Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23218 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23218 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA nei confronti di COGNOME NOME nato a Enna il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/01/2025 del GIUDICE DI PACE di ENNA
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni in data 16/04/2025 del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, adottata ai sensi dell’art. 17, comma 4, d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il Giudice di pace di Enna, decidendo sulla richiesta di archiviazione presentata nel procedimento istaurato nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di
diffamazione, ha restituito gli atti al AVV_NOTAIO ministero giustificando la decisione assunta con la necessità di ulteriori indagini, individuate nell’escussione dei soggetti indicati nell’atto di opposizione della persona offesa, allo scopo verificare la sussistenza di altre ipotesi di reato a carico dell’indagata.
Ha proposto ricorso per cassazione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna denunciando, con un solo motivo, l’abnormità del provvedimento impugnato.
Secondo il ricorrente il Giudice di pace, omettendo di disporre l’archiviazione del procedimento in relazione al delitto di cui all’art. 595 cod. pen., pur avendo espressamente condiviso le argomentazioni del P.M. in ordine alla non configurabilità del reato di diffamazione, avrebbe ingenerato una situazione di insuperabile ambiguità sulla sorte di quello e, quindi, una stasi del procedimento.
Inoltre, il Giudice medesimo, con l’ordinare al AVV_NOTAIO Ministero di compiere indagini in relazione a fattispecie criminose non meglio precisate – e, dunque, senza imporgli il previo aggiornamento dell’iscrizione dell’indagata al registro delle notizie di reato in riferimento ai nuovi titoli di reato ipotizzati, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. pen. -, avrebbe esorbitato dai propri poteri, esautorando l’organo dell’accusa del potere-dovere di intraprendere autonome iniziative investigative in relazione ad individuate ipotesi di reato. Così facendo, avrebbe adottato un provvedimento caratterizzato da abnormità strutturale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807 – 01, hanno affermato che «Il giudice non può sostituirsi al pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale, nel senso che non può ordinare la formulazione dell’imputazione nei confronti di soggetti mai iscritti nel registro delle notizie di reato o, se iscritti, non può ordinare l’imputazione coatta in ordine a reati diversi da quelli iscritti nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., perché significherebbe esautorare il pubblico ministero dai suoi compiti istituzionali (esercizio obbligatorio dell’azione penale), costringendolo a sostenere un’accusa senza aver compiuto atti di indagine per verificarne la fondatezza e senza che la parte attinta dall’imputazione abbia potuto esercitare i diritti che conseguono all’iscrizione della persona nel registro delle
notizie di reato; il giudice invece può e deve compiere atti di impulso in modo che il controllo di legalità sull’esercizio dell’azione penale si svolga in conformità al principio dell’obbligatorietà che la regge (art. 112 Cost.), senza essere vincolato dalle differenze qualitative sottese ai diversi tipi di archiviazione e senza essere vincolato né dal petitum né dalla causa petendi , potendo esercitare i poteri di impulso con riferimento all’indagine nella sua integralità, così come risulta dal fascicolo del pubblico ministero, potendo richiedere l’espletamento di ulteriori indagini sia con riferimento ai soggetti iscritti nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., e non soltanto in ordine ai reati per i quali si procede, pure essi iscritti, sia con riferimento ad altri soggetti ed altre notizie di reato, previa iscrizione delle persone e delle notitiae criminis nel registro previsto dall’art. 335 cod. proc. pen.».
Si tratta di affermazione direttiva che si pone, senz’altro, in linea di continuità con la giurisprudenza costituzionale, espressasi in molteplici occasioni nel senso che il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale esige che nulla sia sottratto al controllo di legalità del giudice (Corte cost., sent. n. 88 del 1991), che deve necessariamente riguardare l’integralità dell’indagine, non potendo rimanere circoscritto all’interno dei confini tracciati dalla notitia criminis delibata dal pubblico ministero (Corte cost., sent. n. 478 del 1993).
Di tale regula iuris , tuttavia, non si è fatto buon governo nel provvedimento impugnato.
2.1. E’ pur vero che l’art. 17, comma 4, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 espressamente prevede che il Giudice di pace possa restituire gli atti al AVV_NOTAIO Ministero richiedente l’archiviazione, indicandogli le ulteriori indagini da svolgere, ma, nel caso in esame, il Giudice di pace non si è limitato ad «indicare al AVV_NOTAIO Ministero ulteriori indagini», ma gli ha imposto di svolgerle allo scopo di «verificare la sussistenza di altre ipotesi di reato»: tutto ciò, senza pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione per il delitto di diffamazione e senza ordinare la previa iscrizione delle nuove notitiae criminis , ravvisate a carico dell’indagata, nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.
2.2. Risulta, pertanto, evidente che l’omessa puntuale indicazione delle ipotesi di reato ravvisate in alternativa al delitto di diffamazione e il difetto di specificità in ordine alle indagini da espletare per verificarne la sussistenza hanno impedito al AVV_NOTAIO Ministero di comprendere come concretamente orientare le sue future determinazioni.
2.3. Tali radicali carenze del provvedimento impugnato hanno certamente dato luogo ad un’abnormità funzionale, atteso che la restituzione degli atti al AVV_NOTAIO Ministero da parte del Giudice di pace, pur non essendo estranea al sistema normativo, ha determinato la stasi del procedimento e la concreta impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 215094 – 01; Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259158 – 01).
2.4. L’ordinanza, pertanto, essendo afflitta da abnormità, deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Enna per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Enna per l’ulteriore corso.
Così è deciso, 14/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME