Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19995 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19995 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA Nel procedimento nei confronti di:
NOME nata a ROMA il 20/06/1969
NOME nata il 07/06/1973
avverso l’ordinanza del 10/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
L’ordinanza impugnata è stata emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma il 10 novembre 2023; con tale provvedimento, il Giudice, investito della richiesta di rinvio a giudizio di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 48, 476 cod. pen., ha restituito gli al pubblico ministero ex art. 33-sexies cod. proc. pen., ritenendo che il fatto andasse riqualificato nella fattispecie di cui all’art. 483 cod. pen., per cui prevista la citazione diretta a giudizio. La richiesta di rinvio a giudizio vedeva le
due donne imputate di falso per induzione del pubblico ufficiale dell’Ufficio Anagrafico del Municipio INDIRIZZO di Roma per avere concorso nella presentazione di una richiesta di cambio di residenza della Ciobanu presso l’abitazione della COGNOME, ancorché la prima non vi avesse mai dimorato.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Roma, che ne lamenta l’abnorrnità.
A sostegno dell’impugnativa, la parte pubblica rievoca la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, sul tema dell’abnormità, riferendo quest’ultima al provvedimento impugnato sia perché non previsto da alcuna disposizione, sia perché foriero di una stasi del procedimento. Il Giudice dell’udienza preliminare – sostiene quindi il pubblico ministero – avrebbe dovuto dare corso ad uno degli esiti dell’udienza preliminare previsti dal legislatore, vale a dire la sentenza di non luogo a procedere o il rinvio a giudizio, anche dando al fatto una qualificazione giuridica diversa, ma solo dopo la celebrazione di una rituale udienza svolta nel contraddittorio delle parti.
In particolare – prosegue il ricorso del pubblico ministero – il Giudice dell’udienza preliminare avrebbe ignorato la sentenza COGNOME delle Sezioni Unite di questa Corte, di cui la parte pubblica trascrive ampi passaggi.
Un accenno è altresì riservato dall’impugnante alla ritenuta correttezza della contestazione del reato di falso per induzione in luogo di quello di cui all’art. 483 cod. pen., frutto della riqualificazione attuata dal Giudice dell’udienza preliminare nel provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del Procuratore della Repubblica coglie nel segno laddove ritiene che l’ordinanza impugnata sia abnorme.
1.1 Per illustrare le ragioni della decisione odierna, è utile rievocare le scansioni del procedimento.
Il pubblico ministero aveva richiesto il rinvio a giudizio delle imputate, chiamate a rispondere del reato di falso in atto pubblico per induzione, per avere determinato il Pubblico Ufficiale dell’Ufficio Anagrafico del Municipio V di Roma ad attestare il cambio di residenza della Ciobanu presso l’abitazione della COGNOME, ancorché la prima non vi avesse mai dimorato.
Il Giudice dell’udienza preliminare, con l’ordinanza impugnata, resa il 10 novembre 2023 (sembrerebbe, senza fissare l’udienza preliminare), ha restituito gli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 33-sexies cod. proc. pen., ritenendo che, in luogo del reato di cui agli artt. 48, 476 cod. pen. di cui alla richiesta d
rinvio a giudizio, la condotta integrasse la fattispecie di cui all’art. 483 cod. pen per cui è prevista la citazione diretta a giudizio.
1.2. Ebbene, in ossequio ai condivisibili principi di recente sanciti dalle Sezioni Unite di questa Corte proprio in una vicenda analoga, la scelta del Giudice dell’udienza preliminare va censurata in quanto abnorme.
Secondo Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, COGNOME, Rv. 283552, infatti, «E’ abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l’ordinanza del giudice dell’udienza preliminare che, investito della richiesta di nbvio a giudizio, disponga, ai sensi dell’art. 33-sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull’erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di un atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale “contra legem” e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento».
La Sezioni Unite, in particolare, hanno osservato che «i/ modulo procedurale previsto all’art. 33-sexies cod. proc. pen. è riferito ai casi in cui il vizio n modalità dell’esercizio dell’azione è desurnibile dalla stessa formulazione dell’imputazione; ha riguardo, cioè, ai fatti-reato così come contestati dal pubblico ministero, non gíà a quelli, eventualmente ridotti o diversi, ritenuti dal giudice all’esito dell’esame nel merito della richiesta di rinvio a giudizio e degl attí sui quali essa si fonda».
Richiamando la sentenza COGNOME (Sez. U, n. 48590 del 18/04/2019, Rv. 277304 – 02) e non smentendo i principi affermati dalla Corte Costituzionale (Corte cost. n. 88 del 1994) e da Sezioni Unite COGNOME (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Rv. 238240) circa i poteri di qualificazione giuridica del fatto del Giudice dell’udienza preliminare (per «assicurare la costante corrispondenza dell’imputazione a quanto emerge dagli atti», quale «esigenza insopprimibile, non solo a garanzia del diritto di difesa dell’imputato e dell’effettività del contraddittorio, ma anche al fine di consentire che il controll giurisdizíonale sul corretto esercizio dell’azione penale si svolga in piena autonomia»), la recente pronunzia ha tuttavia escluso che ciò possa giustificare la regressione del procedimento, potendo risolversi esclusivamente nei tipici epiloghi decisori della fase, cioè la sentenza di non luogo a procedere o il rinvio a giudizio.
La conclusione delle Sezioni Unite è stata, dunque, che «in sede di udienza preliminare è in radice esclusa la possibilità di restituzione ex art. 33-sexies cod. proc. pen., fondata sulla riqualificazione del fatto, e che dunque la regressione, che discenda da un siffatto provvedimento risulta atipica, in quanto disposta in assenza dell’attribuzione al giudice del relativo potere». Il provvedimento –
–
hanno aggiunto le Sezioni Unite
è
«abnorme, in quanto tale da determinare uno sviamento della funzione giurisdizionale per effetto di una regressione
disposta in radice al di fuori dei casi in astratto contemplati, la quale, ne rapporto tra giudice e pubblico ministero, assume rilievo sia sotto il profilo
A tale conclusione le Sezioni Unite strutturale che sotto il profilo funzionale».
sono giunte osservando che il provvedimento di restituzione altera l’ordinato svolgimento della sequenza procedimentale, viola i principi di efficienza e
ragionevole durata del processo e determina una situazione di stasi processuale, perché il pubblico ministero, non potendo sollevare conflitto, dovrebbe
necessariamente uniformarsi alla qualificazione ritenuta dal Giudice dell’udienza preliminare, senza possibilità di insistere sull’originaria imputazione.
2. Calati i principi sopra richiamati nell’odierna regiudicanda, l’ordinanza ex
impugnata di restituzione degli atti al pubblico ministero art.
33
-sexies cod.
proc. perì. deve ritenersi abnorme e, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.
Così deciso il 12/04/2024.