Confisca e Opposizione del Terzo: la Cassazione Indica la Strada Corretta
Quando i beni di una persona estranea a un reato vengono confiscati, è fondamentale conoscere il percorso legale corretto per chiederne la restituzione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che lo strumento giusto non è il ricorso diretto alla Corte Suprema, bensì l’opposizione del terzo dinanzi allo stesso giudice che si occupa dell’esecuzione della pena. Questa decisione sottolinea un importante principio di procedura penale a tutela dei diritti di chi, pur non essendo imputato, subisce le conseguenze di una condanna altrui.
I Fatti del Caso
La vicenda nasce dall’istanza di una donna, risultata intestataria di alcuni immobili confiscati a seguito di una sentenza di condanna definitiva emessa dalla Corte di Appello nei confronti di due imputati. La donna, ritenendosi terza estranea ai fatti e legittima proprietaria, si era rivolta alla stessa Corte di Appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, per ottenere la revoca della confisca e la restituzione dei suoi beni.
La Corte di Appello, tuttavia, rigettava la sua richiesta. Contro questa decisione, la terza proprietaria proponeva ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un difetto di motivazione.
La Decisione della Corte: Riqualificazione in Opposizione del Terzo
La Corte di Cassazione, prima di entrare nel merito delle doglianze, ha affrontato una questione preliminare di carattere procedurale, rivelatasi decisiva. I giudici hanno stabilito che il ricorso per cassazione era uno strumento processuale errato.
La legge, infatti, prevede un rimedio specifico per situazioni di questo tipo: l’opposizione del terzo dinanzi al giudice dell’esecuzione, regolata dagli articoli 667, comma 4, e 676 del codice di procedura penale. Invece di dichiarare inammissibile il ricorso, la Corte ha applicato il principio di conservazione degli atti giuridici, sancito dall’articolo 568, comma 5, del codice di procedura penale. Ha quindi “riqualificato” il ricorso in opposizione e ha disposto la trasmissione di tutti gli atti alla Corte di Appello di origine, affinché fosse quest’ultima a decidere nel merito seguendo la procedura corretta.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte si basa su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il principio fondamentale è che, contro i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, specialmente quelli che incidono sui diritti di terzi estranei al processo, il sistema processuale prevede un rimedio specifico, ossia l’opposizione. Questo strumento garantisce un esame approfondito nel merito da parte dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento contestato.
La scelta di riqualificare il ricorso anziché rigettarlo si fonda su due presupposti:
1. L’oggettiva impugnabilità del provvedimento: la decisione del giudice dell’esecuzione era comunque un atto che poteva essere contestato.
2. La voluntas impugnationis: dall’atto presentato dalla ricorrente emergeva in modo chiaro e inequivocabile la sua volontà di contestare la decisione che le negava la restituzione dei beni.
In presenza di questi due elementi, il principio del favor impugnationis (favore per la conservazione dell’impugnazione) impone al giudice di correggere l’errore formale della parte e di incanalare l’atto nella procedura corretta, senza penalizzare il cittadino per una scelta processuale sbagliata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: chi si trova a dover difendere i propri beni da una confisca disposta in un processo penale a cui è estraneo deve utilizzare lo strumento dell’opposizione al giudice dell’esecuzione. L’errore nella scelta del mezzo di impugnazione, pur non essendo in questo caso fatale grazie all’intervento correttivo della Cassazione, può comunque comportare ritardi e complicazioni. La decisione riafferma la centralità del giudice dell’esecuzione nelle controversie relative all’applicazione delle pene e delle misure di sicurezza patrimoniali e garantisce al terzo interessato un giudizio di merito completo prima di poter, eventualmente, adire i gradi di giudizio superiori.
Quale è il rimedio corretto per un terzo estraneo al processo che vuole contestare la confisca dei suoi beni disposta dal giudice dell’esecuzione?
L’unico rimedio esperibile è l’opposizione davanti allo stesso giudice dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676 del codice di procedura penale.
Cosa succede se un terzo propone un ricorso per cassazione invece di un’opposizione?
Il ricorso viene riqualificato come opposizione e gli atti vengono trasmessi al giudice dell’esecuzione competente a decidere, in base al principio di conservazione degli atti processuali (art. 568, comma 5, c.p.p.), a condizione che sussista una chiara volontà di impugnare.
Su quali principi si basa la riqualificazione di un’impugnazione errata?
La riqualificazione si basa sul principio stabilito dall’art. 568, comma 5, c.p.p., che tiene conto dell’oggettiva impugnabilità del provvedimento e dell’esistenza di una chiara volontà di impugnare (voluntas impugnationis), a prescindere dal nome dato all’atto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45555 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 45555 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nata a Bari il 02/02/1953
avverso l’ordinanza del 17/05/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME che ha chiesto la riqualificazione del ricorso i opposizione e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzio di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di NOME COGNOMEterza intest dei beni immobili confiscati con sentenza della medesima Corte, emessa in data 21 aprile 2023 nel processo a carico di NOME e NOME COGNOME divenu irrevocabile- diretta ad ottenere la revoca della misura ablatoria e la restit a sé dell’intero compendio.
NOME ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, denunciand la violazione dell’art. 240 cpv. n. 2) cod. pen. e il vizio di motivazione.
Assorbente rispetto ad ogni altra considerazione è, in questa sede, il rilievo secondo cui, in caso di confisca ordinata con sentenza nei confro dell’imputato, contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione di mancat accoglimento dell’istanza di restituzione, promossa dal terzo rimasto estraneo processo, è esperibile unicamente il rimedio dell’opposizione davanti allo ste giudice, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676, cod. proc. pen. (Sez. 3356 del 25/11/2021, dep. 2022, Sacco).
In base al principio di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. – applic sulla base dell’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché dell’esisten della voluntas impugnationis (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220221-01) – il ricorso deve essere qualificato come opposizione e gli a devono essere trasmessi alla Corte di appello di Napoli per la decisione riguardo.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso 1’08/10/2024