Opposizione esecuzione penale: la Cassazione chiarisce la via corretta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento procedurale in materia di esecuzione della pena. Il caso riguardava la decisione di un Giudice per le indagini preliminari che, d’ufficio, aveva ridotto di un sesto la pena inflitta a due condannati. Il Pubblico Ministero, ritenendo illegittimo tale provvedimento, aveva proposto ricorso diretto in Cassazione. La Suprema Corte ha però stabilito che la strada corretta era un’altra: l’opposizione esecuzione penale. Questo principio sottolinea l’importanza di seguire l’iter procedurale corretto per garantire il diritto di difesa e il contraddittorio.
I Fatti del Caso: La Riduzione di Pena d’Ufficio
La vicenda ha origine da un provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Napoli. Il giudice, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva ridotto la pena a due persone precedentemente condannate con rito abbreviato e la cui sentenza era già divenuta irrevocabile. La riduzione era stata applicata ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, del codice di procedura penale. L’aspetto cruciale è che il giudice aveva agito di propria iniziativa (d’ufficio) e con un provvedimento de plano, cioè senza indire un’udienza formale.
La Procedura Corretta: L’opposizione esecuzione penale contro il Ricorso
Il Pubblico Ministero, non condividendo la decisione del G.i.p., ha impugnato il provvedimento direttamente con ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge. Sosteneva, infatti, che il giudice non avesse il potere di concedere la riduzione di pena d’ufficio. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dichiarato che il ricorso, in quella fase, era inammissibile. La legge, infatti, prevede un percorso specifico per contestare le decisioni del giudice dell’esecuzione emesse de plano.
La procedura corretta, come delineato dagli artt. 676 e 667 del codice di procedura penale, è l’opposizione esecuzione penale. Questo strumento consente alla parte che si ritiene lesa dal provvedimento di presentare, entro 15 giorni, un’istanza allo stesso giudice che ha emesso la decisione, chiedendo un riesame. A seguito dell’opposizione, il giudice è tenuto a fissare un’udienza in camera di consiglio, garantendo così il contraddittorio tra le parti prima di prendere una decisione definitiva. Solo l’ordinanza emessa al termine di questa udienza è poi impugnabile con ricorso per cassazione.
La Decisione della Cassazione: La Conversione dell’Atto
Pur dichiarando inammissibile il ricorso diretto, la Suprema Corte non ha semplicemente respinto l’atto del Pubblico Ministero. Applicando il principio di conversione del mezzo di impugnazione, sancito dall’art. 568, comma 5, c.p.p., ha riqualificato il ricorso come un’istanza di opposizione. Di conseguenza, ha disposto la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Napoli, affinché procedesse con il rito corretto, ovvero l’instaurazione del procedimento di opposizione con udienza camerale.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che il sistema processuale prevede una gerarchia di rimedi. L’opposizione è lo strumento designato per trasformare una procedura senza contraddittorio (decisione de plano) in una procedura che lo garantisce pienamente (udienza camerale). Saltare questo passaggio e adire direttamente la Cassazione costituirebbe una violazione delle norme procedurali, privando le parti di un grado di giudizio e del diritto di discutere la questione davanti al giudice dell’esecuzione. La conversione dell’atto errato in quello corretto permette di sanare l’errore procedurale senza pregiudicare il diritto della parte di far valere le proprie ragioni, in ossequio al principio di conservazione degli atti giuridici.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale esecutiva: il ricorso per cassazione è un rimedio eccezionale, esperibile solo quando non siano previsti altri mezzi di impugnazione. Nel caso di provvedimenti del giudice dell’esecuzione emessi senza udienza, il primo passo obbligato è l’opposizione. Questa decisione serve da monito per gli operatori del diritto, ricordando che il rispetto delle corrette sequenze procedurali non è un mero formalismo, ma una garanzia essenziale per la tutela dei diritti di tutte le parti coinvolte nel processo.
È possibile ricorrere direttamente in Cassazione contro un provvedimento del giudice dell’esecuzione che riduce una pena senza udienza?
No, il ricorso diretto non è possibile. Il rimedio corretto previsto dalla legge è l’opposizione da presentare allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, entro il termine di quindici giorni.
Cosa succede se si presenta un ricorso per cassazione invece di un’opposizione?
In base al principio di conversione del mezzo di impugnazione (art. 568, comma 5, c.p.p.), la Corte di Cassazione può riqualificare il ricorso errato come opposizione e trasmettere gli atti al giudice competente per il corretto svolgimento del procedimento.
Qual è la procedura corretta dopo una decisione de plano del giudice dell’esecuzione?
La parte interessata deve presentare un’opposizione. A seguito di ciò, il giudice fissa un’udienza in camera di consiglio, regolata dall’art. 666 del codice di procedura penale, per decidere sulla questione nel pieno contraddittorio tra le parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43667 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 1 Num. 43667 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso il provvedimento del 01/03/2023 del G.i.p. del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento in epigrafe, assunto d’ufficio, il G.i.p. del Tribunale Napoli riduceva di un sesto, ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.,
la pena inflitta a NOME COGNOME e NOME COGNOME con antecedente sentenza del medesimo Ufficio, resa in rito abbreviato e divenuta irrevocabile per mancata interposizione di gravame.
Ricorre per cassazione, mediante identici atti, distintamente riferibi ciascun condannato, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
Nell’unico motivo il ricorrente denuncia violazione di legge processuale negando che il giudice a quo potesse attivarsi d’ufficio per concedere la riduzione di pena in discorso.
La difesa di NOME COGNOME ha depositato memoria, con cui invoca la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Assorbente rispetto ad ogni altra considerazione è il rilievo secondo cui, p il disposto combinato degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso la decisione del giudice dell’esecuzione in materia di riduzione di un se della pena a norma dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen – correttamente assunta senza formalità di procedura – è ammessa opposizione davanti allo stesso giudice, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione d provvedimento; in sede di opposizione si segue il procedimento regolato dall’art 666 del codice di rito ed è assicurato il contraddittorio camerate.
Non è possibile, avverso l’iniziale decisione de plano, il ricorso diretto per cassazione, ammesso solo avverso l’ordinanza che definisce l’opposizione.
In base al principio di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il prop ricorso deve essere qualificato come opposizione e gli atti devono essere trasmess al G.i.p. del Tribunale di Napoli per la decisione al riguardo.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione quale opposizione, dispone la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per l’ulteriore
Così deciso 1’11/07/2023