Ordinanza Cassazione Penale: Guida alla Lettura del Provvedimento
L’analisi di un’ordinanza della Cassazione Penale permette di comprendere i meccanismi del giudizio di legittimità. Anche dalla sola intestazione di un provvedimento è possibile ricavare informazioni fondamentali sul percorso processuale di un caso. In questo articolo, esamineremo la struttura e il significato degli elementi presenti nella parte iniziale di un’ordinanza emessa dalla Suprema Corte.
Gli Elementi Introduttivi dell’Ordinanza
Ogni provvedimento della Corte di Cassazione si apre con una serie di dati identificativi che ne definiscono la cornice formale e giuridica. Questi elementi sono cruciali per inquadrare correttamente la decisione.
Identificazione del Collegio Giudicante
Il documento indica chiaramente la Sezione competente, in questo caso la Settima Sezione Penale. Vengono inoltre specificati i ruoli chiave all’interno del collegio giudicante:
* Presidente: Il magistrato che presiede e dirige l’udienza e la camera di consiglio.
* Relatore: Il giudice a cui è affidato lo studio preliminare del ricorso e che espone i fatti e le questioni di diritto al collegio.
La data dell’udienza, fissata al 21/03/2025, segna il momento in cui il caso è stato discusso davanti ai giudici.
Il Contesto del Ricorso: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
Il provvedimento nasce dal ricorso proposto da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari, emessa in data 11/01/2024. Questo significa che il caso ha già attraversato due gradi di giudizio di merito. Il ricorso in Cassazione non serve a riesaminare i fatti, ma a verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) da parte dei giudici dei gradi precedenti. L’ordinanza in esame rappresenta quindi l’atto con cui la Suprema Corte si pronuncia su tale ricorso.
Analisi di una Ordinanza Cassazione Penale
La Settima Sezione Penale, competente a decidere, ha il compito di valutare se nel precedente giudizio siano stati commessi errori di diritto o vizi procedurali. La forma dell’ordinanza, rispetto alla sentenza, è tipicamente utilizzata per decisioni su questioni di rito, come l’inammissibilità del ricorso, o per altre risoluzioni che non definiscono il merito della controversia in modo complesso.
le motivazioni
Il documento analizzato costituisce unicamente la parte introduttiva dell’ordinanza e non include il testo delle motivazioni della Corte. In un provvedimento completo, questa sezione rappresenterebbe il cuore della decisione, dove i giudici spiegano il ragionamento giuridico (l’iter logico-giuridico) che li ha portati a una determinata conclusione sul ricorso. Le motivazioni sono essenziali per comprendere l’interpretazione della legge fornita dalla Corte e per garantire la trasparenza e la controllabilità della decisione giudiziaria.
le conclusioni
In conclusione, l’analisi della sola intestazione di un’ordinanza della Cassazione Penale offre spunti fondamentali sul suo contesto e sulla sua natura. Sebbene il dispositivo e le motivazioni non siano presenti nel testo fornito, gli elementi iniziali sono sufficienti a delineare l’origine del caso, l’organo giudicante e l’oggetto della decisione. Ciò sottolinea l’importanza della forma e del rigore procedurale nel diritto, dove ogni dettaglio ha un significato preciso e contribuisce a garantire la correttezza del processo.
Chi sono le parti principali menzionate nel provvedimento?
Risposta: Il provvedimento menziona il ricorrente, un individuo nato il 25/09/1996, che ha proposto ricorso contro una sentenza della Corte d’Appello di Bari.
Qual è l’organo giudicante?
Risposta: L’organo giudicante è la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, composta da un Presidente e da un Consigliere con funzione di relatore.
Qual è l’oggetto del procedimento davanti alla Corte di Cassazione?
Risposta: L’oggetto è il ricorso presentato avverso la sentenza emessa in data 11/01/2024 dalla Corte d’Appello di Bari. La Corte è chiamata a decidere sulla legittimità di tale sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17573 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17573 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 25/09/1996
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censu
adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corret puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emerge
acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ala pluralità di fat resistenza contestati, tale da giustificare nel caso l’applicazione del concorso formale ex a
comma 1 cp, sia con riguardo alla misura della pena irrogata;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616
proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 21 marzo 2025.