Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25817 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 25817 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SOLIMAN( TUNISIA) DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/09/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/..seAtit-e le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede qualificarsi l’impugnazione come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Trieste.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza del 20 settembre 2023, con la quale il Magistrato di sorveglianza di Trieste ha modificato le prescrizioni precedentemente imposte dal Tribunale di Trieste con sentenza del 28 marzo 2023, definitiva il 12 maggio 2023, in sede di irrogazione della pena della di anni due e giorni quattro di reclusione, sostituita con la pena della detenzione domiciliare sostituiva di anni due e giorni quattro.
Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il Magistrato di sorveglianza, in violazione dell’art. 11, settimo comma, Cost., avrebbe modificato le prescrizioni della pena sostitutiva senza offrire sul punto alcuna motivazione.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 661 cod. proc. pen., 56 e 62 legge 24 novembre 1981, n. 689, perché il Magistrato di sorveglianza avrebbe autonomamente ed arbitrariamente modificato le prescrizioni della pena sostitutiva imposte dal giudice della cognizione, in violazione della normativa sopra richiamata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere riqualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
In tema di esecuzione delle pene sostitutive applicate dal giudice della cognizione, giova evidenziare che l’art. 661 cod. proc. pen. – nella prima parte del comma 1 – stabilisce che «quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell’articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
In questa prospettiva, quindi, l’esecuzione della pena della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutiva spetta al Magistrato di sorveglianza competente sulla base del luogo di domicilio del condannato.
Ai sensi dell’art. 62 legge n. 689 del 1981, infatti, «quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato. Il provvedimento di esecuzione è notificato altresì al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore della fase del giudizio. Il Magistrato di sorveglianza procede a norma dell’articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale e, previa verifica dell’attualità delle prescrizioni, entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza provvede con ordinanza con cui conferma e, ove necessario, modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena».
Sul punto, è necessario rilevare come l’art. 1, comma 1, lett. c), d.l. 23 dicembre 2013 n. 146 (convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10) abbia introdotto il comma 1-bis dell’art. 678 cod. proc. pen., successivamente modificato dall’art. 4, comma 1, lett. b), n. 2 d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, secondo cui il Tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull’esito dell’affidamento in prova anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato recte della pena – conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell’esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell’art. 146 cod. pen., deve procedere a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Tale ultima disposizione stabilisce che il giudice dell’esecuzione provveda senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificato all’interessato e che contro l’ordinanza possono proporre opposizione, davanti allo stesso giudice, il pubblico ministero, l’interessato e il difensore; in tal caso, s procede alla norma dell’art. 666 cod. proc. pen., ossia previa fissazione dell’udienza.
Pertanto, contro il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza ha provveduto in ordine all’esecuzione della semilibertà o della detenzione domiciliare sostitutiva, l’interessato può esperire il rimedio dell’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. davanti allo stesso giudice che ha assunto il provvedimento, il quale – quindi – sarà chiamato a procedere a norma dell’art. 666 cod. proc. pen. nel contraddittorio tra le parti.
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte, qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Trieste.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Trieste.
Così deciso il 29/03/2024