Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33969 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33969 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MILANO nel procedimento a carico di:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/11/2023 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzi a seguito di opposizione proposta dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale a sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., riduceva a cinque mesi di reclusione e 51,00 e di multa, ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., la pena (di nove mesi di reclusione ed euro 100,00 di multa), inflitta, all’esito di giudizio abbreviato, a NOME COGNOME con sentenza emessa dal suddetto Tribunale in data 14 febbraio 2023 (irrevocabile il 31 maggio 2023); con ciò operando un’ulteriore riduzione pari ad un sesto sulla pena gi previamente ridotta di un terzo con l’ordinanza emessa, a norma dell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., in data 24 luglio 2023.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha proposto ricorso p cassazione, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce erronea applicazione dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per aver il giudice dell’esecuzione, dapprima, erroneamente operato una riduzio pari ad un terzo sulla sanzione stabilita in condanna e, poi, ulteriormente ridotto di un s pena a seguito di opposizione.
2.2. Con il secondo motivo, contesta al giudice di merito di aver provveduto senza formalità (de plano) anziché con le modalità atte a garantire il contraddittorio previste dagli 666 e 667, comma 4, cod. proc. pen., applicabili, nel caso di specie, in virtù dell’esplicito ri operato a tali disposizioni dall’art. 676 cod. proc. pen.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Nell’interesse del condannato, l’AVV_NOTAIO ha trasmesso memoria di replica, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile: a) in primo luogo, per essendo evidente che il giudice dell’esecuzione era incorso in un mero errore materiale, disciplina applicabile al caso di specie sarebbe stata quella prevista dall’art. 130 cod. proc b) in secondo luogo, in quanto il Pubblico ministero ricorrente, con riguardo al secondo mot dedotto, avrebbe dovuto indicare quale fosse l’interesse, concreto ed attuale, ad essere restit al contraddittorio illegittimamente negato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Fondato è il secondo motivo di ricorso, preliminare e assorbente.
Va rilevato che l’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabilisce che «quando né l’imputato, né difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione».
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A tenore dell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., competente a decidere (anche) in ordin all’applicazione della riduzione della pena prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., è il giudice dell’esecuzione, il quale «procede a norma dell’articolo 667, comma 4».
Tale ultima disposizione, come noto, prevede che, quando venga proposta opposizione, si applichi il disposto dell’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Il giudice preposto a decidere su rituale opposizione è, dunque, tenuto ad instaurare contraddittorio tra le parti, a pena di nullità assoluta dell’ordinanza che definisce il proce (vedi, in materia di revoca di confisca, Sez. 1, n. 15636 del 24/01/2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284512 – 01; in materia di indulto, Sez. 1, n. 48214 del 16/12/2008 Amato 242661 – 01).
Nella specie, l’ordinanza impugnata è affetta da nullità assoluta poiché emessa de plano sulla opposizione proposta dal P.M. avverso il precedente provvedimento emesso dal giudice adìto nella fattispecie prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Non è da discutere l’interesse del ricorrente alla decisione in contraddittorio, atteso giudice di merito sarà tenuto, anzitutto, a verificare la ritualità dell’opposizione, anche profilo della tempestività.
Deve, in conclusione essere annullata l’ordinanza emessa in data 23 novembre 2023, con rinvio al Tribunale di Milano per lo svolgimento della fase relativa all’opposizione avve provvedimento del 24 luglio 2023.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza del 23.11.2023 con rinvio al Tribunale di Milano per lo svolgimen della fase relativa all’opposizione avverso il provvedimento del 24.07.2023.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Prêsidente