Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33596 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33596 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Vittorio Veneto il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 14/03/2024 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano dichiarava l’inammissibilità dell’atto di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. presentato nell’interesse di NOME COGNOME, nella veste di rappresentante legale della ;RAGIONE_SOCIALE e di amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE (della quale tutte le quote erano di proprietà della RAGIONE_SOCIALE).
Con tale atto il difensore si opponeva alla decisione assunta dal medesimo Tribunale, in ordine all’imputazione del pagamento del compenso del liquidatore dell’amministrazione giudiziaria della RAGIONE_SOCIALE, società confiscata in via non
definitiva in sede di cognizione, su fondi giacenti sul conto corrente bancario intestato alla società RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME, nelle suddette qualità, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 666 e 667 cod. proc. pen.
Il mezzo di impugnazione è stato correttamente proposto, sulla base della giurisprudenza di legittimità (tra tante, n. 16018 del 2015, n. 48495 del 2013), posto che irritualmente il Tribunale aveva assunto il provvedimento impugnato in forma camerale.
2.2. Violazione di legge, in relazione all’art. 568, comma 5 cod. proc. pen. per la mancata conversione della impugnazione in ricorso per cassazione.
Nel caso in esame erroneamente non si è proceduto alla conversione dell’atto di impugnazione, sussistendone i presupposti (termini rispettati, difensore abilitato impugnante, i motivi avevano ad aggetto anche violazioni di legge).
2.3. Violazione di legge relativamente al provvedimento che ha autorizzato il prelievo di somme per ultra petitum.
2.4. Violazione di legge in relazione all’art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011.
2.5. Vizio di motivazione in relazione agli atti processuali.
2.6. Violazione di legge in relazione alla fittizietà del conferimento delle quote di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nel RAGIONE_SOCIALE.
2.7. Violazione di legge quanto ai rapporti di controllo tra NOME e NOME e NOME.
La difesa, AVV_NOTAIO iha presentato una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è 1121 fondato e va pertanto accolto.
E’ principio già affermato da questa Corte – e che va qui ribadito – che avverso il provvedimento di rigetto del giudice dell’esecuzione – sia che questi abbia deciso “de plano” ai sensi dell’art. 667, quarto 4, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. – è prevista la facoltà di proporre opposizione (Sez. 3, n. 49317 del
27/10/2015, Rv. 265538; conf. tra tante, Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Rv. 284403).
Pertanto, il Tribunale doveva dar seguito alla opposizione ex art. 676, comma 4, cod. proc. pen. avverso alla decisione assunta e va dunque annullata l’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.
Così deciso il 03/07/2024.