Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5858 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1   Num. 5858  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/07/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
IN FATTO E IN DIRITTO
Con provvedimento emesso in data 26 luglio 2023 il GIP del Tribunale di Napol – quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda di revoca della confi di alcuni beni immobili (confisca disposta con sentenza emessa il 4 maggio d 2015), introdotta dai terzi COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
1.1 In motivazione si evidenzia, in sintesi, che:
 la statuizione di confisca ha ad oggetto l’immobile noto come ‘palazz Fienga’, sito in Torre Annunziata, ritenuto nella disponibilità di fatto RAGIONE_SOCIALE;
 gli odierni istanti, estranei al giudizio di cognizione, pur avendo es i titoli di proprietà (peraltro relativi a porzioni non bene individua particelle ricomprese nell’ampio compendio immobiliare, non hanno dimostrato il possesso effettivo e l’uso degli immobili rivendicati.
Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Il ricorso va qualificato come opposizione, ai sensi degli artt. 676 cod.proc.pen. .
3.1 Questa Corte, infatti, con orientamento consolidato (a partire da Sez. I n del 11.1.2013, rv 254812) ha ritenuto che in presenza di una domanda attinen la confisca ed introdotta da un soggetto terzo, pur a fronte di procedura decis giudice dell’esecuzione in contraddittorio (lì dove l’art. 676 prevede la dec de plano) il rimedio attivabile dalla parte soccombente non può individuarsi ne ricorso per cassazione ma nella opposizione prevista dall’art. 667 comma cod.proc.pen. innanzi allo stesso giudice dell’esecuzione.
Ciò perchè dalla scelta normativa di configurare una ‘sequenza’ (tra decisione p di contraddittorio e opposizione partecipata) deriva la considerazione più gene dell’esistenza di un diritto ad una «doppia valutazione di merito» sui temi tr in sede esecutiva ed introdotti dal soggetto che non ha preso parte al giudi cog nizione.
Dunque non risulta decisivo il fatto che l’istanza sia stata trattata e deci forme ordinarie ai sensi dell’art. 666 cod.proc.pen., non esaurendo tale mod di trattazione l’ambito delle possibilità difensive.
Al di là del contraddittorio, già riconosciuto, il giudizio di opposizione co infatti lo sviluppo di un potere di critica dei contenuti della decisione in fo potrebbero risultare estranee ai limiti tipici del giudizio di legittimità.
Risulta dunque applicabile – data la natura del rimedio – il principio generale in tema di impugnazioni di cui all’art. 568 comma 5 cod.proc.pen., con riqualifi zione del ricorso in opposizione.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione dispone la trasmissione degli atti GIP presso il Tribunale di Napoli.
Così deciso il 18 gennaio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente