Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18628 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18628 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOMECOGNOME nato a Colleferro il 18/10/2002; COGNOME NOMECOGNOME nato a Tivoli il 19/1/1971
avverso l’ordinanza del 19/11/2024 emessa dal Tribunale di Roma visti gli atti, l’ordinanza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso proposto da COGNOME e il rigetto di quello presentato nell’interesse di Vespasiano ;
udito l’Avvocata COGNOME AngelaCOGNOME difensore di fiducia di COGNOME NOMECOGNOME che chiede l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato COGNOME NOME COGNOME COGNOME difensore di fiducia di Vespasiani RAGIONE_SOCIALE, il quale conclude per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Roma , accogliendo l’appello proposto dal Pubblico ministero, ripristinava la misura cautelare della custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice delle indagini preliminari di Roma nei confronti dei ricorrenti, indagati per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni personali.
L’ordinanza impugnata veniva emessa nell’ambito di una articolata vicenda processuale, così sintetizzabile:
-nei confronti degli indagati veniva richiesta una prima misura cautelare, per i reati di cui agli artt. 605 e 629 cod. pen., dal Pubblico ministero di Tivoli;
-il g.i.p. del Tribunale di Tivoli rigettava la richiesta;
-il Tribunale del riesame di Roma, previa riqualificazione del delitto di cui all’articolo 605 in quello di cui all’articolo 630 cod. pen., con ordinanza resa in data 21.6.2024 applicava la misura custodiale, dichiarava l ‘ incompetenza del Tribunale di Tivoli in favore di quello di Roma e ordinava la trasmissione degli atti al giudice competente ai sensi dell’articolo 27 cod. proc. pen., disponendo la sospensione dell’esecuzione della misura ex articolo 310 comma 3, cod. proc. pen.;
-il Pubblico ministero di Roma avanzava nuova richiesta cautelare per i suddetti reati al giudice per le indagini preliminari e quest’ultimo emetteva la misura cautelare, in tal modo riconoscendo la propria competenza così come indicato dal Tribunale del riesame;
-in data 18 luglio 2024 il giudice, in persona di magistrato diverso rispetto a quello che aveva adottato il provvedimento cautelare, all’esito d ell’ interrogatorio di garanzia, riteneva che la precedente ordinanza non fosse stata validamente emessa, in quanto pendente il giudizio di impugnazione sulla diversa ordinanza emessa dal Tribunale di Tivoli e, per l’effetto, disponeva la revoca dell’ordinanza resa dal g.i.p. del Tribunale di Roma;
-il Pubblico ministero proponeva appello avverso la revoca dell’ordinanza cautela re e il Tribunale del riesame, con l’ordinanza oggetto del presente ricorso, accoglieva l’impugnazione, ritenendo illegittima la revoca e, per l’effetto, ripristinando la misura cautelare adottata dal giudice per le indagini preliminari di Roma.
2. Nell’in teresse di NOME COGNOME è stato proposto un unico motivo di impugnazione, con il quale deduce la violazione dell’art. 279 cod. proc. pen. in
relazione all’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata che definiva il provvedimento di revoca ‘ai limiti dell’abnormità’. Sostiene il ricorrente che il giudice, che assume l’interrogatorio dell’indagato all’esito dell’esecuzione della misura cautelare, è pienamente legittimato a disporre l’eventuale revoca dell’ordinanza cautelare. Peraltro, nel cas o di specie la revoca era legittima, posto che il Tribunale del riesame -pronunciando sulla prima misura cautelare emessa dal g.i.p. di Tivoli -aveva espressamente subordinato l’efficacia della misura all’esaurimento dei rimedi impugnatori.
Nell’interesse di NOME COGNOME il difensore ha proposto un unico motivo di impugnazione, con il quale deduce la violazione degli artt. 588 e 310, comma 3, e 311 cod. proc. pen. in ordine al mancato rispetto della sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza cautelare, in pendenza della fase di impugnazione.
All’esito dell’ordinanza resa dal Tribunale del riesame con riguardo al procedimento instaurato dinanzi al g.i.p. di Tivoli, non era stata adottata alcuna misura cautelare, sicchè non doveva neppure disporsi la trasmissione degli atti ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., conseguentemente, la Procura della Repubblica di Roma non era legittimata a presentare una nuova richiesta cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.
I motivi presentati dai due ricorrenti possono essere esaminati congiuntamente, vertendo entrambi sulla correttezza del procedimento seguito per giungere all’emissione della seconda ordinanza cautelare.
Deve in primo luogo evidenziarsi come il Tribunale del riesame, investito dall’appello avvero il rigetto della richiesta cautelare da parte del g.i.p. di Tivoli, ha correttamente disposto la trasmissione degli atti ex art.27 cod. proc. pen., posto che il provvedimento adottat o comportava l’adozione della misura cautelare erroneamente negata dal g.i.p. Per effetto della trasmissione degli atti, risulta corretta la proposizione di una nuova richiesta cautelare al g.i.p. di Roma che, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, non era in alcun modo condizionata dall’effetto sospensivo , ex art.310, comma 3, cod. proc. pen., dell’ordinanza adottata dal Tribunale di Tivoli. Invero, una volta che il secondo giudice ha riconosciuto la propria competenza, l’ordinanza cautelare a dottata dal giudice incompetente (in questo caso il Tribunale del riesame di Roma) perde efficacia,
con conseguente irrilevanza delle successive vicende processuali concernenti un titolo da intendersi caducato a seguito dell’adozione del provvedimento caut elare da parte del giudice competente.
A tal riguardo deve ribadirsi il consolidato orientamento secondo cui il provvedimento di custodia cautelare adottato dal g.i.p. che, contestualmente, si dichiari incompetente viene sostituito, a tutti gli effetti, dall’ordinanza pronunciata tempestivamente dal giudice competente, ossia entro il termine di venti giorni previsto dall’art. 27 cod.proc.pen.. Ne consegue che la decisione del tribunale del riesame avente ad oggetto l’ordinanza emessa dal giudice incompetente non ha alcuna incidenza sullo “status libertatis” dell’imputato, che trova la propria regolamentazione unicamente nel provvedimento pronunciato dal giudice competente, di talché alla prima ordinanza cautelare non può essere riconosciuta alcuna efficacia preclusiva (Sez.6, n. 45909 del 26/9/2011, Platone, Rv. 251180).
Analoga regola deve applicarsi anche nel caso, qual è quello in esame, in cui l’ordinanza cautelare contenente la dichiarazione di incompetenza non è emessa dal g.i.p., bensì dal Tribunale del riesame a seguito di appello del pubblico ministero.
Applicando tali principi, ne consegue che il g.i.p. del Tribunale di Roma aveva correttamente adottato una nuova ordinanza cautelare, per effetto della quale quella in precedenza emessa dal Tribunale del riesame, in riforma del diniego da parte del g.i.p. di Tivoli, aveva perso efficacia, con conseguente irrilevanza dell’effetto sospensivo ex art. 310, comma 3, cod. proc. pen.
Una volta accertata la legittima emissione ex novo dell’ordinanza cautelare da parte del g.i.p. di Roma e la assoluta autonomia di quest’ultima rispetto all’ordinanza resa nel giudizio di impugnazione in precedenza svolto con riguardo all’ordinanza del g.i.p. di Tivoli, ne deriva la sicura illegittimità della revoca dis posta all’esito dell’interrogatorio degli indagati .
Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi devono essere rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod.
proc. pen.
Così deciso il 2 aprile 2025