Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47334 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47334 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/11/2022 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma, 8 D.L. n 137/2020.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con provvedimento del 4/11/2022, rigettava l’istanza di dissequestro avanzata nell’interesse di NOME COGNOME.
L’indagata, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. Osserva che il Giudice per le indagini preliminari ha errato nel qualificare l’istanza proposta come avanzata ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen. e conseguentemente a decidere de plano, senza fissare udienza in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., secondo quanto dispone l’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. Evidenzia all’uopo che il provvedimento genetico è un decreto di sequestro probatorio, motivo per il quale aveva avanzato istanza di restituzione al Pubblico ministero ai sensi dell’art. 262 cod. proc. pen. e aveva poi impugnato il provvedimento di rigetto con l’opposizione proposta innanzi al Giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
3. Il ricorso è fondato.
Invero, il provvedimento genetico è il decreto di perquisizione emesso in data 30/8/2022 ai sensi degli artt. 247 e segg. cod. proc. pen., cui è seguito il decreto di sequestro del 1/9/2022 ai sensi dell’art. 252 cod. proc. pen., avverso il quale il difensore aveva avanzato istanza di restituzione al Pubblico ministero procedente ed aveva poi proposto opposizione al Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 263 cod. proc. pen.
Orbene, il comma 5 dell’art. 263 cod. proc. pen. impone al giudice investito dell’opposizione di provvedere ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., dunque, con la fissazione della camera di consiglio, mentre il Giudice per le indagini preliminari nel caso oggetto di scrutinio ha deciso de plano.
Si impone allora l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari perché fissi l’udienza camerale, secondo quanto prescrive l’art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Catanzaro per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il giorno 18 ottobre 2023.