Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7719 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7719 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FORMIA il 24/03/1981
avverso l’ordinanza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 ottobre 2024, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato non luogo a provvedere sull’opposizione presentata da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui lo stesso ufficio giudiziario, il 17 settembre 2024, ha rigettato la richiesta di revoca della confisca disposta, all’esito del giudizio di cognizione, in relazione a beni di sua proprietà.
Il giudice dell’esecuzione ha, in proposito, ritenuto che il rimedio dell’opposizione non può aver luogo laddove, come nel caso di specie, l’originario provvedimento sia stato reso nel contraddittorio anziché de plano, secondo quanto previsto all’art. 667, comma 4, primo periodo, cod. proc. pen..
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’avv. NOME COGNOME ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge processuale per avere la Corte di appello affermato un principio contrario alla previsione normativa che, stando alla più corretta interpretazione, impone la trattazione, in contradittorio, del giudizio di opposizione anche nei casi in cui, erroneamente, la prima fase sia stata celebrata nelle stese forme.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «In tema di confisca, l’opposizione avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca emessa dal giudice dell’esecuzione all’esito di udienza camerale, anziché “de plano”, deve essere decisa, a pena di nullità assoluta del provvedimento, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, ai sensi dell’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.» (così, da ultimo, Sez. 1, n. 15636 del 24/01/2013, Autostrada del Brennero S.p.a., Rv. 284512 – 01).
La decisione di non procedere alla fissazione della trattazione dell’opposizione in udienza camerale è, infatti, contraria alla legge processuale ed integra causa di nullità del provvedimento successivamente emesso, patologia che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione, non può intendersi sanata dalla quantunque fallace – trattazione del contraddittorio della prima fase, garanzia che va assicurata, a tutte le parti coinvolte, nella sede processuale propria e,
specificamente, nell’ambito del giudizio conseguente alla proposizio dell’opposizione, deputato alla delibazione delle questioni di fatto e di articolate dall’opponente.
Nello stesso senso, è stato stabilito che la garanzia dell’opposizi sperimentabile anche quando il provvedimento ablativo sia stato disposto all’es di procedura in contraddittorio, poiché ciò serve ad assicurare in concreto doppia valutazione nel merito, a garanzia della compatibilità costituzionale procedimento (Sez. 1, n. 52058 del 10/06/2014, Bimbola, Rv. 261604), atteso che «l’opposizione in sede d’esecuzione non ha in sé natura d’impugnazion poiché essa consiste in un’istanza diretta al medesimo giudice, allo s d’introdurre il contraddittorio tra le parti ed ottenere una decisione più me frutto del dibattito dialettico e, quindi, consapevole di ogni profilo valutabile Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001, dep. 2002, NOME COGNOME Rv. 220577, in motivazione), sicché è essenziale che il principio del contraddittorio sia risp in tale precipua specifica fase processuale.
L’ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio e eg atti vanno trasmessi al giudice dell’esecuzione perché provveda a fissare, ai dell’art. 666, cod. proc. pen., l’udienza camerale, nel corso della qua contraddittorio tra le parti, sarà esaminata l’opposizione avverso il provvedim reso ex art. 676 cod. proc. pen., a nulla rilevando che esso sia stato, in conc emesso a seguito di udienza camerale partecipata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso il 17/01/2025.