Opposizione nel Procedimento di Sorveglianza: Annullamento per Omessa Valutazione
Nel diritto processuale penale, il rispetto delle forme e delle garanzie difensive è un pilastro fondamentale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, chiarendo le conseguenze di un errore procedurale che impedisce la corretta valutazione di un’istanza difensiva. Il caso riguarda l’omessa considerazione di una opposizione nel procedimento di sorveglianza, un vizio che ha portato all’annullamento della decisione impugnata e offre spunti cruciali sul diritto al contraddittorio nella fase esecutiva della pena.
I Fatti di Causa
Il Tribunale di sorveglianza di Campobasso aveva confermato un’ordinanza provvisoria con cui si concedeva la detenzione domiciliare a un condannato per una pena di sei mesi di arresto. La conferma si basava sul presupposto, attestato dal Tribunale stesso, che nessuna delle parti interessate avesse presentato opposizione contro il provvedimento provvisorio emesso dal magistrato relatore, secondo la procedura semplificata prevista dall’art. 678, comma 1-ter, del codice di procedura penale.
Contro tale ordinanza, il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un grave errore procedurale. Sosteneva, infatti, che la difesa aveva tempestivamente depositato un atto di opposizione, ma che questo, per un disguido, non era stato portato a conoscenza del collegio giudicante.
Il Ricorso e la Violazione dell’Opposizione nel Procedimento di Sorveglianza
Il fulcro del ricorso si è concentrato sulla violazione dell’art. 606, lett. c), del codice di procedura penale, in relazione all’art. 678, comma 1-ter. La difesa ha dimostrato, attraverso un’attestazione della cancelleria, di aver depositato l’atto di opposizione nel procedimento di sorveglianza tramite posta elettronica certificata in data 20 maggio 2024, ben prima della decisione di conferma.
Secondo la procedura, la presentazione di un’opposizione ha un effetto preclusivo: impedisce la conferma automatica della decisione provvisoria e impone al Tribunale di fissare un’udienza camerale, da svolgersi nelle forme dell’art. 666 c.p.p., per consentire a tutte le parti di discutere il merito della questione. L’errore materiale della cancelleria, che non ha trasmesso l’atto, ha di fatto privato il condannato del suo diritto a un pieno contraddittorio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato e meritevole di accoglimento. I giudici di legittimità hanno sottolineato che il regolare deposito dell’atto di opposizione costituiva un ostacolo insormontabile all’adozione del provvedimento di conferma. La mancata conoscenza di tale atto da parte del Tribunale ha viziato insanabilmente la procedura.
La sentenza chiarisce che la finalità della procedura semplificata è quella di accelerare i tempi solo in assenza di contestazioni. Tuttavia, nel momento in cui una parte manifesta la volontà di discutere la decisione attraverso un’opposizione formale, il rito deve necessariamente riespandersi nella sua forma collegiale e partecipata. L’errore, pur non essendo imputabile al giudice, ha leso il diritto di difesa del condannato, rendendo l’ordinanza illegittima.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato, rinviando gli atti al Tribunale di sorveglianza di Campobasso per un nuovo giudizio. Questa decisione riafferma un principio cardine: il diritto al contraddittorio e alla difesa non può essere sacrificato da errori burocratici o procedurali. La tempestiva opposizione nel procedimento di sorveglianza è un atto che impone il passaggio a una fase di piena cognizione, garantendo che ogni decisione sulla libertà personale sia preceduta da un confronto effettivo tra le parti. Il caso serve da monito sull’importanza della precisione e della diligenza delle cancellerie giudiziarie, il cui operato è essenziale per il corretto funzionamento della giustizia.
Cosa accade se il Tribunale di Sorveglianza conferma una decisione ignorando un’opposizione regolarmente depositata?
La decisione di conferma è illegittima e deve essere annullata. La presentazione dell’opposizione impone al Tribunale di fissare un’udienza per discutere il caso, e la sua omissione costituisce una violazione del diritto di difesa.
Qual è l’effetto giuridico della presentazione di un’opposizione a un provvedimento provvisorio del magistrato di sorveglianza?
L’opposizione impedisce la conferma automatica della decisione provvisoria e obbliga il Tribunale a procedere con un’udienza camerale secondo le regole del contraddittorio, come previsto dall’art. 666 del codice di procedura penale.
Un errore della cancelleria, come la mancata trasmissione di un atto, può invalidare un’ordinanza del giudice?
Sì. Come dimostra questa sentenza, se l’errore materiale della cancelleria impedisce al giudice di venire a conoscenza di un atto fondamentale come l’opposizione, il provvedimento che ne consegue è viziato e deve essere annullato perché lede il diritto della parte a essere ascoltata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37206 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37206 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 04/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG , NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato per nuovo giudizio;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 4 giugno 2024, il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha confermato la decisione provvisoria emessa dal giudice relatore di concessione ex art. 678, comma 1ter, cod. proc. pen. a NOME COGNOME della detenzione domiciliare ex art. 47 ord. pen. in relazione alla pena di mesi sei di arresto.
Avverso l ‘ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato, articolando un unico motivo.
Lamenta la violazione di legge processuale ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 678, comma 1 ter , cod. proc. pen., deducendo che, nonostante il Tribunale di sorveglianza avesse attestato che non era stata proposta opposizione dagli interessati, la difesa aveva proposto tempestiva
opposizione in data 29/04/2024, che per errore non era stata portata a conoscenza del predetto Tribunale.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l’a nnullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Il ricorrente allega l’attestazione della cancelleri a in data 10.6.2024, che dà atto del deposito dell’atto di opposizione sulla casella di posta elettronica certificata avvenuta il 20.5.2024. Il regolare deposito dell’atto precludeva l’adozione del provvedimento di conferma dell a decisione provvisoria del magistrato rel atore e imponeva la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. come previsto dall’art. 678, comma 1, cod. proc. pen.
Sicché il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso perché proceda al giudizio nelle forme suddette.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Campobasso per nuovo giudizio.
Così deciso, il 27 settembre 2024