Ordinanza Cassazione Penale: Guida alla Lettura dell’Intestazione
L’analisi di una ordinanza Cassazione penale inizia sempre dalla sua intestazione, una sezione densa di informazioni cruciali per comprendere il contesto del procedimento. Sebbene il documento in esame sia solo la pagina iniziale di un provvedimento, ci offre l’opportunità di decifrare questi elementi fondamentali e capire la struttura formale di un atto della Suprema Corte.
La Struttura Formale di un’Ordinanza
Ogni provvedimento giudiziario segue una struttura precisa. La prima pagina, come quella analizzata, serve a inquadrare immediatamente il procedimento, indicando l’autorità emanante, le parti coinvolte e i riferimenti del caso.
I Dati Identificativi del Giudizio
La parte superiore del documento elenca i dati essenziali:
* Sezione: Indica il collegio specializzato che si occupa del caso (in questo caso, la Sezione 7 Penale).
* Numero e Anno: Identificano univocamente il provvedimento all’interno dei registri della Corte.
* Presidente e Relatore: Specificano i magistrati che compongono il collegio giudicante. Il Presidente dirige l’udienza, mentre il Relatore è colui che ha studiato approfonditamente il caso e ne espone i punti salienti.
* Data Udienza: Il giorno in cui la causa è stata discussa.
Il Contesto del Ricorso e l’ordinanza Cassazione penale
Subito dopo, il testo chiarisce l’oggetto della decisione. In questo caso, si tratta di un’ordinanza emessa su un ricorso presentato da un privato cittadino avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Questo ci informa che il procedimento si trova al suo ultimo grado di giudizio, quello di legittimità, dove la Cassazione non riesamina i fatti, ma valuta la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti.
Le Motivazioni
Il testo fornito, limitandosi alla sola pagina introduttiva dell’ordinanza, non riporta le motivazioni della decisione della Corte. Questa sezione, fondamentale in ogni provvedimento, contiene il ragionamento giuridico seguito dai giudici per giungere alla loro conclusione. Normalmente, qui la Corte analizzerebbe i motivi del ricorso, li confronterebbe con le norme di riferimento e la giurisprudenza consolidata, per poi accoglierli o rigettarli.
Le Conclusioni
Analogamente alle motivazioni, il dispositivo finale, ovvero la decisione concreta della Corte (es. annullamento, rigetto, inammissibilità), non è presente nel documento esaminato. La conclusione rappresenta l’esito del giudizio di legittimità e determina le sorti del provvedimento impugnato e della posizione del ricorrente.
Qual è l’oggetto del provvedimento analizzato?
Il provvedimento è la parte iniziale di un’ordinanza della Corte di Cassazione Penale, emessa in seguito a un ricorso proposto contro una sentenza della Corte d’Appello di Napoli.
Chi sono i soggetti coinvolti nel procedimento menzionati nel documento?
Il documento menziona la parte che ha proposto il ricorso, un privato cittadino, e i magistrati che compongono il collegio giudicante, ovvero il Presidente e il Consigliere Relatore.
Quali informazioni mancano nel testo fornito per una comprensione completa del caso?
Il testo fornito è solo la pagina iniziale e non contiene gli elementi essenziali per comprendere il caso, come la descrizione dei fatti, i motivi del ricorso, l’analisi giuridica della Corte (le motivazioni) e la decisione finale (il dispositivo).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17554 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17554 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PORTICI il 24/08/1961
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto afferenti alla determinazione del trattamento punitiv
mancati riconoscimento delle generiche benché queste ultime siano state riconosciute mentre, con riguardo alla misura della pena la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e n
illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere i relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616
proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 21 marzo 2025.