Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46273 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46273 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 06/03/1963
avverso l’ordinanza del 03/05/2024 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del il 3 maggio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha respinto, con decreto inaudita altera parte, l’opposizione avverso il provvedimento di rigetto, emesso dalla Procura della Repubblica di Bergamo in data 17 aprile 2024, relativamente all’istanza di dissequestro della patente di guida sequestrata il 9 aprile 2024, in quanto ritenuta “corpo del reato”.
L’istanza di dissequestro era stata presentata in quanto: il titolo sequestrato recava un numero identificativo diverso da quello indicato nel decreto di perquisizione; era stato, di conseguenza, operato un sequestro di iniziativa della p.g.; mancava un provvedimento di convalida di detto sequestro.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe COGNOME COGNOME con atto sottoscritto dall’avvocato NOME COGNOME articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 127 cod.proc.pen., avendo il G.I.P. rigettato l’istanza di dissequestro, procedendo de plano, quindi senza rispettare le formalità previste dalla norma, applicabili anche nel procedimento per la restituzione delle cose sequestrate, a norma del combinato disposto degli artt. 127 e 263, comma 5, cod. proc. pen.
2.2. Con secondo motivo censura vizi di motivazione. Deduce che, a seguito di un provvedimento di perquisizione nel quale era indicato un numero diverso di patente, la polizia giudiziaria avrebbe proceduto, di sua iniziativa, al sequestro di una patente recante un diverso numero identificativo e che, rispetto a tale ultimo atto, sarebbe mancato un provvedimento di convalida da parte del P.M.. Da tale premessa discenderebbe, per la difesa, il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in quanto emesso sul presupposto che si tratti di un “sequestro del P.M.”.
IL Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
GLYPH Secondo un pacifico insegnamento di questa Corte, avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari la quale, ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., provvede sull’opposizione degli interessati al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle “cose” in sequestro, è ammissibile, innanzitutto, il ricorso per cassazione, per tutti i motivi indicati dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242290-01, nonché Sez. 5, n. 10987 del 14/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278881-01).
2.1 Inoltre, l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, che decide sull’opposizione degli interessati al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle “cose” in sequestro, deve essere assunta a norma dell’art. 127 cod. proc. pen., e, quindi, con la garanzia del contraddittorio. Il tenore testuale dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il quale dispone che, sull’opposizione, «il giudice provvede a norma dell’art. 127», induce in modo univoco alla superiore conclusione. A tal proposito, inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, se il provvedimento del giudice sull’opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. viene assunto de plano, si determina una nullità ai sensi dell’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., deducibile mediante ricorso per cassazione (così: Sez. 3, n. 30968 del 24/03/2023, Rv. 284933-01; Sez. 5, n. 867 del 30/09/2022, dep. 2023, Mittica, non massimata; Sez. 6, n. 22552 del 10/03/2003, Cocco, Rv. 225972-01, Sez. 1, n. 4657 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202503-01).
2.2. Non appare, peraltro, configurabile, nel caso in esame, l’unica eccezione alla necessità di istituire il contraddittorio prima della decisione del giudice COGNOME – GLYPH individuata GLYPH dall’art. GLYPH 263 GLYPH comma GLYPH 5 GLYPH cod.proc.pen. GLYPH nell’ipotesi GLYPH di inammissibilità GLYPH dell’atto GLYPH introduttivoGLYPH in GLYPH quanto, GLYPH nel GLYPH caso GLYPH in GLYPH esame, GLYPH il provvedimento GLYPH impugnato GLYPH ha GLYPH pronunciato GLYPH il GLYPH rigetto GLYPH dell’opposizione, GLYPH e GLYPH non dichiarato l’inammissibilità. NOME
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Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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3.La GLYPH rilevata GLYPH nullità GLYPH determina GLYPH l’annullamento GLYPH senza GLYPH rinvio GLYPH del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.
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P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degl atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso. Così deliberato in camera di consiglio, il 20 settembre 2024
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