Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35295 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 35295 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a MONTESANO SULLA MARCELLANA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Milano, provvedendo sull’istanza di NOME COGNOME di restituzione dei beni oggett sequestro nel processo a suo carico, conclusosi con declaratoria di prescrizi del reato contestato, così come statuito dalla Sezione Seconda di questa Corte 33539 del 17 maggio 2023, per quanto qui d’interesse, disponeva la confisc delle sole somme di denaro, pari a euro 22.516,86.
A ragione della decisione – dopo aver richiamato i principi espressi in sede giurisprudenza di legittimità secondo cui la confisca “diretta” è qualificabile misura di sicurezza e può, pertanto, essere applicata anche in caso prescrizione del reato, nel caso in cui vi sia stata condanna in primo grado verta in ipotesi di confisca obbligatoria e richiamate altresì le vicende proce che avevano interessato l’istante – ha ritenuto l’avvenuto sicuro accertame irrevocabile del reato di cui agli art. 56, 316-bis cod. pen., avendo il r fatto acquisito sufficiente certezza in epoca antecedente alla prescrizi dichiarata solo con la cennata sentenza della Suprema Corte.
COGNOME, per il tramite , del difensore di fiducia NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legg penale.
La confisca del reato sarebbe intervenuta a seguito di declaratoria prescrizione senza che vi fosse alcun giudicato formale in punto di sussisten del reato originariamente contestato e, di più, in assenza di qual accertamento in punto di sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo.
A tal fine, il ricorrente ha ripercorso i contenuti della prima sen rescindente, da cui ha ricava che la Corte di cassazione avesse escluso consumazione del contestato reato di malversazione e rimesso al giudice de rinvio il compito di verificare la configurabilità dello stesso reato nella for tentativo.
La sentenza di rinvio aveva, tuttavia, violato l’art. 627, comma 3, cod. pr pen., non essendosi uniformata alla sentenza della Corte di cassazion confermando l’affermazione di responsabilità per il reato di malversazion consumata. Sicché la Corte di cassazione, in seguito ad ulteriore ricorso, av riscontrato detta violazione e pronunciato l’annullamento senza rinvio per esse il reato estinto per prescrizione.
Rilevato, dunque, che il reato consumato era stato certamente escluso e che nessun accertamento in fatto era stato svolto in punto di sussistenza
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tentativo, il ricorrente lamenta che la misura confisca sia stata adott violazione di legge.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta pervenuta in data 10 maggio 2024, ha chiesto l’annullame con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso dev’essere qualificato come opposizione e trasmesso alla Cort di appello di Milano.
Osserva invero il Collegio che, ai sensi del combinato disposto di cui ag artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzi provvede sull’istanza di restituzione delle cose sequestrate senza formalità ordinanza comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’interessato.
Contro l’ordinanza, il rimedio esperibile è l’opposizione dinanzi al Giud dell’esecuzione che procede ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie, poiché avverso il provvedimento di confisca è stato proposto direttamente il ricorso per cassazione.
Sul provvedimento impugnato deve essere, quindi, ripristinata la struttur procedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire ponderata valutazione delle questioni sottoposte all’esame del giudi dell’esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame, anche sulla scort argomenti ed elementi segnalati dalla parte.
Ritiene, invero, il Collegio di dare continuità al prevalente orientame giurisprudenziale secondo cui «avverso il provvedimento de I giudice dell’esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell’art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle form dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facol proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l’eventua ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispett del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con consegue trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/202 Pieri, Rv. 283858; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283061; Sez. 3 n. 49317 del 27/10/2015, COGNOME, Rv. 265538; con specifico riferimento all ordinanza in materia di restituzione delle cose sequestrate Sez. 3, n. 39515
27/06/2017, Tre Emme Atto Sri, RV. 271460); e ciò sul rilievo che, in caso contrario, l’interessato si vedrebbe comunque privato della fase del “riesame” provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale – al contrario giudice di legittimità – ha cognizione piena delle doglianze ed è il giu deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istrutto queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente n stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito.
La stessa giurisprudenza ha poi chiarito che il ricorso per cassazione, irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile, ma dev’esser riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base de principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnatio (ex multis, Sez.5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166; Sez. n. 13445 del 12/02/2014, COGNOME, Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, COGNOME, Rv. 228605; Sez. 3, n. 34403 del 27/05/2003, COGNOME, Rv. 225717; Sez. 3, n. 8124 del 05/12/2002, COGNOME, Rv. 223464).
In conclusione, riqualificato il ricorso, gli atti devono essere trasme giudice dell’esecuzione affinché proceda alla necessaria fase dell’opposizione sensi dell’art. 667, comma quarto, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Qualifica il ricorso come opposizione. Dispone la trasmissione degli atti al Corte di appello di Milano.
Così deciso il 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente