Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 11/12/2024
R.G.N. 35964/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Pakistan il 03/07/1988
avverso l’ordinanza del 03/10/2024 del GIP del TRIBUNALE di MASSA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, nella persona del Sostituto NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti al giudice competente.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 03 ottobre 2024 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa, quale giudice dell’esecuzione adito in sede di opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ha respinto de plano l’istanza di revoca del sequestro probatorio disposto su due patenti di guida intestate ad NOME COGNOME.
Il Tribunale, richiamando il provvedimento opposto, emesso in data 06 marzo 2024, ha motivato il rigetto sulla base dell’accertamento dell’avere l’istante, lo stesso NOME COGNOME ottenuto la patente di guida italiana utilizzando una patente britannica contraffatta.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge processuale, per inosservanza degli artt. 666, commi 3 e 4, e 667, comma 4, cod. proc. pen.
Il Tribunale ha respinto l’opposizione senza fissare l’udienza camerale e senza disporre il necessario contraddittorio. Trattasi di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per la manifesta illogicità della motivazione.
Il Tribunale ha affermato la falsità delle patenti in sequestro, ma tale falsità non Ł stata mai accertata giudizialmente. Infatti il reato ipotizzato al momento del sequestro Ł stato dichiarato prescritto nella fase delle indagini preliminari, per cui l’ipotesi accusatoria di una falsità dei documenti sequestrati non Ł stata mai verificata. L’affermazione che tale falsità sarebbe stata accertata dalla Polizia stradale di Forlì Ł irrilevante, non trattandosi di un accertamento giudiziale. La Corte di cassazione ha infatti stabilito che, in caso di dichiarazione di prescrizione del reato, per disporre la confisca del documento o dichiararne la falsità Ł necessario che detta falsità sia accertata, non potendo tali sanzioni conseguire automaticamente alla declaratoria di estinzione del reato.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in merito alla qualificazione delle patenti in sequestro come corpo del reato.
L’ordinanza non risponde al motivo dell’opposizione, con cui il ricorrente lamentava la qualificazione delle patenti come corpo del reato, dal momento che, in assenza di un accertamento circa la sussistenza di un qualunque reato, tale qualificazione risulta ingiustificata. L’ordinanza evidenzia, sul punto, una totale carenza motivazionale.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce la nullità dell’ordinanza per violazione di legge processuale, in merito all’ordine di distruzione delle patenti in sequestro.
L’ordinanza, confermando integralmente quella emessa in data 06 marzo 2024, ha confermato anche l’ordine di distruzione delle patenti in sequestro, ordine che viola l’obbligo di restituzione di un bene sottoposto a sequestro probatorio, quando le esigenze probatorie sono cessate, come nel presente caso.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al giudice competente, in accoglimento del primo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato quanto al primo motivo, di natura processuale.
Il provvedimento impugnato Ł stato emesso a seguito di opposizione, proposta ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso un’ordinanza emessa dallo stesso giudice dell’esecuzione, come stabilito dall’art. 676 cod. proc. pen.. Tale procedura Ł stata instaurata correttamente, stante il disposto delle norme indicate. Lo stesso art. 667, comma 4, cod. proc. pen., però, prescrive che il procedimento di opposizione deve svolgersi «a norma dell’art. 666», e quindi nel contraddittorio delle parti, salvo che il giudice debba dichiararne l’inammissibilità.
Nel presente caso il giudice non ha dichiarato l’opposizione inammissibile, ma ha deciso nel merito delle questioni proposte, sia pure limitandosi a richiamare l’originario provvedimento. Pertanto, ai sensi dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., avrebbe dovuto instaurare il
contraddittorio, fissando l’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti, e dandone avviso nei tempi stabiliti. Questa Corte ha, infatti, stabilito che «Quando Ł proposta opposizione contro l’ordinanza adottata senza formalità dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., il conseguente procedimento, per effetto del formale richiamo operato da tale norma, Ł integralmente disciplinato dalle disposizioni di cui all’art. 666 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, ove non dichiari l’opposizione inammissibile a norma dell’art. 666 comma secondo, cod. proc. pen., ha il dovere, a pena di nullità generale ad assoluta, di fissare l’udienza in camera di consiglio e di procedere con la necessaria partecipazione del difensore e del pubblico ministero, provvedendo, altresì, all’audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta, a norma dell’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato ordinanza di rigetto dell’opposizione avverso provvedimento di non luogo a provvedere sulla domanda di restituzione di somme di denaro confiscate, emessa senza fissare l’udienza in camera di consiglio)» (Sez. 1, n. 12572 del 06/03/2015, Rv. 262887). La procedura di fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti Ł ritenuta inderogabile, al punto che essa deve essere applicata anche qualora l’ordinanza impugnata sia stata già emessa a seguito di udienza camerale, e non de plano come consentito dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 15636 del 24/01/2023, Rv. 284512).
La violazione di tale obbligo integra una nullità assoluta e insanabile, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., che impone l’annullamento del provvedimento emesso.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con riferimento al primo motivo, il cui accoglimento assorbe le altre questioni proposte. L’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al giudice dell’esecuzione, perchØ proceda alla trattazione dell’opposizione nel rispetto delle forme prescritte.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Massa ufficio GIP.
Così Ł deciso, 11/12/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME