Ordinanza Abnorme: la Cassazione Definisce i Limiti del Ricorso del PM
Nel complesso panorama della procedura penale, il concetto di ordinanza abnorme rappresenta un’ipotesi eccezionale, un provvedimento del giudice talmente anomalo da bloccare il corretto svolgimento del processo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento su questo tema, stabilendo quando un’ordinanza che dispone nuove indagini non può essere considerata abnorme, anche se rinvia agli atti della persona offesa. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata pratica.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica per un procedimento penale a carico di un’imputata per il reato di cui all’art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico). La persona offesa dal reato si è opposta a tale richiesta, presentando un atto di opposizione in cui indicava una serie di approfondimenti investigativi ritenuti necessari.
Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), accogliendo l’opposizione, ha emesso un’ordinanza con la quale ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero (PM), ordinando l’esecuzione di ulteriori indagini da compiersi entro un termine prestabilito. Contro questa decisione, il PM ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che si trattasse di un’ordinanza abnorme e viziata nella motivazione.
La Tesi del Pubblico Ministero: perché l’Ordinanza Sarebbe Abnorme?
Il cuore del ricorso del PM si basava sull’idea che il GIP non avesse autonomamente specificato le indagini da compiere, ma si fosse limitato a rinviare per relationem agli spunti contenuti nell’atto di opposizione della persona offesa. Secondo la tesi accusatoria, questo modo di procedere avrebbe reso l’ordinanza strutturalmente e funzionalmente anomala, creando un’indebita ingerenza nelle prerogative investigative del PM e, di fatto, una situazione di stallo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero inammissibile, rigettando la tesi dell’abnormità. I giudici hanno richiamato un proprio precedente consolidato (Sez. 5, n. 8020/2021), secondo cui non è affatto abnorme l’ordinanza con cui il GIP, nel decidere sull’opposizione all’archiviazione, indica al PM temi di indagine nuovi e specifici operando un rinvio per relationem all’atto di opposizione.
Il punto cruciale, secondo la Corte, non è la tecnica redazionale dell’ordinanza (cioè se le indagini siano elencate direttamente o richiamate da un altro atto), ma la sua sostanza. Nel caso specifico, l’atto di opposizione della persona offesa indicava in modo analitico e dettagliato le indagini che riteneva necessario compiere. Di conseguenza, il rinvio del GIP a tale atto non era generico o vago, ma puntuale e specifico.
La Corte ha chiarito che un’eventuale superfluità dei contenuti indicati attiene al merito del provvedimento, non al suo aspetto strutturale o funzionale. In altre parole, il PM può non essere d’accordo sulla necessità di quelle indagini, ma finché l’ordinanza fornisce una direzione chiara e non crea un blocco insuperabile del procedimento, non può essere definita abnorme.
Le Conclusioni
La sentenza in esame rafforza un principio fondamentale: l’abnormità di un atto processuale è un vizio grave e residuale, da ravvisare solo quando esso si ponga completamente al di fuori del sistema o generi una stasi procedurale insanabile. Non è sufficiente un semplice disaccordo del PM sulle scelte del GIP.
La decisione ha importanti implicazioni pratiche:
1. Legittima il rinvio per relationem: I giudici possono validamente disporre nuove indagini facendo riferimento a un atto di opposizione ben strutturato e analitico, senza doverne ricopiare il contenuto.
2. Delimita il ricorso del PM: Il Pubblico Ministero non può impugnare per abnormità un’ordinanza di questo tipo solo perché non ne condivide il merito. Il ricorso è ammesso solo in presenza di un vizio che mini la struttura stessa del procedimento.
3. Valorizza il ruolo della persona offesa: Riconosce che l’atto di opposizione, se ben argomentato, può diventare la base concreta per la prosecuzione delle indagini, orientando efficacemente l’operato del giudice.
Quando un’ordinanza del giudice è considerata abnorme?
Un’ordinanza è considerata abnorme quando, per la sua natura o struttura, si pone completamente al di fuori del sistema processuale oppure quando provoca una stasi del procedimento che non può essere superata con gli strumenti previsti dalla legge.
Può un GIP ordinare nuove indagini facendo semplicemente riferimento all’atto di opposizione della vittima?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, non è abnorme l’ordinanza con cui il GIP dispone nuove indagini rinviando, anche in modo analitico e diffuso, agli spunti contenuti nell’atto di opposizione della persona offesa, purché questi siano specifici.
Perché il ricorso del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’ordinanza del GIP, pur rinviando all’atto di opposizione, indicava chiaramente le indagini da compiere. Di conseguenza, non era un atto strutturalmente o funzionalmente viziato e non creava alcun blocco nel procedimento, escludendo così la sua abnormità.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14448 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14448 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO nei confronti di:
COGNOME NOME NOME a SETTINGIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/09/2023 del GIP TRIBUNALE di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
In data 27/10/2022, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro chiedeva l’archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 483 cod. pen. A seguito dell’opposizione presentata dalla persona offesa COGNOME NOME, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con ordinanza in data 27/09/2023, accoglieva detta opposizione, disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero per gli adempimenti di cui all’art. 335 cod. proc. perì. e per l’esecuzione di ulteriori indagini entro il termine indicato.
Avverso l’indicata ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – vizi di motivazione e abnormità del provvedimento.
Il ricorso è inammissibile. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, non è abnorme l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, decidendo sulla opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, indichi al pubblico ministero, temi nuovi e specifici di indagine operando un rinvio per relationem all’atto di opposizione, pur se analitico e diffuso, attenendo l’eventuale superfluità dei contenuti al merito del provvedimento e non al suo aspetto strutturale o funzionale (Sez. 5, n. 8020 del 09/12/2020, dep. 2021, Calamia, Rv. 280727 – 01). Nel caso di specie, il provvedimento impugNOME richiamava per relaionem gli spunti contenuti nell’atto di opposizione che, a sua volta, indicava analiticamente le indagini che l’opponente riteneva necessario compiere, il che, alla luce del principio di diritto richiamato, esclude l’abnormità dell’atto, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del PM. Così deciso il 01/03/2024.