Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 382 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 382 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO nel procedimento a carico di: NOME COGNOME nato in ALBANIA il 28/06/1986 (CUI 03UZ20D)
avverso l’ordinanza del 06/04/2023 del GIP del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità letta la memoria del difensore avv. NOME COGNOME
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile la richiesta del pubblico ministero volta a ottenere la declaratoria di estinzione per decorso del tempo (prescrizione) della pena pecuniaria di euro 12.000 di multa inflitta a NOME COGNOME con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data ,24 febbraio 2011, irrevocabile il 17 marzo 2011, poiché , l’estinzione non e verificata in quanto l’iscrizione a ruolo, primo att dell’esecuzione, è avvenuta entro il termine di legge.
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, lamentando la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione avuto riguardo al fatto che la pena pecuniaria non sarebbe estinta per decorso del tempo in ragione della circostanza che l’inizio dell’esecuzione coinciderebbe con l’iscrizione a ruolo, certamente intervenuta prima del compimento del termine di legge.
Nello specifico il ricorrente equipara, ai fini che qui interessano, l’esecuzione della pena detentiva a quella della pena pecuniaria, deducendone che se nel primo caso non è sufficiente a dare corso all’esecuzione la mera emissione del provvedimento, essendo invece richiesta la notificazione di esso al condannato, ciò dovrebbe avvenire – identico essendo il riferimento normativo all’art. 172, quarto comma, cod. pen. – anche per il caso della pena pecuniaria, non essendovi ragioni per escludere, in entrambe le ipotesi, l’aspetto della volontaria sottrazione all’esecuzione, salvo incorrere in una ingiustificata disparità di trattamento tra pena detentiva (che si estinguerebbe con il decorso del tempo) e pena pecuniaria (che non si estinguerebbe mai). In altre parole, dalla accertata irreperibilità del condannato discenderebbe la sottrazione volontaria all’esecuzione della pena pecuniaria.
L’avv. NOME COGNOME difensore di RAGIONE_SOCIALE COGNOME, ha depositato una memoria con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso del pubblico ministero.
Il ricorso va riqualificato, a mente dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., quale opposizione a norma dell’art. 666 cod. proc. pen. e trasmesso al giudice competente.
A norma dell’articolo 676 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione è competente a decidere, tra l’altro, in ordine alla estinzione della pena con la procedura de plano di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza assunta dal giudice dell’esecuzione le parti possono proporre opposizione a norma dell’art. 666 cod. proc. pen., dando quindi luogo a nuovo esame della richiesta formulata dalla parte.
È costante l’orientamento della giurisprudenza di legittimità nell’affermare che avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione emessa nei casi di cui all’art. 676 cod. proc. pen. occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice e che, ove irritualmente sia proposto il ricorso per cassazione, esso non deve essere dichiarato inammissibile, ma deve, in applicazione del principio di conservazione degli atti, essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell’esecuzione (Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, NOME COGNOME Rv. 263437).
Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile per infondatezza l’istanza di estinzione della pena.
Il ricorso va, dunque, qualificato a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come opposizione con conseguente trasmissione dello stesso al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione dì giudice dell’esecuzione.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino per l’ulterior corso.
Così deciso il 7 novembre 2023.