Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25951 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25951 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato a Palermo il 28/12/1966
avverso l’ordinanza del 17/09/2024 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che, previa riqualificazione in opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. chiede la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta ex art. 666 cod.proc.pen. presentata da NOME COGNOME volta ad ottenere la revoca della confisca dell’immobile sito in Capaci (PA) INDIRIZZO, intestato a NOME COGNOME per la quota indivisa di 915/3915, ma ritenuto riconducibile al proposto NOME COGNOME, disposta nell’ambito del procedimento di prevenzione svoltosi nei confronti del predetto NOME COGNOME e conclusosi con il provvedimento del 2 febbraio 2009 confermato in appello, divenuto definitivo il 3 marzo 2009.
Avverso detto decreto emesso all’esito di procedimento camerale partecipato, NOME COGNOME proponeva impugnazione davanti alla Corte di appello di Palermo, che con ordinanza del 28 febbraio 2025, riqualificata l’impugnazione in ricorso per cassazione ex art. 666, comma 6, cod.proc.pen., previsto quale unico mezzo di impugnazione in sede di incidente di esecuzione, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione.
Tramite il difensore di fiducia, NOME COGNOME nell’atto di appello, riqualificato in ricorso per cassazione, aveva articolato i motivi di seguito indicati.
2.1. Premesso che la confisca di prevenzione aveva ad oggetto il terreno sito in Capaci, riportato alle particelle catastali 488 del foglio 5 e 1236 (ora divenuta 2436) del foglio 3, rilevava che per effetto di atto di vendita del 29 marzo 1996 era divenuto comproprietario per la quota indivisa di 2000/3915 del terreno suddetto e che con atto di permuta del 5 giugno 2024 aveva acquistato la ulteriore quota indivisa pari a 1000/3915, divenendo, quindi, titolare della quota indivisa di 3000/3915.
La residua quota 915/3915, intestata a Sensale NOME (il figlio del proposto), era stata oggetto di un preliminare di vendita del 10 maggio 1994, non seguito dal definitivo per il sopravvenuto decesso di NOME, fratello del ricorrente, ma il possesso dei suddetti terrentii era stato concesso a NOME.
In particolare, si specificava che la quota di 1000/3915 intestata a NOME e NOME NOME era stata acquistata da NOME NOME con il verbale di conciliazione del 13 settembre 2022 con i predetti intestatari che avevano riconosciuto l’usucapione per il possesso ultraventennale di NOME NOME.
Ciò premesso, NOME intendeva rivendicare l’usucapione anche della quota di 915/3915 intestata a COGNOME NOME, oggetto della confisca di prevenzione.
Nel corso dell’incidente di esecuzione, NOME COGNOME non avendo potuto partecipare al procedimento di prevenzione conclusosi con la confisca, di cui veniva a conoscenza solo nel corso della fase di liquidazione del bene confiscato, aveva richiesto di provare con testimoni il possesso esclusivo del terreno, avendo esposto di avere costruito la propria abitazione ed una stalla per i cavalli, oltre ad aggiungere che si trattava di un fondo intercluso al quale poteva accedersi solo dalla sua abitazione.
Il Tribunale aveva dichiarato l’inammissibilità della istanza di revoca della confisca, senza pronunciarsi sulle quote già di proprietà di NOME per effetto degli atti traslativi e di riconoscimento dell’usucapione per la quota complessiva di 3000/3915, e aveva respinto la revoca della confisca per la quota di 915/3915
ritenendo non provato il possesso esclusivo uti dominus
del terreno anche per la quota intestata a COGNOME NOME, oggetto della confisca.
L’appellante (ricorrente) chiedeva che fosse riconosciuta la proprietà della quota di 3000/3915 dell’immobile e il diritto di usucapione per la quota restante
di 915/3915 con la revoca della confisca, attraverso l’escussione dei testi richiesti e di rimettere gli atti al Giudice civile per il riconoscimento dell’usucapione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Si deve preliminarmente rilevare che la riqualificazione dell’appello proposto da NOME COGNOME in ricorso per cassazione è errata.
In tema di confisca di prevenzione, il terzo che non è stato parte del procedimento, può chiedere la revoca della confisca mediante incidente di
esecuzione ed, in caso di decreto di rigetto, proporre opposizione dinanzi allo stesso giudice, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; l’eventuale
ordinanza di rigetto adottata all’esito dell’opposizione è, infine, suscettibile d ricorso in cassazione (Sez. 6, Ord. n. 21741 del 10/04/2018, COGNOME, Rv. 273041).
L’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. prevede, infatti, come mezzo di impugnazione l’opposizione davanti allo stesso giudice, anche se la decisione sia stata adottata, come nel caso in esame, non de plano ma a seguito di contraddittorio (Sez. 3, 49317 del 7/10/2015, Clark, Rv. 265538).
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc pen. dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo sezione misure di prevenzione per quanto di competenza.
Così deciso il 29 maggio 2025 Il Consigli GLYPH estensore GLYPH
Il Presi