Ordinanza di Archiviazione: Quando il Ricorso in Cassazione è la Strada Sbagliata
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 40913/2025, offre un importante chiarimento sui rimedi esperibili contro una ordinanza di archiviazione. La decisione sottolinea come, a seguito della riforma legislativa del 2017, la via del ricorso diretto alla Suprema Corte sia preclusa, a favore di uno specifico strumento processuale: il reclamo. Questo caso serve da monito sull’importanza di conoscere le corrette procedure per tutelare i propri diritti.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato dalla persona offesa in un procedimento penale. Quest’ultima si era opposta alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero, ma il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Milano aveva comunque emesso un’ordinanza di archiviazione. Ritenendo ingiusto tale provvedimento, la persona offesa decideva di impugnarlo direttamente dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica, data l’evidente infondatezza procedurale del ricorso. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Riforma del 2017 e l’Impugnazione dell’Ordinanza di Archiviazione
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione degli effetti della legge 23 giugno 2017, n. 103 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’). La Corte ha spiegato che, per le ordinanze di archiviazione emesse dopo l’entrata in vigore di tale legge, il sistema delle impugnazioni è cambiato radicalmente.
Prima della riforma, era possibile un controllo più ampio da parte della Cassazione. Oggi, invece, l’art. 410-bis del codice di procedura penale stabilisce che il provvedimento di archiviazione emesso a seguito dell’opposizione della persona offesa è soggetto a reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
I Limiti del Reclamo Contro l’Ordinanza di Archiviazione
È fondamentale notare che il reclamo non può essere basato su una generica contestazione della valutazione del GIP. La legge lo ammette solo per specifici vizi di nullità, quelli previsti dall’art. 127, comma 5, c.p.p., che riguardano principalmente la violazione del contraddittorio (ad esempio, la mancata notifica dell’avviso di udienza). Nel caso di specie, il ricorrente non aveva nemmeno lamentato la presenza di tali vizi, rendendo il suo ricorso infondato in radice. Di conseguenza, la Corte ha specificato che non era neppure possibile riqualificare il ricorso come reclamo, come a volte consente l’art. 568, comma 5, c.p.p., poiché mancavano i presupposti stessi per poter presentare un reclamo valido.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio procedurale ormai consolidato: avverso l’ordinanza di archiviazione, la persona offesa non può più adire direttamente la Corte di Cassazione, se non in casi eccezionali di provvedimento ‘abnorme’ (cioè talmente anomalo da non essere inquadrabile nel sistema processuale). Lo strumento corretto è il reclamo, ma solo se si possono denunciare specifiche violazioni procedurali relative al diritto di difesa. Questa pronuncia evidenzia la necessità per le parti di scegliere con attenzione il mezzo di impugnazione corretto, per non incorrere in una declaratoria di inammissibilità che, oltre a non produrre il risultato sperato, comporta anche una condanna alle spese.
È possibile impugnare un’ordinanza di archiviazione direttamente in Cassazione?
No. Secondo quanto stabilito dalla Corte, dopo la riforma del 2017 (legge 103/2017), un’ordinanza di archiviazione emessa a seguito di opposizione della persona offesa non è più ricorribile per cassazione, salvo casi eccezionali di abnormità del provvedimento, che non ricorrevano nella fattispecie.
Qual è il rimedio corretto contro un’ordinanza di archiviazione emessa dopo l’opposizione della persona offesa?
Il rimedio corretto previsto dalla legge è il reclamo al tribunale in composizione monocratica, come disciplinato dall’articolo 410-bis del codice di procedura penale.
Il reclamo contro l’ordinanza di archiviazione può essere proposto per qualsiasi motivo?
No. Il reclamo è ammesso solo per i casi di nullità specificamente previsti dall’articolo 127, comma 5, del codice di procedura penale, che attengono principalmente a violazioni del diritto al contraddittorio e alla partecipazione delle parti al procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40913 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40913 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento
c/
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NOVARA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a RHO il DATA_NASCITA COGNOME NOME
avverso l’ordinanza del 10/03/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
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letto il ricorso proposto nell’interesse di ;NOME COGNOME persona offesa nei procedimenti penali nn 41564 e 29117 RGNR definiti con l’ordinanza di archiviazione descritta sentenza in epigrafe, impugnata dal COGNOME;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’ordinanza di archiviazione emessa successivamente all’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 in esito all’opposizione proposta dalla persona offesa, non è ricorribile per cassazione, salv.o i casi di abnormità funzionale o strutturale, qui neppure prospettati, ma è reclamabile dinanzi al tribunale i composizione monocratica, ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità prev dall’ad. 127, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371 – 01), ipotesi di vizio che nel caso non vengono neppure prospettate, sicche risulta preclusa a monte la stessa possibilità di qualificare l’impugnazione in termini di reclamo ai sensi dell’ad 568 comma 5 cod. proc. pen;
che alla dichiarazione di inammissibilità nel caso si provvede de plano, con conseguente pronunzia delle statuizioni di cui all’ad 616 cpp
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 15 settembre 2025.