Opposizione Espulsione: Perché è Inammissibile Senza Motivi Specifici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di impugnazioni: la necessità di presentare i motivi a sostegno del proprio gravame. Il caso analizzato riguarda una opposizione espulsione, presentata da un cittadino extracomunitario avverso un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza. La decisione della Suprema Corte fornisce chiarimenti essenziali sulle regole procedurali da seguire, pena la declaratoria di inammissibilità dell’atto.
I Fatti del Caso
Un cittadino straniero si era opposto a un provvedimento di espulsione, emesso come misura alternativa alla detenzione. Tuttavia, l’opposizione era stata presentata senza i relativi motivi. Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, in prima istanza, aveva dichiarato l’atto inammissibile proprio a causa di questa mancanza. L’interessato ha quindi proposto ricorso per cassazione, chiedendo una riqualificazione della sua opposizione in una semplice dichiarazione di rinuncia, tentativo che la Suprema Corte ha respinto.
La Decisione della Cassazione sulla opposizione espulsione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato la correttezza della decisione del Tribunale di Sorveglianza, basandosi su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Secondo la Corte, l’opposizione al provvedimento di espulsione del magistrato di sorveglianza non sfugge alle regole generali che disciplinano le impugnazioni nel nostro ordinamento.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nel richiamo all’articolo 16, comma 5, del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione). La giurisprudenza citata dalla Corte (in particolare le sentenze n. 115/2021 e n. 41753/2013) ha costantemente affermato che l’opposizione a questo tipo di provvedimento è a tutti gli effetti un’impugnazione. Come tale, deve rispettare le forme e i termini previsti dal codice di procedura penale. Sebbene la legge consenta di presentare i motivi anche in un momento successivo alla dichiarazione di opposizione, ciò deve avvenire tassativamente entro il termine prescritto e con le modalità previste per la presentazione dell’impugnazione stessa. La mancata presentazione dei motivi, quindi, vizia insanabilmente l’atto, rendendolo inidoneo a essere esaminato nel merito.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza un principio cardine della procedura legale: non basta manifestare il proprio dissenso verso un provvedimento, ma è indispensabile articolarlo in motivi specifici, chiari e tempestivi. Per chi intende contestare un’espulsione disposta come misura alternativa, è cruciale affidarsi a un legale che possa redigere e depositare correttamente non solo la dichiarazione di opposizione, ma anche e soprattutto i motivi di diritto e di fatto che la sostengono. In caso contrario, come dimostra la vicenda, il risultato sarà una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, senza che le ragioni del ricorrente vengano mai prese in considerazione dal giudice.
È possibile presentare un’opposizione a un provvedimento di espulsione senza indicarne contestualmente i motivi?
Sì, la legge consente di formulare i motivi anche successivamente alla dichiarazione di opposizione, ma è imperativo che ciò avvenga entro il termine e con l’osservanza dei modi e delle forme prescritti per la presentazione dell’impugnazione.
Come viene trattata legalmente l’opposizione al provvedimento di espulsione emesso dal magistrato di sorveglianza?
Secondo la giurisprudenza costante della Cassazione, tale opposizione è assoggettata alle regole generali vigenti in materia di impugnazioni, come previsto dal codice di procedura.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile in un caso come questo?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22789 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22789 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 22 febbraio 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile l’opposizione avverso il provvedimento di espulsione avanzata da NOME COGNOME per la mancata presentazione dei motivi;
Ritenuto che la censura formulata dal ricorrente richiede un’inammissibile riqualificazione dell’opposizione in dichiarazione di rinuncia, mentre per costante giurisprudenza “l’opposizione proposta avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone l’espulsione del cittadino extracomunitario quale misura alternativa alla detenzione ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è assoggettata, secondo quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo, alle regole generali vigenti in materia di impugnazioni, in osservanza delle quali i motivi a sostegno della stessa possono essere formulati anche successivamente alla dichiarazione, purché entro il termine e con l’osservanza dei modi e delle forme prescritti per la presentazione dell’impugnazione” (così Sez. 1, n. 115 del 26/02/2021, Hajassine, Rv. 280987 – 01; ma già Sez. 1, n. 41753 del 16/09/2013, Rv 256892 – 01);
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 maggio 2024
Il • nsigliere estensore
Il Presidente