Opposizione esecuzione penale: la Cassazione indica la via corretta
Nel complesso labirinto del diritto processuale, la scelta del corretto strumento di impugnazione è un passo cruciale che può determinare il successo o il fallimento di un’azione legale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 17871/2024) ribadisce un principio fondamentale: contro i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, la strada maestra è l’opposizione esecuzione penale, non il ricorso diretto in Cassazione. Questo caso offre una lezione preziosa sull’importanza della forma e della procedura nel perseguimento della giustizia.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna alla Richiesta di Restituzione
Tutto ha origine da una sentenza di patteggiamento del 2019, con cui un imputato veniva condannato, tra le altre cose, per un reato ambientale previsto dal D.Lgs. 152/2006. La sentenza disponeva anche la confisca di alcune somme di denaro. Successivamente, l’interessato si rivolgeva allo stesso giudice, ora in veste di ‘giudice dell’esecuzione’, per chiedere la restituzione di beni che erano stati sottoposti a sequestro preventivo durante le indagini e non restituiti dopo la definizione del processo.
Il Ricorso e le Doglianze della Difesa
Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di restituzione. Contro questo provvedimento, la difesa proponeva ricorso diretto alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge. La tesi difensiva era sottile e ben argomentata: la confisca obbligatoria, applicata nel suo caso, era stata introdotta nel sistema penale solo nel 2015, mentre le condotte contestate si erano protratte fino a marzo 2016. Si sosteneva quindi un’applicazione retroattiva illegittima della norma sfavorevole, in violazione dell’art. 2 del codice penale.
La Decisione della Cassazione e l’importanza dell’opposizione esecuzione penale
La Suprema Corte, tuttavia, non è entrata nel merito della questione sulla retroattività della confisca. La sua attenzione si è concentrata su un aspetto puramente procedurale: lo strumento utilizzato per contestare la decisione del giudice dell’esecuzione.
Richiamando un orientamento consolidato, la Corte ha affermato che avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, sia che decida ‘de plano’ (cioè senza un’udienza formale) sia che provveda a seguito di un’udienza in camera di consiglio, l’unico rimedio previsto dalla legge è l’opposizione. Il ricorso per Cassazione non è la via corretta.
In applicazione del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del cosiddetto favor impugnationis, la Corte non ha dichiarato inammissibile il ricorso, ma lo ha ‘riqualificato’. Ha, cioè, trasformato l’atto da ‘ricorso per Cassazione’ in ‘opposizione’, disponendo la trasmissione di tutti gli atti al Tribunale di Caltanissetta, l’organo competente a decidere su tale tipo di impugnazione.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda su una giurisprudenza costante (vengono citate le sentenze n. 13445/2014 e n. 47750/2022). Questa giurisprudenza ha lo scopo di assicurare che le questioni relative all’esecuzione della pena siano trattate nell’ambito di un procedimento specifico, l’incidente di esecuzione, che prevede l’opposizione come strumento di contestazione. Permettere un ricorso diretto in Cassazione scavalcherebbe questo meccanismo, alterando la struttura voluta dal legislatore. La riqualificazione dell’impugnazione rappresenta una soluzione che bilancia il rigore formale con la necessità di garantire il diritto di difesa, evitando che un errore procedurale precluda del tutto la possibilità di far valere le proprie ragioni.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per tutti gli operatori del diritto: la sostanza delle proprie ragioni deve essere veicolata attraverso la forma corretta. La scelta del mezzo di impugnazione non è un dettaglio trascurabile, ma un presupposto fondamentale per l’ammissibilità della domanda. In questo caso, grazie al principio di conservazione, l’istanza del ricorrente potrà essere esaminata nel merito dal giudice competente. La vicenda sottolinea come la conoscenza approfondita della procedura penale sia tanto importante quanto la conoscenza del diritto penale sostanziale per tutelare efficacemente i diritti dei cittadini.
Qual è il rimedio corretto per contestare un provvedimento del giudice dell’esecuzione penale?
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’unico rimedio previsto è la facoltà di proporre opposizione, non il ricorso diretto per Cassazione.
Cosa succede se si presenta un ricorso per Cassazione invece di un’opposizione?
In applicazione dei principi di conservazione degli atti giuridici e del ‘favor impugnationis’, la Corte di Cassazione può ‘riqualificare’ il ricorso in opposizione e trasmettere gli atti al giudice competente per la decisione, invece di dichiararlo inammissibile.
La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità della confisca nel caso specifico?
No, la Corte non è entrata nel merito della questione (cioè se la norma sulla confisca fosse stata applicata retroattivamente in modo illegittimo), ma si è limitata a risolvere il problema procedurale, indicando il corretto rimedio da esperire e il giudice competente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17871 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 17871 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Enna il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta del 10 gennaio 2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo qualificarsi il ricorso in termini di opposizione;
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che con sentenza del 19 giugno 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta ha applicato a NOME COGNOME la pena concordata ex art 444 e ss. cod. proc. pen. con confisca delle somme di denaro ivi meglio precisate, in ragione, tra le altre imputazioni, del reato, allo stesso contestato, ex art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006;
rilevato, ancora, che con istanza rivolta allo stesso decidente, quale giudice dell’esecuzione del citato provvedimento, è stata chiesta la restituzione dei beni, sottoposti a sequestro preventivo nel corso del medesimo procedimento, non restituiti in esito alla definizione dello stesso;
considerato che, con il provvedimento descritto in epigrafe, la detta istanza di restituzione è stata rigettata e che avverso la stessa, nell’interesse del COGNOME, la difesa ha interposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge con riferimento all’art. 2, comma 4, cod. pen. in relazione all’art 260 d.lgs. n. 152 del 2006 perché la confisca obbligatoria, richiamata dal provvedimento impugnato a sostegno della reiezione della istanza, prevista ora dall’art 452 quaterdecies, comma 5, cod. pen. è stata introdotta nel sistema (con la legge n. 68 del 2015 modificando l’originario contenuto della citata art 260 del codice dell’ambiente) a far data dal 29 maggio 2015, così da ritenersi non applicabile retroattivamente per condotte, come quella di specie, commesse sino al 26 marzo 2016, nonché in ragione di un addotto vizio di motivazione in ragione della parimenti ritenuta confiscabilità dei medesimi beni ex art. 240 cod. pen.;
ritenuto che secondo il costante orientamento reso da questa Corte sul tema (Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Rv. 259454;Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022 Rv. 283858), in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione – sia che questi abbia deciso “de plano” ai sensi dell’art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. – è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l’eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationis”, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente;
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Caltanissetta.
Così deciso il 4/4/2024.