Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11949 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11949 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato in NEPAL11 DATA_NASCITA, alias: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nata in Kathmandu (NEPAL) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/09/2023 del TRIBUNALE di PARMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato emesso in data in data 14 settembre 2023, il Tribunale di Parma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere, così confermando l’ordinanza in data 6 settembre 2023, sull’istanza di COGNOME NOME (alias: COGNOME NOME) – NUMERO_DOCUMENTO – volta a richiedere la fissazione dell’udienza camerale per decidere sull’opposizione, dal medesimo presentata in data 9 settembre 2023, avverso l’ordinanza in data 6 settembre 2023 con la quale era stata respinta la richiesta di estinzione ex art. 445 cod. proc. pen. del reato giudicato con sentenza di applicazione della pena pronunciata dal Tribunale di Parma in data 19 aprile 2018.
Ricorre COGNOME NOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 127, 178, 179, 667 e 666 cod. proc. pen., perché l’opposizione è stata decisa senza fissare l’udienza camerale in contraddittorio e perché gli atti del procedimento esecutivo non sono mai stati notificati al difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Premesso che l’estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., opera ipso iure e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione (ex multis Sez. 3, n. 19954 del 21/09/2016 – dep. 2017, Dessi, Rv. 269765), ciò non di meno sussiste l’interesse del condannato a ottenere la relativa declaratoria.
Si è da tempo chiarito che «è illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigetti la richiesta di estinzione del reato, formulata per la decorrenza del termine di cui all’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., in quanto spetta al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., accertare e dichiarare l’estinzione del reato qualora sussistano i presupposti previsti dal suddetto art. 445, comma 2, cod. proc. pen., azionando, a tal fine, tutti gli accertamenti necessari nell’ambito dei poteri previsti dall’a 666, comma 5, cod. proc. pen. (v. Corte cost. sent. n. 107 del 1998)» (Sez. 1,
n. 32801 del 07/07/2005, COGNOME, Rv. 232301; Sez. 1, n. 49987 del 24/11/2009, COGNOME, Rv. 245968).
Nel caso in esame, il condannato si è rivolto al giudice dell’esecuzione per ottenere la declaratoria di estinzione del reato giudicato con la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal Tribunale di Parma in data 19 aprile 2018.
Correttamente, il giudice dell’esecuzione ha proceduto ad esaminare la richiesta e a provvedere de plano con provvedimento in data 6 settembre 2023 a norma dell’articolo 676 cod. proc. pen.
Il condannato ha, poi, proposto tramite dichiarazione resa alla matricola del luogo di detenzione in data 9 settembre 2023 protocollo n. 5049, rituale opposizione, chiedendo la fissazione dell’udienza camerale e nominando un difensore di fiducia.
Il giudice dell’esecuzione, con successivo provvedimento in data 14 settembre 2023, ha confermato l’ordinanza in data 6 settembre 2023, senza fissare l’udienza camerale.
La decisione di non procedere alla fissazione della trattazione dell’opposizione in udienza camerale è contraria alla legge processuale.
L’omessa fissazione dell’udienza camerale da parte del giudice dell’esecuzione deve considerarsi una causa di nullità del provvedimento successivamente emesso.
Il contraddittorio deve essere assicurato, a tutte le parti, nella opportuna sede processuale nella quale esso è previsto, poiché afferisce alla discussione delle questioni di fatto e di diritto che derivano dall’opposizione proposta avverso il provvedimento emesso.
Opinare diversamente porrebbe nel nulla la garanzia del contraddittorio che il codice di rito assegna alla udienza camerale conseguente all’opposizione.
4.1. Del resto, «l’opposizione in sede d’esecuzione non ha in sé natura d’impugnazione, poiché essa consiste in un’istanza diretta al medesimo giudice, allo scopo d’introdurre il contraddittorio tra le parti ed ottenere una decisione più meditata, frutto del dibattito dialettico e, quindi, consapevole di ogni profil valutabile» (in motivazione: Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001 – dep. 2002, Caspar
COGNOME, Rv. 220577), sicché è essenziale che il contraddittorio sia garantito in detta specifica fase processuale.
L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al giudice dell’esecuzione perché provveda a fissare l’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. nel corso della quale, nel contraddittorio tra le parti, sarà esaminata l’opposizione avverso il provvedimento emesso ex art. 674 cod. proc. pen.
Il provvedimento va annullato con rinvio poiché «in tema di ricorso per cassazione, deve disporsi l’annullamento con rinvio nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio» (Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mescolo, Rv. 279397).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Parma.
Così deciso il 2 febbraio 2024.