Opposizione Esecuzione: La Cassazione Chiarisce la Procedura Corretta
In materia di esecuzione penale, la forma è sostanza. Un errore nella scelta del rimedio processuale può compromettere l’esito di una richiesta, anche se fondata nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione lo dimostra, riqualificando un ricorso come opposizione esecuzione e restituendo gli atti al giudice di primo grado. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: per contestare un provvedimento del Giudice dell’esecuzione su materie come l’estinzione della pena, la strada maestra non è il ricorso diretto in Cassazione, ma l’opposizione, che garantisce un esame più approfondito della questione.
I Fatti del Caso
Un condannato, tramite il suo legale, aveva presentato un’istanza al Giudice dell’esecuzione (in questo caso, la Corte di appello di Torino) per ottenere la dichiarazione di estinzione della sua pena per decorso del tempo. La condanna, risalente al 2003, consisteva in quattro anni di reclusione e una multa. Il Giudice dell’esecuzione, tuttavia, aveva respinto la richiesta con un’ordinanza emessa de plano, ovvero senza un’udienza formale in cui le parti potessero discutere.
Ritenendo errata tale decisione, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un’erronea applicazione della norma sull’estinzione della pena.
La Decisione della Corte: Riqualificazione in Opposizione all’Esecuzione
La Suprema Corte, anziché entrare nel merito della questione (cioè se la pena fosse effettivamente estinta o meno), si è concentrata su un aspetto puramente procedurale. Ha stabilito che il rimedio corretto contro un’ordinanza emessa de plano dal Giudice dell’esecuzione non è il ricorso per cassazione, bensì l’opposizione esecuzione ai sensi dell’art. 667, comma 4, del codice di procedura penale.
Di conseguenza, la Corte ha riqualificato l’atto presentato dalla difesa e ha disposto la trasmissione di tutti i documenti al Giudice dell’esecuzione di Torino. Quest’ultimo dovrà ora avviare la fase di opposizione, garantendo un contraddittorio pieno tra le parti.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Cassazione risiede nella necessità di ripristinare la corretta struttura procedimentale. L’estinzione della pena per decorso del tempo rientra tra le competenze specifiche del Giudice dell’esecuzione, come previsto dall’art. 676 c.p.p. La procedura per questo tipo di decisioni, delineata dall’art. 667 c.p.p., prevede che, se la richiesta viene respinta de plano, la parte interessata possa presentare opposizione.
Questo meccanismo non è una mera formalità. L’opposizione apre una fase processuale che consente al giudice di esaminare nuovamente e in modo completo tutte le doglianze, le istanze (anche istruttorie) e gli argomenti delle parti. Questo è un passaggio fondamentale che il giudizio di legittimità (cioè il ricorso in Cassazione) non permette, poiché quest’ultimo è limitato alla sola valutazione degli errori di diritto e non può entrare nel merito dei fatti o acquisire nuove prove.
La Corte ha evidenziato che solo attraverso il procedimento di opposizione l’organo competente può avere una cognizione piena delle questioni, garantendo che il ricorrente non sia privato della possibilità di sottoporre le sue ragioni a un giudice di merito.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma un principio cruciale della procedura penale: la scelta del corretto strumento di impugnazione è essenziale. La decisione di riqualificare il ricorso in opposizione esecuzione non è una sconfitta per il ricorrente, ma una garanzia. Assicura che la sua richiesta di estinzione della pena venga esaminata nel modo più completo e giusto possibile, nel pieno rispetto del contraddittorio. Il caso torna quindi al punto di partenza, ma sulla strada proceduralmente corretta, dove tutte le argomentazioni potranno essere finalmente vagliate in modo approfondito.
Perché il ricorso in Cassazione è stato respinto?
Il ricorso non è stato respinto nel merito, ma riqualificato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che lo strumento processuale utilizzato (ricorso per cassazione) fosse errato, poiché la legge prevede, in questo specifico caso, la procedura dell’opposizione davanti allo stesso Giudice dell’esecuzione.
Che differenza c’è tra un ricorso per cassazione e un’opposizione all’esecuzione?
Il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione che si svolge davanti alla Corte Suprema e può riguardare solo errori di diritto, senza riesaminare i fatti. L’opposizione all’esecuzione, invece, si svolge davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento contestato e permette un nuovo e completo esame della questione, con possibilità di presentare ulteriori argomenti e prove.
Cosa succederà adesso alla richiesta di estinzione della pena?
La richiesta verrà nuovamente esaminata dalla Corte di appello di Torino, in funzione di Giudice dell’esecuzione, attraverso la procedura di opposizione. Questo significa che verrà fissata un’udienza in cui le parti potranno discutere approfonditamente la questione prima che il giudice prenda una nuova decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10285 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10285 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 15/10/1968
avverso l’ordinanza del 6/11/2024 della Corte di appello di Torino in funzione di giudice dell’esecuzione
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di provvedere alla dichiarazione di estinzione della pena per decorso del tempo, di cui alla sentenza emessa, nei confronti del ricorrente, dalla Corte di appello di Torino il 12 febbraio 2003, divenuta definitiva il 9 maggio 2003, di condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro dodicimila di multa, come rideterminata con ordinanza del Giudice dell’esecuzione del 10 ottobre 2024.
Rilevato che il difensore, Avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione denunciando erronea applicazione dell’art. 172, comma settimo, cod. pen.
Ritenuto che il ricorso deve essere qualificato come opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Giudice dell’esecuzione per il prosieguo, tenuto conto che il provvedimento impugnato emesso de plano ha ad oggetto l’estinzione della pena per decorso del tempo, materia rientrante tra le “altre competenze” previste dall’art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale descritto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Evidenziato che, dunque, è necessario ripristinare la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, onde procedere al rinnovato esame da parte del Giudice dell’esecuzione, anche sulla scorta di ulteriori argomenti ed elementi segnalati dalle parti (tra le altre, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061), il quale ha cognizione piena delle doglianze ed è l’organo deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito.
Rilevato, in conclusione, che, riqualificato il ricorso, gli atti vanno trasmessi al giudice dell’esecuzione affinché proceda alla necessaria fase dell’opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino.
Così deciso, in data 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente