Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 930 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 930 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: NOME NOME COGNOME nato a Novara il 31/03/1947, avverso la ordinanza del 18/5/2023 del GIP del Tribunale di Novara; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa NOME COGNOME in data 20 novembre 2023, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Novara -quale giudice della esecuzione adito ai sensi dell’art. 667 cod. proc. pen.-, con ordinanza emessa de plano in data 18 maggio 2023, rigettava la richiesta di revoca della confisca di beni costituenti corpo del reato (opere d’autore la cui natura contraffatta è oggetto di impugnazione), non ravvisando alcuna novità dedotta rispetto alla precedente istanza rigettata con provvedimento del 22 dicembre 2022.
All’esito del provvedimento di archiviazione lo stesso RAGIONE_SOCIALE aveva disposto, ai sensi dell’art. 178, comma 4, del d.lgs. 42 del 2004, la confisca delle opere oggetto di nuova richiesta di restituzione, trattandosi di cose in sé illecite dell quali e inibita la commercializzazione.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore di fiducia – NOME COGNOME deducendo i vizi della violazione di legge e illogicità manifesta della motivazione, ai limiti dell’apparenza, i riferimento alla decisione di rigetto (assunta con procedura de plano, senza formalità) dell’istanza con la quale si sollecitava il GRAGIONE_SOCIALE. a nominare un perito pe la verifica della contraffazione delle opere delle quali era stata disposta la confisca, l’istante allegava consulenza tecnica di parte, evidentemente non esaminata, che metteva in discussione la natura contraffatta delle opere.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta del 20 novembre 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso va qualificato in opposizione ai sensi degli articoli 667 comma 4 e 568 comma 5 cod. proc. pen..
Questa Corte, infatti, con orientamento ormai consolidato (si veda, anche in riferimento agli ulteriori precedenti, Sez. 1, n. 4083 del 11/1/2013, Rv 254812; più recentemente, Sez. 3, 39515 del 27/6/2017, Rv. 271460; Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Rv. 283858), ha ritenuto che il rimedio attivabile dalla parte soccombente nell’incidente di esecuzione in subiecta materia, non possa individuarsi nel ricorso per cassazione; ma nella opposizione prevista dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. innanzi allo stesso giudice dell’esecuzione. Le ragioni della scelta processuale risiedono nella necessità di configurare una sequenza (tra decisione priva di contraddittorio e opposizione partecipata), per così dire, “orizzontale”, che garantisca il diritto della parte istante ad un ripetuta valutazione di merito (la seconda cognitivamente rafforzata dal contraddittorio effettivo) sui temi trattati in sede esecutiva.
Dunque, la prima decisione de plano non esaurisce l’ambito delle facoltà difensionali di merito.
Al di là del contraddittorio, il giudizio di opposizione consente, infatti, lo svilup di un potere di critica dei contenuti della decisione in forme che potrebbero risultare estranee ai limiti tipici del giudizio di legittimità.
Risulta dunque applicabile – data la natura del rimedio – il principio generale stabilito in tema di impugnazioni, espressione del più generale favor impugnationis, di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con riqualificazione del ricorso in opposizione.
5.1. Il giudice del merito verificherà anche la ammissibilità del ricorso avverso provvedimento del GIP comunicato al difensore in data 22 maggio 2023, come oggi qualificato, spedito a mezzo posta in data 8 giugno 2023 e pervenuto in cancelleria il 13 giugno successivo.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Novara per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.