Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7880 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7880 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sGat4te le conclusioni del PG
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 23 giugno 2023 la Corte di Appello di Napoli – quale giudice della esecuzione – ha respinto la richiesta introdotta da COGNOME NOME formulata in sede di opposizione e relativa ad un immobile sito in San Ciprian d’Aversa, oggetto di confisca.
1.1 Premessa e incontestata la condizione di soggetto terzo, rivestita dalla Di T la Corte di merito osserva in primis che la opposizione sarebbe da dichiarare inammissibile, essendo stata esaminata in contraddittorio – e respinta domanda ‘iniziale’ di revoca della statuizione di confisca.
Si rappresenta, inoltre, che l’atto di opposizione non introduce elementi nuovi propone una rivalutazione dei contenuti della domanda originaria.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme d legge – COGNOME NOME. Il ricorso deduce erronea applicazione della discipl regolatrice di carattere processuale.
2.1 Secondo il ricorrente, trattandosi di domanda di revoca della confi introdotta da soggetto terzo è del tutto legittima la proposizione della opposiz alla prima decisione, anche se meramente rivalutativa.
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Questa Corte, infatti, con orientamento consolidato (a partire da Sez. I n.4 del 11.1.2013, rv 254812) ha ritenuto che in presenza di una domanda attinente la confisca ed introdotta da un soggetto terzo, pur a fronte di procedura decisa giudice dell’esecuzione in contraddittorio (lì dove l’art. 676 prevede la deci de plano) il rimedio attivabile dalla parte soccombente va individuato nell opposizione prevista dall’art. 667 comma 4 cod.proc.pen. innanzi allo stes giudice dell’esecuzione.
Ciò perchè dalla scelta normativa di configurare una ‘sequenza’ (tra decisione pri di contraddittorio e opposizione partecipata) deriva la considerazione più gener dell’esistenza di un diritto ad una «doppia valutazione di merito» sui temi tra in sede esecutiva ed introdotti dal soggetto che non ha preso parte al giudizi cognizione.
Dunque non risulta decisivo il fatto che l’istanza sia stata trattata e decisa nelle forme ordinarie ai sensi dell’art. 666 cod.proc.pen., non esaurendo tale modalità di trattazione l’ambito delle possibilità difensive.
Al di là del contraddittorio, già riconosciuto, il giudizio di opposizione consente infatti lo sviluppo di un potere di critica dei contenuti della decisione in forme che potrebbero risultare estranee ai limiti tipici del giudizio di legittimità.
La decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso il 19 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente