Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10914 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10914 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 luglio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta, nell’interesse di NOME COGNOME, avverso l’ordinanza con la quale, in data 25 maggio 2022, il medesimo Tribunale aveva respinto l’istanza di riabilitazione ex art. 178 cod. pen., in relazione alla condanna di cui alla sentenza del 17 novembre 1987 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Palermo, irrevocabile il 21 novembre 1987.
A ragione RAGIONE_SOCIALE decisione, il Tribunale ha rilevato la proposizione dell’opposizione oltre il termine di quindici giorni previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Secondo quanto ricostruito dal Tribunale, a fronte RAGIONE_SOCIALE notifica a mezzo pec dell’ordinanza, avvenuta in data 13 giugno 2022, il ricorrente aveva depositato l’opposizione in data 30 marzo 2023 e, quindi, tardivamente.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, l’interessato NOME COGNOME, che ne ha chiesto l’annullamento affidando le proprie censure a due motivi.
2.1 Con il primo ha eccepito, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione dell’art. 667, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. pen., in quanto, a fronte del rigetto dell’istanza di riabilitazione, il ricorrente aveva presentato tempestivamente opposizione, avendo proceduto al relativo deposito via pec in data 28 giugno 2022.
A supporto di quanto sostenuto, l’interessato ha allegato al ricorso la ricevuta di accettazione, avvenuta in data 28 giugno 2022 alle ore 16:55:44, e quella di avvenuta consegna, datata 28 giugno 2022 ore 16:55:45.
Il ricorrente ha evidenziato l’errata indicazione del Tribunale relativa al deposito del 30 marzo 2023, epoca in cui, a seguito di sollecitazione orale da parte RAGIONE_SOCIALE cancelleria, il difensore aveva proceduto solo al reinoltro RAGIONE_SOCIALE medesima pec, comprovatamente inviata nei termini di legge.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione in ordine a quanto sostenuto dal Tribunale circa la mancata documentazione, da parte RAGIONE_SOCIALE difesa, di un’attestazione dalla quale potesse evincersi la tempestiva proposizione dell’opposizione in data 28 giugno 2022.
Il ricorrente ha ritenuto che detta valutazione risulti confutata dall’allegazione RAGIONE_SOCIALE ricevuta RAGIONE_SOCIALE pec inoltrata tempestivamente al Tribunale di sorveglianza di Messina.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio allo stesso Tribunale per nuovo esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dalla disamina RAGIONE_SOCIALE documentazione alla quale ha fatto riferimento il ricorrente nell’atto introduttivo del presente giudizio (attività consentita ragione RAGIONE_SOCIALE natura del vizio processuale dedotto, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) emerge che la ricostruzione dei fatti processuali rilevanti è quella contenuta nel ricorso per cassazione.
A seguito del rigetto dell’istanza di riabilitazione intervenuto con ordinanza del 25 maggio 2022, notificata dalla Cancelleria il 13 giugno 2022, l’istante ha presentato tempestiva opposizione a mezzo pec inviata il 28 giugno 2022.
L’opposizione risulta, sulla base RAGIONE_SOCIALE documentazione presente all’interno del fascicolo, accettata dal sistema, inoltrata e consegnata nella casella di destinazione in data 28 giugno 2022 alle ore 16:55:45, ossia entro il termine di quindici giorni previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Deriva che, conformemente a quanto segnalato anche nella requisitoria scritta del Procuratore generale, la sequenza procedirnentale non corrisponde a quella indicata nel provvedimento impugnato.
Invero, l’opposizione che il Tribunale ha ricondotto alla data del 30 marzo 2023 risulta essere stata proposta con altro atto del 28 giugno 2022 sul quale il giudice procedente ha omesso ogni considerazione.
L’impugnazione GLYPH è GLYPH stata GLYPH tempestivamente GLYPH indirizzata GLYPH a EMAIL che risulta essere l’indirizzo pec dell’ufficio giudiziario destinatario del deposito di cui all’art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come individuato dal RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
La descritta violazione ha determinato una nullità assoluta del provvedimento per violazione del contraddittorio in quanto l’ordinanza è stata emessa senza considerare le difese del ricorrente, oltre che sulla base di un assunto errato.
Deve, pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso e previo
assorbimento del secondo, essere disposto l’annullamento con rinvio, alla luce del principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 14569 del 21/12/2021, Rv. 283306 secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, ove il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l’annullamento con rinvio, dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l’adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.».
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Messina.
Così deciso il 11/12/2023