuta alla mancata comprensione degli addebiti, anche in considerazione del fatto che il titolo custodiale, di piø che modeste dimensioni, Ł relativo a fatti di semplice comprensione.
Invero, si legge nella trascrizione stenotipica del verbale dell’interrogatorio del 09/04/2024 che Ł proprio il difensore – che oggi si duole della mancata traduzione dell’ordinanza custodiale – a sollecitare l’indagato ad avvalersi della facoltà di non rispondere (‘… in questa fase lui si avvale della facoltà di non rispondere, una scelta che non deriva dal cliente ma bensì da questo Difensore, poichØ non detengo la copia degli atti. Dunque, Ł necessario che io legga la copia degli atti ed in un secondo momento farò una richiesta, avanzerò istanza di interrogatorio al Pubblico Ministero. Dunque, io consiglio al mio cliente di avvalersi della facoltà di non rispondere’ – pag. 12 della trascrizione dell’interrogatorio di garanzia): da qui la validità dell’espletato interrogatorio di garanzia.
1.2. Venendo al merito – premesso che il provvedimento impugnato si fonde e si integra con quello del Giudice per le indagini preliminari, con la conseguenza che si completano reciprocamente – si osserva come il secondo motivo di ricorso sia inammissibile, in quanto costituito solo ed esclusivamente da mere doglianze di fatto estranee al sindacato di legittimità, perchØ finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa degli elementi contenuti negli atti.
Ciò posto, giova poi evidenziare che la giurisprudenza di legittimità Ł ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828 – 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di
una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01).
In altri termini, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice Ł rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne nØ la ricostruzione dei fatti, nØ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01; Sez. 7, ord. n. 12406 del 19/02/2015, MiccichŁ, Rv. 262948 – 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400 01).
Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nØ si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l’art. 606, comma 1, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchØ Ł estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260 – 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074 – 01).
1.3. Orbene, nel caso di specie, l’ordinanza esaminata risulta avere analizzato adeguatamente tutti gli elementi indiziari, riconducendoli ad unità, attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, congrua ed esaustiva avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’odierno ricorrente in ordine a tutti i reati ascrittigli.
In particolare, il Tribunale del riesame ha valorizzato i dati risultanti dal gps montato sull’autovettura utilizzata per commettere i reati per cui si procede, che hanno consentito di tracciare il percorso seguito dal veicolo, le risultanze degli accertamenti svolti sul tagliando autostradale sequestrato al casello di Portogruaro, che ha registrato il transito dell’autovettura alle ore 20.27 del 17/7/2023, poche ore prima che si consumasse il furto di cui al capo 2) ed il tentativo di furto in abitazione di cui al capo 3). Inoltre, con motivazione che non presenta illogicità di sorta, il Tribunale ha respinto le obiezioni difensive, pedissequamente riproposte con il ricorso per cassazione, di talchŁ, sotto questo profilo, il motivo Ł anche aspecifico, atteso che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato.
1.4. Considerazioni analoghe devono essere svolte con riferimento al terzo motivo di ricorso. Ed invero, la motivazione in ordine alla sussistenza con i requisiti della concretezza e della attualità delle esigenze cautelari di pericolosità sociale risulta adeguata ed immune da vizi logici, atteso che i giudici del riesame hanno evidenziato da un lato le modalità articolate della condotta criminosa e dall’altro i precedenti giudiziari da cui il ricorrente risulta gravato, oltre alla indisponibilità di una sistemazione abitativa sul territorio nazionale, circostanza – questa – che ha precluso la possibilità di applicazione di una misura custodiale meno gravosa. Trattasi di motivazione congrua e scevra da vizi di manifesta illogicità, con la conseguenza che non Ł impugnabile in sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME