Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10910 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10910 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 04/05/1973
avverso la sentenza del 07/06/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette/sentite le conclusioni del PG
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RITENUTO IN FATTO
COGNOME COGNOME a mezzo del difensore, impugna con ricorso il provvedimento emesso il 07/06/2024 dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila che ha dichiarat inammissibile l’opposizione ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 avverso il decreto del 20/06/2023 di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a sp dello Stato avanzata dal ricorrente per superamento del limite di reddito previ dalla legge.
Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l’atto di opposizio partendo dalla premessa per la quale, per effetto del rinvio, operato dall’art comma 3, d.P.R. 115/, al processo speciale per gli onorari di avvocato, la fase opposizione che si svolge innanzi al giudice di merito è disciplinata dalle forme rito sommario di cognizione ex art. 702-bis cod. proc. civ. ed ora, a seguito degli interventi legislativi della riforma Cartabia, per i procedimenti instaurati d 28/02/2023, dalle forme del rito semplificato di cui agli artt. 281-decies e seguenti cod. proc. civ. Tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, introduttivo dell’opposizione fosse completamente mancante dei requisiti previs dalle anzidette norme.
Con un unico motivo di ricorso, si deduce l’abnormità del provvedimento impugnato sia perché adottato con sentenza in luogo di ordinanza, sia per aver dichiarato inammissibile l’opposizione ritenendo non applicabile il rimedio di all’art. 99 d.P.R. 115/2002 anche ai provvedimenti che dichiarano inammissibil l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, limitandosi ad interpretazione letterale della disposizione di legge.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso p l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
L’art. 99, comma 3, d.P.R. 115/2002, stabilisce che il rito con cui deve es celebrato il processo di opposizione ai provvedimenti di rigetto è quello speci previsto per la liquidazione gli onorari di avvocato e che l’ufficio giudiziario pr in composizione monocratica. Il rinvio operato da detta norma al procedimento
previsto per la liquidazione degli onorari da avvocato era originariamente disciplin dagli artt. 28 e segg. della legge 13 giugno 1942, n. 794, ed è attualmente regol stante l’intervento degli artt. 14 e 15 ad opera del d.lgs. 1° settembre 2011, n dal procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis cod. proc. civ., introdotto con l’art. 51 della Legge 18 giugno 2009, con l’obiettivo di giungere ad rapida definizione della domanda. Sullo specifico tema del rito del processo opposizione di cui al richiamato art. 99, nella giurisprudenza di questa Sezione sono formati due orientamenti. Uno, che considera il richiamo di cui al comma 3 dell’art. 99, come recettizio delle forme processuali di cui agli artt. 702-bis e segg. cod. proc. civ., in forza del rinvio a siffatta disciplina operato dagli artt. 14 Igs. 150/2011, che hanno sostituito l’art. 28 L. 794/1942. Secondo tale indirizzo: tema di patrocinio a spese dello Stato, al procedimento di opposizione avverso rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio si applica la disciplina del rito sommario di cognizione di cui all’art. 702-bis cod. proc. civ., in forza del rinvio all’art. 99, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, alle forme del process speciale previsto per gli onorari di avvocato” (Sez. 4, n. 10009 del 03/12/2021, d 23/03/2022, Prevete, Rv. 282858). L’altro orientamento ritiene invece che i procedimento relativo all’ammissione al patrocinio ed all’impugnazione del provvedimento di rigetto debba ritenersi regolato dalle disposizioni generali previ dall’ordinamento per il procedimento principale con il quale esso si trova in rappo di incidentalità. Si tratta di indirizzo che muove dai principi espressi dalle S unite, n. 30181 del 24/05/2004, Graziano, secondo cui gli elementi di speciali caratterizzanti il procedimento per l’ammissione al patrocinio a carico dello St consentono di qualificare tale procedimento «come un procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale principale di cui è indiscutibilmente procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penal cognizione ordinaria», imponendo la necessità di coordinare tale sub-procedimento, per le fasi non disciplinate, con le disposizioni generali previste dall’ordinamento il procedimento principale rispetto al quale si trova in rapporto di incidentalità, con la disciplina del processo penale di cui agli art. 548 e ss. cod. proc. pen. Sec la pronuncia n. 13230 resa da questa Sezione il 27/01/2022, COGNOME (non mass.), i mutato quadro normativo di riferimento, con specifico riguardo alla procedura da seguire in fase impugnatoria, determinato dalla sostituzione della disciplina dell 28 L. 794/1942, con quella dell’art. 14 d. Igs. 150/2011, che espressamente rinv agli artt.702-bis e segg. cod. proc. civ., non muta il quadro di riferiment ragionamento svolto dalla decisione si articola sul caso dalla medesima affrontato sovrapponibile a quello trattato dalle Sezioni unite Graziano- relativo a legittimazione del difensore ad agire, in proprio, in sede di impugnazione, avverso decreto di diniego del beneficio, in assenza di procura speciale ex art. 125 cod. proc. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
civ. – e distingue fra il procedimento, da ritenersi ‘autonomo’ relativo alla liquida dei compensi del custode e dell’ausiliario, cui per espressa previsione normativa de applicarsi il rito civile di cognizione sommaria, con competenza esclusiva del giudi civile (Sez. U civ., n. 19161 del 03/09/2009, Rv. 609887) e quello accessorio processo per il quale il patrocinio è richiesto, che, proprio in quanto accessorio può che seguire il rito cui accede (cfr. anche Sez. 4, n. 15180 del 16/11/2016, d 2017, COGNOME, Rv. 269599). In questa direzione, si colloca anche altra pronuncia questa Sezione (n. 1223 del 16/10/2018, dep. 11/01/2019, COGNOME, Rv. 274908) che, dando atto della natura meramente compilativa del d.P.R. 115/2002 e della non ricettizietà del comma 3 dell’art. 99, proprio prendendo le mosse dal pronunciament delle Sezioni unite civili e dalla sentenza delle Sezioni unite penali Di Dona (n. 25 24/11/1999), afferma l’abnormità del provvedimento con cui il presidente del Tribunale abbia disposto la trasmissione al giudice civile dell’opposizione propos avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese d Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, in quanto tale opposizione, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all’ausili del giudice, va proposta al giudice penale stante il carattere accessorio d controversia rispetto al processo penale; l’abnormità risiedendo nella conseguen impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge. Rest pertanto confermata, anche per l’odierno Collegio, la persistente valenza de considerazioni sulla natura collaterale e secondaria della situazione giuridica e d interessi che in esso vengono in rilievo, rispetto allo sviluppo del rapporto process fondamentale, facendone discendere il corollario della necessità di coordinamento di quell’autonomo ed accessorio procedimento incidentale con le disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale, e quindi con la discipli propria del processo penale quando il primo insorga, sia trattato nel corso quest’ultimo e sia destinato, una volta esauritosi, a restare in questo assorbi questo senso anche Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, COGNOME Andrea, Rv. 283424, massinnata nei seguenti termini: In tema di patrocinio a spese dell Stato, infatti, il rinvio al processo “speciale” per gli onorari di avvocato di cui 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 14 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso prev alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all’art. 702-bis e segg. cod. civ., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell’istanza di ammissio al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con disposizioni generali relative al processo penale principale). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Per tali ragioni, l’ordinanza impugnata che ha dichiarato l’inammissibilità de proposta opposizione ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 115/2002, sull’erroneo presuppos che la detta fase di opposizione sia disciplinata dalle forme del rito sommario cognizione ex art. 702-bis cod. proc. civ., ed ora, a seguito degli interventi legislativ della riforma Cartabia, per i procedimenti instaurati dopo il 28/02/2023, dalle fo del rito semplificato di cui agli artt. 281-decies e seguenti cod. proc. civ., deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianz L’Aquila.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
Così deciso il 5 novembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente